Esenzione Iva: a chi è rivolta, quando si applica e come funziona nel momento in cui bisogna compilare il documento fiscale senza l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Non tutti gli imprenditori, commercianti, professionisti, artigiani e lavoratori autonomi – in una parola: tutti i soggetti Iva, come tali titolari della relativa partita, o comunque obbligati ad averla – sono obbligati ad indicare l’Iva sulle fatture emesse. Infatti un conto è l’operatività generale della disciplina sull’imposta sul valore aggiunto – quasi tutte le operazioni economiche vi rientrano – e un altro conto è l’applicabilità dell’Iva per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi effettuata dai soggetti Iva.
Ma precisamente, chi può emettere fattura senza Iva? Ti forniremo l’elencazione, e vedrai che non si tratta di categorie “privilegiate”: l’esenzione nei loro confronti opera in considerazione della natura dell’attività esercitata e dei destinatari delle prestazioni.
Indice
Esenzione Iva: ambito di applicabilità
L’esenzione Iva è un esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto previsto dalla legge [1] per alcune categorie di contribuenti o di operazioni economiche e finanziarie da essi compiute, come la vendita di beni o la prestazione di servizi. Ci sono, quindi, questi due essenziali tipi di esenzione Iva:
- l’’esenzione Iva soggettiva, destinata ad alcune categorie di contribuenti comprese tra coloro che, in quanto soggetti Iva, svolgono in modo abituale un’attività imprenditoriale, commerciale o agricola, oppure un’attività artigianale, di lavoro autonomo o di esercizio di libera professione;
- l’esenzione Iva oggettiva, riguardante la tipologia della cessione dei beni forniti o della prestazione di servizi effettuata.
Quando l’Iva non è dovuta, per un esonero soggettivo come quelli che adesso andremo ad esaminare, o per un esonero oggettivo come un’operazione esente, l’operatore non deve indicare l’Iva in fattura e addebitarla al cliente: si applica la cosiddetta «Iva ad aliquota zero» che, come tale, non comporta nessuna liquidazione e versamento d’imposta all’Erario.
Esenzione Iva per contribuenti forfettari
La più importante categoria di contribuenti ai quali spetta l’esenzione Iva è rappresentata da coloro che operano nel regime forfettario, riservato a chi non supera, nel corso dell’anno d’imposta considerato, la cifra di 65mila euro di ricavi o compensi. Il regime forfettario prevede la tenuta della contabilità in forma molto semplificata. Tra le agevolazioni, è prevista la determinazione della base imponibile in base a dei coefficienti matematici da applicare al reddito in base al tipo di attività esercitata (ad esempio, il 40% per i commercianti, ed il 78% per i professionisti).
I contribuenti forfettari non devono esporre l’Iva in fattura, e possono limitarsi a riportare, su ogni documento emesso, la seguente dicitura: «Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014». Ricordiamo che dal 1° luglio 2022 anche i contribuenti forfettari con volume di ricavi o compensi superiore a 25mila euro annui hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, mentre per quelli con volume d’affari inferiore la modalità elettronica rimane facoltativa, in alternativa alla fattura in forma cartacea.
Fattura senza Iva: operazioni in reverse charge
Un’altra importante ipotesi di fattura senza Iva è quella dei contribuenti che operano in «reverse charge», ossia in regime di inversione contabile. Il meccanismo prevede che il cessionario del bene o del servizio assume la qualità di debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, e in quanto tale diventa lui il soggetto tenuto al pagamento dell’Iva, al posto del cedente o del prestatore, che dunque non deve esporre o addebitare l’Iva nella fattura (che deve comunque emettere con tutte le altre informazioni consuete). Sarà poi il destinatario della fattura ad integrare il documento fiscale con l’indicazione dell’Iva – che rimane dovuta – e dell’aliquota applicabile (4%, 10% o 22%) in base alla tipologia dei beni o dei servizi forniti.
Il meccanismo del reverse charge si applica alle:
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici;
- cessioni di console da gioco, tablet, personal computer e laptop effettuati nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
- prestazioni di subappalto nel settore edile;
- cessioni di immobili;
- cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre compiute nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Se si compila la fattura elettronica bisogna avere cura di riportare, nel campo denominato «natura dell’operazione», il codice che individua la tipologia di inversione contabile realizzata, secondo la lista fornita dall’Agenzia delle Entrate sulla piattaforma dedicata all’inserimento dei dati e disponibile anche in tutti i software di assistenza all’emissione e trasmissione delle fatture in formato elettronico.
Operazioni esenti da Iva: quali sono?
Infine, esiste un ampio novero di operazioni esenti Iva. La legge [1] fornisce l’individuazione analitica e tassativa di questi casi di esonero dall’imposta sul valore aggiunto, che, in estrema sintesi, riguardano le operazioni bancarie finanziarie ed assicurative, le attività immobiliari, le prestazioni sanitarie, educative e culturali e le attività di versamento e riscossione dei tributi.
In tali situazioni, chi emette la fattura per un’operazione esente Iva non deve addebitare l’imposta al cliente, e nel campo fattura destinato all’Iva può riportare l’aliquota a valore zero, specificando nel documento la tipologia dell’esenzione. Trovi l’elencazione completa delle operazioni esonerate dall’imposta sul valore aggiunto nel nostro articolo “Quando una fattura è esente Iva?“.
note
[1] Art. 10 D.P.R. n. 633/1972.