Chi può costituire un fondo patrimoniale sulla casa?


Come funziona lo strumento a disposizione dei coniugi destinato a proteggere l’immobile da eventuali aggressioni dei creditori.
La coppia sposata che vuole proteggere la propria casa da eventuali azioni esecutive continuando, comunque, a utilizzarla può porre un vincolo sull’immobile nell’interesse della famiglia attraverso il fondo patrimoniale. L’obiettivo è quello di creare un patrimonio «separato», destinato a soddisfare i bisogni della coppia e dei figli, non aggredibile dai creditori in caso di debiti sorti nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo di uno dei coniugi. Ma si tratta di uno strumento accessibile a chiunque? Chi può costituire un fondo patrimoniale sulla casa?
Questa possibilità è disciplinata dal Codice civile [1] e può essere utilizzata anche per altri beni. Vediamo come funziona con quello che, per una famiglia, costituisce il bene più importante, cioè, appunto, la casa.
Indice
- 1 Chi costituisce il fondo patrimoniale?
- 2 Cosa rientra nel fondo patrimoniale?
- 3 Dove va registrato il fondo patrimoniale?
- 4 Il fondo patrimoniale può essere modificato nel tempo?
- 5 Come viene amministrata la casa oggetto del fondo patrimoniale?
- 6 Gli effetti del fondo patrimoniale sui creditori
- 7 Quando cessa i suoi effetti il fondo patrimoniale?
Chi costituisce il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale sulla casa può essere costituito, alternativamente, da:
- uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o da un terzo (con accettazione da parte dei coniugi). In tal caso la costituzione è fatta per atto pubblico e l’accettazione dei coniugi anche con atto pubblico separato e posteriore; in ogni caso è necessario rivolgersi ad un notaio.
- una terza persona con testamento olografo, pubblico o segreto.
Il fondo può essere costituito in qualunque momento del matrimonio ma anche in vista delle nozze. In quest’ultimo caso, però, l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio e occorre distinguere se la costituzione è effettuata:
- da un terzo a favore dei due futuri sposi: l’atto è valido con l’indicazione delle generalità degli sposi, si perfeziona con la loro accettazione ed è efficace con la celebrazione del matrimonio;
- da uno dei futuri sposi: è necessario che anche l’altro partecipi alla stipulazione dell’atto e la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.
Cosa rientra nel fondo patrimoniale?
In realtà, l‘oggetto del fondo patrimoniale non è propriamente la casa, ma il diritto di proprietà sull’immobile stesso o un altro diritto reale di godimento, come ad esempio usufrutto, superficie, enfiteusi e nuda proprietà.
Può essere vincolato un bene:
- di proprietà di un solo coniuge;
- in comunione ordinaria o legale tra i coniugi;
- in comunione ordinaria tra uno o entrambi i coniugi e un terzo.
L’immobile viene «vincolato» nel fondo patrimoniale nello stato in cui si trova, compresi eventuali vincoli o garanzie esistenti al momento della costituzione.
Dove va registrato il fondo patrimoniale?
Affinché il fondo patrimoniale sia opponibile a terzi, il notaio deve, nel più breve tempo possibile, annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui sono state celebrate le nozze. Devono essere indicate, in particolare, la data del contratto o del testamento e la generalità dei contraenti. Se il notaio non vi provvede, è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti.
Avendo ad oggetto una casa, l’atto costitutivo del fondo o il testamento devono anche essere trascritti nei registri immobiliari.
Se l’atto è solo trascritto ma non annotato, non può essere opposto ai terzi.
Il fondo patrimoniale può essere modificato nel tempo?
Una volta costituito, il fondo patrimoniale sulla casa può essere «ritoccato». Le modifiche possono riguardare:
- le regole di amministrazione del fondo: in tal caso è richiesto il consenso di tutte le persone (o dei loro eredi) che sono state parti nell’atto costitutivo;
- i beni che lo compongono: le variazioni possono consistere in aggiunte o diminuzioni di beni e sono soggette alle regole di amministrazione del fondo.
Come viene amministrata la casa oggetto del fondo patrimoniale?
La casa oggetto del fondo patrimoniale diventa di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
L’amministrazione dell’immobile è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale. Significa che:
- gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente;
- gli atti di straordinaria amministrazione che, quindi, possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia, devono essere compiuti congiuntamente dai coniugi.
L’immobile oggetto del fondo può essere venduto, ipotecato, dato in pegno o comunque vincolato solo con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diverse pattuizioni.
Se i coniugi hanno figli minori, per queste operazioni è necessaria l’autorizzazione del giudice.
I proventi derivanti dalla casa possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative.
Gli effetti del fondo patrimoniale sui creditori
La casa oggetto del fondo patrimoniale rimane strettamente vincolata ai bisogni della famiglia. Ciò significa che non è aggredibile dai creditori per debiti che questi sapevano essere estranei ai bisogni della famiglia, a meno che il fondo sia stato creato in danno ai creditori stessi.
In pratica, i creditori possono rivalersi sulla casa solo se:
- il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (ad esempio, è il caso di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione);
- il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma di tale circostanza i creditori non erano a conoscenza (ad esempio, è il caso di un mutuo contratto per l’acquisto di una seconda casa che, in realtà, era destinata ad abitazione di un terzo soggetto).
In tali ipotesi il creditore può, ad esempio, iscrivere ipoteca sugli immobili del fondo.
Resta ferma la possibilità per il coniuge di provare in giudizio che il suo debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari e che il creditore ne era a conoscenza.
Quando cessa i suoi effetti il fondo patrimoniale?
Gli effetti del fondo patrimoniale sulla casa cessano in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio.
Se ci sono figli minori, il fondo dura fino a quando il figlio più piccolo diventa maggiorenne. In tal caso, il giudice ordinario può stabilire regole per l’amministrazione del fondo. A seconda delle condizioni economiche della famiglia può anche attribuire ai figli una quota dei beni dello stesso, in godimento o in proprietà.
Se non ci sono figli minori, per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale: gli immobili ricadono in regime di comunione ordinaria fino all’effettiva divisione che può essere consensuale o giudiziale. I beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.
note
[1] Artt. 159-171 cod. civ.