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La dichiarazione tacita

11 Marzo 2023 | Autore:
La dichiarazione tacita

In quali casi è possibile manifestare la propria volontà in modo tacito o implicito? Cosa sono i comportamenti concludenti? L’accettazione tacita dell’eredità.

Il silenzio può valere più di mille parole. A volte ciò è vero anche nel mondo del diritto: ci sono infatti casi in cui è possibile ottenere certi effetti giuridici senza dire nulla, semplicemente facendo intendere, in modo chiaro e inequivocabile, quale sia la propria volontà. Con questo articolo parleremo proprio di questo argomento analizzando la dichiarazione tacita.

Sin da subito dobbiamo dire che la legge non fornisce alcuna definizione di “dichiarazione tacita”; tuttavia, sono diversi i casi in cui si possono produrre determinati effetti senza dire una parola. Ciò è evidente quando si parla di eredità e di successioni: il familiare può accettare l’eredità anche in modo tacito, cioè senza rilasciare alcuna dichiarazione formale a riguardo. Ma procediamo per gradi e approfondiamo quanto detto sinora in maniera solo sommaria.

Cos’è la dichiarazione tacita?

È “tacita” la dichiarazione da cui si desume una certa volontà anche se non è manifestata espressamente.

Un esempio è rappresentato dalla revocata tacita del mandato. Secondo il Codice civile [1], la nomina di un nuovo mandatario per compiere gli stessi incarichi che erano stati affidati al precedente comportano la revoca di quest’ultimo.

Per legge, quindi, si ha revoca tacita quando il mandante compie atti incompatibili con la volontà di continuare ad avvalersi del precedente mandatario, designandone uno nuovo.

La nuova nomina, sebbene non esprima chiaramente la volontà di revocare il precedente mandatario, contiene in sé tale dichiarazione tacita, attesa l’incompatibilità di due mandatari per lo stesso incarico.

Quando è ammessa la dichiarazione tacita?

La dichiarazione tacita è ammessa solamente quando la legge non prescrive determinate forme per la manifestazione della volontà.

Ad esempio, non sarebbe assolutamente possibile vendere o acquistare un immobile mediante una semplice dichiarazione tacita, visto che, per questa tipologia di atti, la legge prescrive necessariamente la forma scritta dalla quale si desuma chiaramente la propria volontà.

Alla stessa maniera, non si potrebbe mai rinunciare all’eredità mediante dichiarazione tacita, occorrendo invece una formale dichiarazione da farsi davanti al notaio o al cancelliere (ben diversa è la situazione con riferimento all’accettazione dell’eredità, di cui parleremo a breve).

Cosa sono i comportamenti concludenti?

La dichiarazione tacita non va confusa con i comportamenti concludenti, che consistono in tutti i fatti che esprimono in modo univoco la volontà di una persona.

Ad esempio, chi, in edicola, prende il giornale direttamente dagli scaffali e lascia i soldi sul banco, chiaramente esprime la volontà di acquistare quel bene; ugualmente, chi strappa il proprio testamento intende ovviamente annullarlo.

Insomma: sono fatti concludenti tutte le azioni che rendono evidente all’esterno una precisa volontà, senza che gli altri possano avere dubbi a riguardo. I comportamenti concludenti sono quindi manifestazioni tacite di una volontà che produce effetti giuridici.

La differenza con le dichiarazioni tacite sta nel fatto che queste ultime devono comunque manifestarsi, per iscritto o anche oralmente, non essendo sufficiente un mero “comportamento”.

In altre parole, mentre la dichiarazione tacita si desume da un atto dichiarativo in cui essa è implicitamente contenuta (è il caso della revoca tacita del mandatario, che è “nascosta” tra le righe dell’assegnazione dell’incarico ad altro soggetto), i comportamenti concludenti sono una manifestazione “fattuale” e concreta di una certa volontà (il soggetto che estrae i soldi dal portafogli e paga senza dire nulla, oppure che consegna a un’altra persona un proprio oggetto con il chiaro intento di regalarglielo).

L’accettazione tacita dell’eredità

La dichiarazione tacita ricorre frequentemente nel caso di accettazione dell’eredità. Per la legge, infatti, l’accettazione può essere:

  • espressa, quando risulta da atto scritto nel quale emerge chiaramente la volontà di far propria una parte dell’asse ereditario [2]. È il caso dell’erede che accetta l’eredità firmando una scrittura privata;
  • tacita, se si realizza in un comportamento o in una dichiarazione che inequivocabilmente manifesta l’intenzione di divenire erede a tutti gli effetti [3].

Per la precisione, l’accettazione tacita può manifestarsi sia attraverso comportamenti concludenti che mediante una dichiarazione tacita, purché idonei a dimostrare chiaramente la volontà di una persona di diventare erede, cioè di fare propria la quota d’eredità che gli spetta.

Ad esempio, la giurisprudenza ha individuato un’accettazione tacita dell’eredità nel conferimento di una procura a vendere beni ereditari [4], nella domanda di divisione dell’eredità [5] o nella riscossione di un assegno intestato al defunto [6].

Per giurisprudenza pacifica [7], anche la voltura catastale di un immobile caduto in successione costituisce manifestazione implicita della volontà di diventare erede.

Non rappresenta accettazione tacita dell’eredità, invece, la presentazione della denuncia di successione, che è atto meramente fiscale.


note

[1] Art. 1724 cod. civ.

[2] Art. 475 cod. civ.

[3] Art. 476 cod. civ.

[4] Corte appello Torino, 30.1.1989.

[5] Cass., sent. n. 1585 del 13.02.1987.

[6] Cass., sent. n. 12327 del 05.11.1999.

[7] Cass., ord. n. 1438/2020.


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