Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Polizza: quali sono gli obblighi dell’assicurato?

18 Marzo 2023 | Autore:
Polizza: quali sono gli obblighi dell’assicurato?

Che succede se chi sottoscrive un contratto con la compagnia rilascia dichiarazioni inesatte o si dimostra reticente modificando, così, il rischio?

Quando si sottoscrive una polizza per coprire un rischio, non è detto che l’assicurato sia colui che ha firmato il contratto con la compagnia e che versa regolarmente i premi. Questa veste, infatti, è quella del contraente, mentre l’assicurato è la persona oggetto della polizza, cioè quella su cui si deve verificare l’evento alla base del contratto. Anzi, non è nemmeno detto che si tratti di una persona: un contraente, infatti, può assicurare un bene come la casa, i gioielli, l’auto, ecc. Quando, invece, è un soggetto al centro della polizza, quali sono gli obblighi dell’assicurato?

In teoria, certi obblighi scattano solo se assicurato e contraente sono la stessa persona. Vediamo perché.

Differenza tra contraente, assicurato e beneficiario

Al momento della stipula di un contratto di assicurazioni, ci sono da due a quattro soggetti coinvolti, vale a dire:

  • la compagnia assicurativa, che offre la copertura richiesta in cambio di un premio, cioè di una quota da pagare con la frequenza stabilita (di solito, ogni anno);
  • il contraente, cioè colui che sottoscrive il contratto e versa il premio;
  • l’assicurato, vale a dire il soggetto (o il bene) su cui deve verificarsi l’evento che fa scattare l’indennizzo;
  • il beneficiario, ossia la persona che incassa l’indennizzo.

Una delle parti sicuramente coinvolte, dunque, è la compagnia assicurativa. Poi ci sono le varie possibilità. Ad esempio:

  • contraente, assicurato e beneficiario possono essere la stessa persona. Poniamo il caso del cantante: paga il premio, assicura la sua voce e incassa l’indennizzo nel caso in cui si verifichi il rischio assicurato sulla voce (un intervento alle corde vocali che lo tiene lontano dai palchi per un periodo di tempo);
  • contraente e assicurato sono la stessa persona e il beneficiario è un altro soggetto: il rappresentante di commercio paga il premio e assicura sé stesso contro il rischio di incidente mortale. In caso di sinistro, la persona designata in polizza incasserà l’indennizzo;
  • contraente, assicurato e beneficiario sono persone diverse: il genitore sottoscrive la polizza e paga i premi assicurando la vita del figlio (che diventa, quindi, il soggetto assicurato) e stabilendo che, in caso di morte de figlio, l’indennizzo vada al nipote (cioè, il beneficiario).

Gli obblighi dell’assicurato

Come si vede, a sottoscrivere la polizza e a pagare i premi è il contraente che, però, può rivestire anche il ruolo di assicurato. In ogni caso, è tenuto a comunicare tutti gli aspetti del rischio che vuole coprire e tutte le circostanze che possono influire sul rischio stesso. Sulla base di tali informazioni, la compagnia valuta il rischio che si appresta a garantire, lo accetta o meno e determina il costo del premio.

Se per lo stesso rischio l’assicurato stipula separatamente più assicurazioni presso diverse compagnie, deve darne avviso a ciascun assicuratore.

Nella polizza con premio variabile in base ad elementi a loro volta mutevoli (ad esempio, un rischio che aumenta o diminuisce ne tempo), l’assicurato deve comunicare periodicamente il cambiamento di tali elementi. L’omissione dell’obbligo di comunicazione non comporta automaticamente la sospensione della copertura ma può giustificare tale effetto o la risoluzione del contratto a seconda dell’importanza dell’omissione.

Per calcolare la propria prestazione contrattuale l’assicuratore si basa anche su elementi di valutazione oggettiva delle probabilità di avveramento del rischio, in rapporto all’attività dell’assicurato al momento della conclusione del contratto. È il caso, ad esempio, di chi assicura la casa contro il furto in un quartiere di periferia o nel palazzo accanto ad un commissariato di Polizia in centro città.

Che succede se l’assicurato fornisce informazioni false?

Può capitare che un contraente-assicurato fornisca delle informazioni non veritiere o reticenti a suo favore, ad esempio dichiarando un rischio minore per pagare un premio più basso o maggiore per avere un indennizzo più elevato. Le conseguenze, in tal caso, sono diverse se l’assicurato agisce con dolo o colpa grave oppure con colpa lieve.

Dolo o colpa grave

Il dolo ricorre quando l’assicurato è consapevole e vuole intenzionalmente ingannare la compagnia con le sue dichiarazioni inesatte o reticenti. La colpa grave, invece, ricorre quando l’assicurato non ha intenzione di ingannare ma avrebbe dovuto riconoscere che le sue dichiarazioni erano inesatte o reticenti e che ciò ha condotto in errore l’assicuratore. In particolare, ai fini della sussistenza del dolo o della colpa grave, la menzogna o reticenza poste in essere dall’assicurato devono influire sul rischio assicurato rendendo più probabile che si verifichi.

La reticenza dell’assicurato deve essere determinante e tale per cui l’assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe concluso il contratto o non lo avrebbe fatto alle stesse condizioni.

In ogni caso, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto. Tuttavia, se la polizza riguarda più persone o più cose, il contratto rimane valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

L’impresa assicurativa può chiedere l’annullamento, con dichiarazione rivolta all’assicurato, entro il termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza della realtà delle cose, a pena di decadenza del diritto all’azione. Tale termine non opera se il danno si verifica prima che sia decorso il termine o prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente. In questo caso l’assicuratore potrà opporre l’annullamento alla richiesta di risarcimento o indennizzo.

Una volta espressa all’assicurato la volontà di agire in giudizio l’azione di annullamento può essere proposta entro cinque anni. Gli effetti dell’annullamento retroagiscono alla data di conclusione del contratto, ma l’assicuratore può sempre pretendere a titolo di risarcimento del danno di incassare i premi relativi all’annualità in corso (o al primo anno di validità della polizza) e di trattenere quelli già percepiti.

Colpa lieve

Nel caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti fatte con colpa lieve, il contratto non è annullabile ma l’assicuratore ha, comunque, la possibilità di recedere dal contratto, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, a pena di decadenza. Tale termine non opera se la conoscenza è avvenuta dopo che si è verificato il danno. La dichiarazione produce effetto solo dal momento in cui perviene all’assicurato: significa che non ha efficacia retroattiva.

Se il danno si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore o prima della scadenza dei tre mesi per effettuare la dichiarazione, l’indennizzo è dovuto ma è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

A chi spetta provare le dichiarazioni inesatte o la reticenza?

L’onere di provare sia l’inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza dell’assicurato sia l’eventuale dolo o colpa grave spetta alla compagnia assicurativa. Le inesattezze e le reticenze dell’assicurato su circostanze che l’assicuratore conosce o avrebbe dovuto conoscere, perché note, non comporterebbero però una violazione dell’obbligo di collaborazione a carico dell’assicurato ma vanno imputate all’assicuratore con la conseguenza che non possono giustificare la riduzione dell’indennizzo.

D’altro canto, l’assicurato può provare che la compagnia era a conoscenza, al momento della stipulazione del contratto, delle circostanze relative alla dichiarazione inesatta o alla reticenza. Basta dimostrare la conoscenza di tali circostanze in capo ad agenti, incaricati o dipendenti della società assicuratrice, purché questi soggetti siano forniti dei regolari poteri di rappresentanza.

In assenza di rappresentanza, l’assicurato può comunque dimostrare che l’assicuratore era stato informato da questi soggetti circa il rischio assicurato.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube