Cosa serve per lavorare nel settore delle polizze. Chi rilascia l’autorizzazione. Differenza tra agente e broker.
Nel contratto di assicurazione, una delle parti fondamentali è quella rappresentata dalla compagnia che garantisce l’indennizzo quando si verifica l’evento coperto dalla polizza. Ma chi può fare l’assicuratore?
Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un cambiamento di questo mercato: il contratto non viene più proposto solo dalle compagnie tradizionali a cui eravamo abituati a rivolgerci ma anche da altri soggetti come le banche, soprattutto quando si deve stipulare un mutuo o un prestito. In ogni caso, è necessario avere l’autorizzazione dell’Ivass, che è l’Istituto di vigilanza del settore.
Inoltre, in alcuni casi le polizze vengono sottoscritte con società non italiane: la normativa, in tal caso, resta sempre la stessa o si fa riferimento alla legislazione del Paese in cui ha sede la compagnia estera? Vediamo.
Indice
Chi è l’assicuratore?
Possono esercitare l’attività assicurativa gli istituti di diritto pubblico, le società per azioni, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee.
L’assicuratore può essere italiano, appartenente ad uno Stato dell’Unione europea oppure ancora essere un soggetto extracomunitario, purché abbia in Italia una rappresentanza stabile con un rappresentante generale. Se la rappresentanza è conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio italiano e deve, a sua volta nominare, come proprio rappresentante generale, una persona fisica domiciliata in Italia e munita di procura comprensiva del potere di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità italiane, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli atti relativi alle attività esercitate nel nostro Paese.
Cosa serve per fare l’assicuratore?
Chi vuole esercitare l’attività di assicuratore, deve avere, come anticipato, l’autorizzazione dell’Ivass, cioè dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Le società quotate in borsa sono anche sottoposte ai controlli esercitati dalla Consob.
Prima di stipulare una polizza, l’assicurato può controllare se la compagnia che sta contattando risulti abilitata allo svolgimento dell’attività, consultando il sito Internet dell’autorità di vigilanza (ivass.it). In tal modo, è possibile evitare di stipulare polizze con imprese non ammesse o acquistare coperture non conformi alla legge.
Se la scelta ricade su un’impresa estera appartenente all’Unione europea, occorre tenere presente che la legislazione applicabile al contratto può non essere quella italiana. Se il contratto è stato stipulato online, al consumatore deve essere riconosciuta in ogni caso la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale per i contratti stipulati a distanza.
Chi sono gli intermediari dell’assicuratore?
Le compagnie possono decidere, per questioni organizzative, di avvalersi di un intermediario per la diffusione e la gestione delle polizze. Si parla, quindi, di agenti assicurativi e di broker.
Chi è l’agente assicurativo?
L’agente assicurativo è la persona fisica o giuridica che ricerca nuova clientela e promuove l’adesione a proposte contrattuali già predisposte dalla compagnia. Ha anche il compito di raccogliere la proposta dell’assicurato e di trasmetterla all’impresa per la relativa adesione.
Questa figura può concludere contratti in nome e per conto dell’assicuratore, nei limiti della procura pubblicata nelle forme richieste dalla legge. Solo entro tali limiti l’agente può modificare i contratti, rinnovarli, chiederne la risoluzione, incassare i premi e rilasciare quietanza. Può anche promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome dell’assicuratore, per i doveri relativi agli atti compiuti nell’esecuzione del mandato.
L’agente generale di assicurazione ha, inoltre, per legge la rappresentanza processuale relativa alle obbligazioni dipendenti dai rapporti assicurativi da lui stipulati per conto della compagnia.
L’agente può essere responsabile per i danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente, che sia suo diretto preposto, quando siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite. Se, invece, il subagente si comporta di testa sua, l’agente è responsabile a condizione che sussistano:
- la buona fede incolpevole del terzo danneggiato;
- l’atteggiamento colposo dell’agente stesso che non ha adottato misure idonee a prevenire la condotta del subagente.
Chi è il broker?
Il broker è la persona fisica o giuridica che svolge attività di intermediazione assicurativa e di assistenza al cliente:
- nella fase precontrattuale, ricercando l’impresa di assicurazione più adatta alle esigenze del cliente, contrattando con la stessa per conto del cliente per pervenire alla stipula del contratto;
- nella fase di stipulazione del contratto, collaborando nella formulazione del contenuto;
- talvolta, anche nella fase post contrattuale, assistendo l’assicurato per tutta la durata della polizza, incassando per suo conto i premi e intervenendo nella fase di liquidazione dell’indennità.
Chi conferisce l’incarico al broker rimane libero di concludere o meno l’affare: in caso di mancata stipula, al broker spetta solo il rimborso delle spese e non anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso.
Il broker che ha cessato l’attività non può rivendicare il pagamento delle provvigioni sui rinnovi o sui nuovi contratti assicurativi stipulati dalla società che sia a lui subentrata, in qualità di broker, nella gestione delle polizze.
L’attività di broker è preclusa agli agenti o produttori assicurativi.