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Nuova verifica per la mancata erogazione del credito

4 Novembre 2022 | Autore:
Nuova verifica per la mancata erogazione del credito

Anziché rivolgersi al Garante ora sarà possibile fare riferimento ad un organo ad hoc nel caso di errori nei sistemi di informazione creditizia.

Da oggi in poi, la procedura di verifica e controllo per la mancata erogazione di un credito dovuta all’errato inserimento di informazioni sarà diversa grazie al via libera giunto proprio oggi dal Garante della privacy.

Il garante per la protezione dei dati personali ha accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (OdM) per tutelare i consumatori da eventuali problemi con i Sistemi di informazione creditizia (Sic) e approvato in via definitiva il codice di condotta degli operatori del settore. Il nuovo testo, che acquisterà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, completa così l’iter di adozione del Codice di condotta già approvato “con riserva” dal Garante il 12 settembre 2019, la cui operatività era stata però subordinata proprio al completamento della fase di accreditamento dell’OdM, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di privacy. Il Codice di condotta per l’analisi del rischio creditizio definisce una cornice di garanzie che contribuiscono al corretto funzionamento del mercato finanziario e creditizio, nel pieno rispetto dei diritti degli interessati.

Proprio il Codice chiarisce le categorie dei dati che possono essere trattate, le modalità di raccolta e registrazione dei dati, le modalità con le quali gli interessati devono essere informati, i tempi di conservazione dei dati e le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione.

Il nuovo Codice di condotta prevede che l’OdM verifichi l’osservanza delle regole da parte degli aderenti e dei gestori dei sistemi di informazione e gestisca i reclami degli interessati: chi dovesse ritenere che la mancata erogazione del credito possa dipendere da inesattezze delle informazioni contenute nei Sic potrà dunque, d’ora in poi, rivolgersi direttamente all’OdM. Il reclamo al nuovo organismo non precluderà comunque la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull’OdM stesso.



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