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Incidente: risarcimento di conducente e trasportato

19 Marzo 2023 | Autore:
Incidente: risarcimento di conducente e trasportato

In caso di dubbio, come dimostrare chi si trovava alla guida del veicolo e chi era il terzo trasportato con diritto all’indennizzo?

In caso di incidente, il risarcimento di conducente e trasportato non viene trattato allo stesso modo dall’assicurazione, poiché la polizza Rc auto copre solo i passeggeri e non chi si trova al volante. Ciò non significa che l’automobilista non abbia diritto al risarcimento: può integrare a sue spese l’assicurazione obbligatoria per proteggere sé stesso nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da lui oppure si può rivalere sulla compagnia della controparte se non ha avuto colpa nel sinistro. Il problema si può porre nel caso in cui l’evento sia stato particolarmente grave da non riuscire a capire chi si trovasse al volante al momento dell’impatto. Si pensi allo scontro violento a causa del quale conducente e passeggero siano stati sbalzati fuori dall’abitacolo. In tal caso, come si deve comportare l’assicurazione? Lo ha spiegato recentemente la Cassazione.

Incidente: il risarcimento del conducente

La polizza Rc auto non copre i danni riportati del conducente in caso di sinistro da lui provocato: l’assicurazione, infatti, ha il dovere di risarcire solo i passeggeri che si trovavano a bordo del veicolo e che hanno riportato dei danni a causa del sinistro. In sostanza, la polizza copre i danni materiali e le lesioni procurati a tutti tranne che a sé stesso.

Come accennato, però, ciò non vuol dire che l’automobilista non possa avere la possibilità di chiedere un risarcimento. Deve darsi, però, una di queste due circostanze:

  • che il proprietario del veicolo abbia sottoscritto a sue spese una garanzia accessoria alla polizza Rc auto con la quale viene coperto l’infortunio del conducente: in questo modo, resta tutelato anche se è lui il responsabile del sinistro;
  • che l’incidente sia stato provocato da un altro conducente: il questo caso, la polizza obbligatoria di quest’ultimo coprirà il danno subìto.

Incidente: il risarcimento del passeggero

A differenza del conducente, il passeggero (o «terzo trasportato») ha sempre diritto al risarcimento del danno subìto in un incidente stradale, chiunque abbia avuto la colpa del sinistro, purché possa dimostrare il nesso di causalità tra l’incidente e le ferite riportate.

L’articolo 141 del Codice delle assicurazioni sancisce che la lesione deve essere risarcita dalla compagnia del mezzo su cui si trovava il danneggiato al momento del sinistro entro il massimale di legge.

Il passeggero ha diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno eventuale dalla compagnia di assicurazione nel caso in cui il veicolo che ha causato il sinistro sia coperto per un massimale più elevato di quello minimo.

L’azione diretta per il risarcimento, dunque, deve essere avanzata all’impresa assicurativa dell’auto su cui viaggiava al momento dell’incidente. La compagnia che paga il risarcimento potrà rivalersi su quella di chi ha avuto la responsabilità accertata dell’incidente.

Nel caso in cui venga accertato un concorso di colpa tra il conducente dell’auto sulla quale si trovava il passeggero e l’altro automobilista, secondo la Cassazione il terzo trasportato ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta ad una o all’altra compagnia [1].

Che succede se non si sa chi era al volante al momento del sinistro?

Poniamo il caso dell’incidente in cui conducente e passeggero muoiono per le ferite riportate. Non sono state coinvolte altre macchine quindi l’automobilista, come abbiamo visto, non era coperto dalla sua polizza Rc auto. L’assicurazione dovrà rimborsare solo il danno di uno di loro, cioè del passeggero. Come si fa a decidere chi dei due era si trovava al volante se non è possibile accertarlo?

In tal caso, secondo la Cassazione [2], si deve presumere che alla guida sia stato il proprietario del veicolo o chi ne aveva la disponibilità. Significa che il risarcimento spetterà agli eredi dell’altro occupante dell’auto, a meno che – come detto in precedenza – il proprietario abbia aggiunto alla normale copertura dell’assicurazione obbligatoria la garanzia accessoria che copre il conducente.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, era stato negato il risarcimento richiesto dagli eredi di una delle vittime perché non sono stati in grado di dimostrare che il congiunto fosse effettivamente il terzo trasportato.

Per ottenere l’indennizzo, quindi, bisogna provare tale circostanza, il che potrebbe essere complicato. Ecco, allora, che, secondo la Cassazione, è possibile avvalersi della presunzione tale per cui se all’interno del veicolo si trovava il proprietario o chi ne aveva la disponibilità, era lui a guidare l’auto e a causare l’incidente. Basterà, pertanto, questa presunzione, in mancanza di prova contraria, a riconoscere il diritto al risarcimento come trasportato (o come suo erede).



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