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Vincita asta: sono obbligato a comprare?

17 Marzo 2023 | Autore:
Vincita asta: sono obbligato a comprare?

Chi si aggiudica un immobile alle aste giudiziarie è tenuto poi a versare il prezzo e diventarne proprietario?

Aggiudicarsi una casa alle aste giudiziarie può essere un vero affare. Ma dopo una vincita all’asta sono obbligato a comprare? Può accadere infatti che chi si è aggiudicato un immobile abbia dei problemi per il versamento del prezzo oppure può capitare che semplicemente ci ripensi. In questi casi il vincitore di un’asta giudiziaria è obbligato a diventare il proprietario dell’immobile? E’ tenuto a versare il prezzo con il quale ha vinto l’asta? A queste domande risponderemo nell’articolo che segue. Risulta in ogni caso un’occasione da non scartare a priori quella di acquistare un appartamento partecipando alle aste giudiziarie immobiliari. Si tratta delle aste che si svolgono in tutti i tribunali italiano e che vengono bandite per tentare di vendere immobili (case, uffici, capannoni, terreni) di proprietà di persone o società che non sono riuscite a far fronte ai propri debiti. In simili circostanze i creditori possono pignorare gli immobili appartenenti al loro debitore e chiedere al giudice competente (cosiddetto giudice dell’esecuzione) di metterlo all’asta in modo tale da soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita. Chi sia alla ricerca di una casa può fare ottimi affari partecipando alle aste e aggiudicandosi uno degli immobili in vendita. E’ però sempre opportuno verificare lo stato dell’appartamento leggendo il bando di vendita disponibile nelle cancellerie dei tribunali ed anche sui siti internet appositamente allestiti per curare le pratiche di queste aste giudiziarie.

Come funziona un’asta giudiziaria di un immobile?

Abbiamo già evidenziato che l’asta giudiziaria immobiliare è una vendita forzata (sotto la sorveglianza del giudice) di beni immobili appartenenti a debitori che non hanno onorato i loro debiti.

Il creditore ha quindi pignorato un loro immobile e ne ha chiesto al giudice la vendita forzata (in modo da soddisfare il proprio credito sul prezzo ricavato).

Le aste si tengono normalmente presso i tribunali o presso studi legali o notarili (il giudice può infatti delegare ad avvocati, notai o commercialisti le procedure di vendita).

Sono anche possibili le aste telematiche grazie ad una piattaforma informatica.

L’asta giudiziaria si basa su questi elementi essenziali:

  • perizia di un tecnico nominato dal giudice (che serve a descrivere lo stato dell’immobile e a determinarne il prezzo);
  • l’ordinanza di vendita (con la quale il giudice fissa i termini e le condizioni della vendita;
  • l’avviso d’asta (documento pubblico con cui si fissa il luogo, data e ora dell’asta, il prezzo base, l’entità dei rialzi minimi per chi voglia partecipare all’asta, termine per la presentazione delle offerte.

Le aste possono svolgersi senza incanto o con incanto (incanto equivale a gara con rilanci fra partecipanti presenti nell’aula di udienza).

Di solito si ricorre all’incanto quando la vendita senza incanto non ha avuto esito.

La vendita senza incanto prevede il deposito in busta chiusa delle offerte di acquisto presso la cancelleria del tribunale entro il termine stabilito dall’avviso d’asta.

Le buste vengono poi aperte e se c’è un’offerta adeguata il bene viene aggiudicato.

Altrimenti se ci sono più offerte ritenute adeguate, si svolge una gara fra gli interessati partendo da un prezzo base pari alla migliore offerta.

Se invece la vendita senza incanto non ha esito, il giudice disporrà l’incanto stabilendone tutte le modalità.

Al termine dell’incanto, se c’è un vincitore a costui viene aggiudicato l’immobile.

In tutti i casi chi si è aggiudicato l’immobile dovrà versare il prezzo entro il termine stabilito dal giudice

Chi partecipa ad un’asta deve versare una cauzione pari al 10% del prezzo base d’asta che gli sarà restituita se non si aggiudicherà l’immobile

Le aste giudiziarie immobiliari si svolgono sotto sorveglianza del giudice

Che accade se l’aggiudicatario non versa il prezzo?

Chi ha vinto l’asta immobiliare aggiudicandosi l’immobile in vendita è obbligato dalla legge a diventare proprietario del bene?

La risposta è no.

L’aggiudicatario [1] in base alla legge deve versare il prezzo al quale ha vinto l’asta entro il termine stabilito dal giudice, ma non è obbligato a farlo.

Se il vincitore dell’asta non versa il prezzo dovuto entro il termine massimo fissato nell’avviso d’asta, il giudice:

  • lo dichiara decaduto (cioè non avrà più la possibilità di diventare proprietario del bene);
  • pronuncia la perdita della cauzione da lui versata per poter partecipare all’asta (la perdita della cauzione è una vera e propria multa per non aver versato il prezzo dovuto);
  • dispone un nuovo incanto dell’immobile;
  • se nel frattempo, l’aggiudicatario era già entrato in possesso dell’immobile, il giudice gli ordinerà di lasciarlo al custode giudiziario.

Infine, se a seguito del nuovo incanto l’immobile sarà venduto ad un prezzo inferiore al prezzo dell’incanto precedente, la differenza sarà posta a carico dell’aggiudicatario che non aveva versato il prezzo nel termine previsto.

L’aggiudicatario perde la cauzione se non versa il prezzo nel termine stabilito



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