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Danno da fermo tecnico dell’auto

19 Marzo 2023 | Autore:
Danno da fermo tecnico dell’auto

C’è il risarcimento della spesa sostenuta per noleggiare una macchina sostitutiva quando il veicolo incidentato è in riparazione?

Nella maggior parte dei casi, quando si fa un incidente stradale il proprietario del veicolo si trova nelle condizioni di non poter utilizzare la macchina finché meccanico e carrozziere non avranno finito di sistemarla. È il cosiddetto «danno da fermo tecnico dell’auto». Non è detto che il fatto di avere una seconda macchina risolva il problema: si pensi al coniuge che ha bisogno di quel veicolo per andare al lavoro. Non resta che noleggiare un’auto per il periodo in cui quella incidentata resta ferma. Ma chi paga le spese del noleggio? L’assicurazione è tenuta a risponderne?

Ovviamente, chi ha causato l’incidente avrà poche chances di chiedere un risarcimento delle spese legate all’auto sostitutiva, a meno che abbia fatto un’apposita garanzia assicurativa a suo carico che lo prevede. Se, invece, si tratta del danneggiato, la Cassazione non ha alcun dubbio: il danno da fermo tecnico dell’auto deve essere riconosciuto. Vediamo, però, che cosa serve per avere il risarcimento.

Che cos’è il danno da fermo tecnico dell’auto

Per danno da fermo tecnico si intende quello causato dall’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo, in seguito ad un incidente stradale, fino a quando non sarà riparato. In sostanza, l’automobilista si trova nella condizione di non poter usare un bene di sua proprietà a causa di un danno provocato da un’altra persona. Tale danno si aggiunge a quello materiale riportato dal veicolo.

Si tratta di un problema tutt’altro che banale: chi, ad esempio, utilizza quotidianamente la sua auto per lavoro (sia per andare in ufficio e tornare a casa sia per visitare clienti e fornitori) i vede obbligato a trovare un’alternativa per non aggiungere un ulteriore danno economico a quelli già derivati dall’incidente. Se non ha un altro veicolo a disposizione, l’unica soluzione sarà noleggiarne uno.

Chi paga il danno da fermo tecnico?

La Cassazione si è pronunciata più volte sul danno da fermo tecnico e in una delle sue ultime ordinanze [1] ha ribadito il diritto dell’automobilista danneggiato ad avere il risarcimento della spesa sostenuta per il noleggio di un’auto sostitutiva.

La Suprema Corte ha deciso in tal modo sul caso di un automobilista che, a causa di un incidente stradale, ha dovuto rinunciare per un periodo di tempo al proprio veicolo ed ha noleggiato una macchina per poter continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Dopodiché, ha chiesto all’assicurazione il rimborso delle spese di noleggio, appurato che il sinistro stradale era stato provocato da un altro conducente.

Per i giudici di legittimità, il fermo tecnico dell’auto rappresenta un danno presunto in quanto rappresentato dal deprezzamento del bene sul mercato e dal pagamento del bollo auto e dal premio assicurativo, che devono esser versati comunque anche durante il periodo in cui la macchina non viene utilizzata perché si trova in riparazione.

L’incidente provoca, pertanto, sull’automobilista danneggiato anche questi effetti negativi di tipo economico fondati su presunzioni legali: basti pensare al fatto di non poter utilizzare il proprio veicolo non per scelta ma per oggettiva impossibilità e di dover pagare, comunque, bollo e assicurazione.

Allo stesso modo, viene riconosciuto come danno presuntivo quello rappresentato dalle spese per il noleggio di un’altra macchina per il periodo in cui è necessario tenere l’auto in riparazione. La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento ma chiede al danneggiato di dimostrare di avere sostenuto tale spesa. Basterà, a tal fine, esibire la ricevuta o la fattura della società di noleggio.

Quello che il danneggiato non deve, invece, dimostrare è la necessità di aver dovuto noleggiare un’auto sostitutiva. Significa – conclude la Suprema Corte – che deve dare prova solo della perdita patrimoniale in quanto danno emergente.



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