La nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
Quali sono le cause di nullità del contratto? Che cos’è un contratto illecito? Cos’è la nullità parziale?
La legge stabilisce il principio della “libertà delle forme”, in base al quale le parti sono libere di raggiungere un accordo nel modo che ritengono più opportuno. In pratica, l’ordinamento dice che non occorre un’intesa scritta per stipulare un contratto valido: è sufficiente anche una stretta di mano, un cenno oppure un patto verbale. Quando però si tratta di mettersi d’accordo su questioni importanti, l’accordo scritto è inevitabile. Con questo articolo ci occuperemo di una particolare questione: vedremo cioè quando una clausola è nulla.
Secondo la legge, infatti, è possibile che anche solo una singola clausola sia invalida, senza però che l’intero contratto si annulli. In altre parole, una accordo scritto può anche solo essere parzialmente invalido e, comunque, continuare a produrre i suoi effetti. Ciò in genere accade quando l’accordo può sopravvivere anche senza la parte che viola la legge. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme quando una clausola è nulla.
Indice
Cos’è la nullità contrattuale?
La nullità è l’ipotesi di invalidità più grave in cui possa incorrere un contratto. Un accordo nullo, infatti, è giuridicamente inesistente, i cui effetti non si sono mai prodotti.
Ad esempio, chi ha stipulato un contratto di compravendita nullo dovrà restituire quanto ricevuto dall’altro e quest’ultimo dovrà fare lo stesso, proprio come se il contratto non fosse mai esistito.
La nullità, a differenza dell’annullabilità, non va mai in prescrizione: ciò significa che può essere fatta valere in ogni tempo.
Quali sono le cause di nullità del contratto?
Secondo la legge [1], sono cause di nullità del contratto:
- la contrarietà a norme imperative, cioè a regole inderogabili (cosiddetta nullità virtuale);
- la carenza di uno degli elementi essenziali (nullità strutturale);
- l’illiceità della causa o dei morivi comuni (contratto illecito);
- tutte le altre ipotesi specifiche previste dalla legge (nullità testuale).
Analizziamo brevemente ciascuna ipotesi di nullità contrattuale, visto che sono le stesse che possono colpire anche una singola clausola dell’accordo complessivo.
Nullità virtuale
È nullo in contratto che è contrario ad una norma imperativa, per tale dovendosi intendere quella che deve necessariamente essere osservata e che non può essere derogata. È il caso, ad esempio, delle norme penali. Facciamo degli esempi.
È nullo il contratto con cui una persona offre come controprestazione la propria libertà personale, oppure un organo vitale: il diritto all’integrità fisica e a quella morale è un diritto assoluto del quale non si può disporre né rinunciare.
È nullo il contratto che viola una norma penale oppure una di diritto amministrativo: è il caso di chi acquista un bene demaniale oppure di chi sottoscrive un contratto con cui è commissionato un furto o un qualsiasi altro reato.
Nullità strutturale
La nullità è strutturale quando il contratto manca di uno dei requisiti essenziali stabiliti dalla legge. Sono elementi indispensabili del contratto:
- il consenso tra le parti;
- la causa, cioè la funzione dell’accordo, lo scopo che le parti intendono perseguire;
- l’oggetto;
- la forma, ma solo quando stabilita dalla legge a pena di nullità [2].
In pratica, è causa di nullità del contratto l’assenza di uno di quegli elementi senza il quale non si potrebbe nemmeno parlare di accordo.
È nulla per difetto di oggetto la compravendita nella quale non sia stato stabilito il bene oppure il suo prezzo, purché quest’ultimo non sia desumibile da altri fattori.
È nulla per difetto di forma la compravendita di un bene immobile stipulata oralmente: per legge, occorre la forma scritta.
Contratto illecito
La nullità del contratto si riscontra anche nell’ipotesi in cui la causa del contratto (cioè, la ragione che giustifica l’accordo stesso) o il motivo comune che ha spinto le parti a contrarre siano illeciti.
In pratica, se i contraenti hanno voluto il contratto per raggiungere uno scopo illecito, cioè contrario a norme imperative, buon costume od ordine pubblico, allora la legge interviene sanzionando il contratto con la nullità assoluta.
È nullo per illiceità della causa il contratto di locazione stipulato a prezzi particolarmente elevati nella consapevolezza che l’immobile locato verrà utilizzato per fini illegali (deposito di armi, casa di prostituzione, ecc.).
Nullità testuale
Il contratto è infine nullo ogni volta che sia la legge, con disposizione ad hoc, a prevederne l’invalidità. Ad esempio, a proposito del contratto di mutuo, la legge espressamente stabilisce che «Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» [3].
Questo esempio è perfetto per introdurre il discorso riguardante la nullità della clausola contrattuale.
Clausola contrattuale: quando è nulla?
Al ricorrere di una delle ipotesi appena viste, la clausola contrattuale deve ritenersi nulla, cioè totalmente invalida, come se non fosse mai stata inserita all’interno dell’accordo.
Ciò significa che tutte le prestazioni che sono state eseguite in relazione alla clausola nulla devono essere restituite.
Ad esempio, se in un contratto di compravendita immobiliare è inserito, tra le altre cose, anche l’acquisto di un bene demaniale, quanto speso per attuare questa condizione dovrà essere restituito, visto che la clausola è radicalmente nulla (non si può, infatti, acquistare un bene dello Stato).
Lo stesso dicasi per il mutuo che prevede una specifica clausola in base alla quale, a decorrere da un certo anno, bisognerà pagare degli interessi usurari: come visto nel precedente paragrafo, anche questa condizione sarebbe radicalmente nulla, mentre continuerebbe a essere valido la restante parte del contratto.
Cos’è la nullità parziale?
Si parla di nullità parziale quando a essere nulla è solo una clausola del contratto.
A tal proposito, la legge [4] stabilisce che la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
In altre parole, la clausola nulla non invalida l’intero contratto, a meno che essa non sia di fondamentale importanza per l’accordo.
Se invece il contratto, pur privo della sua parte nulla, è comunque in grado di realizzare lo scopo che i contraenti intendevano raggiungere e di soddisfare i loro interessi, esso rimane valido.
Chi deve provare la nullità parziale?
La prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la parte affetta da nullità (con conseguente estensione dell’invalidità all’intero contratto) deve essere fornita dall’interessato, cioè da colui che senza quella clausola nulla non avrebbe concluso il contratto, ed è necessario, al riguardo, indagare circa la volontà delle parti così come può essere ricostruita in base all’accordo contrattuale [5].
Secondo la Cassazione [6], la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto se l’interessato dimostra che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Ad esempio, sarebbe integralmente nullo il contratto in cui c’è una clausola senza la quale l’intero contratto non avrebbe senso.
Si pensi al collezionista d’arte che intenda acquistare un famoso dipinto ma, all’interno del contratto, il venditore ha dimenticato di inserire qualsiasi riferimento al quadro: l’accordo sarebbe interamente nullo per indeterminatezza dell’oggetto.
Al contrario, se lo stesso contratto prevede la vendita di due dipinti, uno specificato e l’altro no, solo la clausola che non è in grado di determinare il bene da vendere sarebbe nulla mentre l’altra rimarrebbe valida.
note
[1] Art. 1418 cod. civ.
[2] Art. 1325 cod. civ.
[3] Art. 1815 cod. civ.
[4] Art. 1419 cod. civ.
[5] Cass., sent. n. 6756/2003.
[6] Cass., sent. n. 2314/2016.