Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Vendita porta a porta: quali adempimenti?

26 Marzo 2023 | Autore:
Vendita porta a porta: quali adempimenti?

In che cosa consiste esattamente il lavoro del venditore a domicilio? Quando deve pagare i contributi all’Inps? E quando è tenuto ad aprire partita Iva?

Siamo abituati a vederli meno spesso, con lo sviluppo del commercio elettronico. Ma ci sono ancora degli incaricati alle vendite a domicilio che propongono direttamente a casa del potenziale cliente il prodotto dell’azienda per la quale lavorano. Non è un mestiere facile: probabilmente, sono più le volte che si sentono dire la classica frase «non ho bisogno di niente, grazie» rispetto a quelle in cui si vedono aprire il cancelletto o la posta di casa. Come sono inquadrate queste figure? Per chi svolge l’attività di vendita porta a porta, quali adempimenti sono previsti, dal punto di vista fiscale e contributivo? E, nello specifico, in che cosa consiste il suo lavoro? Vediamo.

Venditore porta a porta: cosa fa?

La vendita a domicilio, chiamata anche vendita porta a porta, è una forma speciale di commercio al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. Fanno eccezione l’offerta, la sottoscrizione e la propaganda ai fini commerciali di:

  • prodotti e servizi finanziari;
  • prodotti e servizi assicurativi;
  • contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

Se ne deduce che l’incaricato alla vendita porta a porta è colui che promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

Venditore porta a porta: c’è l’obbligo di assunzione?

L’attività di vendita porta a porta può essere esercitata da un lavoratore assunto dall’azienda per la quale raccoglie gli ordinativi di acquisto oppure da persone senza un vincolo di subordinazione. In quest’ultimo caso, è possibile svolgere questo lavoro:

  • come oggetto di un’obbligazione assunta con contratto di agenzia;
  • da chi svolge l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. La natura dell’attività è di carattere occasionale fino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

Venditore porta a porta: deve pagare i contributi Inps?

L’obbligo contributivo in capo al venditore porta a porta sussiste solo se il lavoratore realizza nell’anno un reddito fiscalmente imponibile superiore a 5.000, euro anche per prestazioni rese a più committenti (cioè un reddito – per effetto della deduzione fiscale – superiore a 6.410,26 euro).

I contributi vanno versati alla Gestione separata dell’Inps con questi criteri:

  • aliquota del 25% o del 33,72% a seconda dei casi, da applicare sulle provvigioni eccedenti i 5.000 euro, per il 78% del loro ammontare;
  • ripartizione dell’onere: 1/3 a carico lavoratore e 2/3 a carico del committente.

Venditore porta a porta: deve aprire la partita Iva?

Come per l’obbligo contributivo appena visto, il venditore porta a porta non assunto ha la soglia reddituale annua di 6.410,26 euro lordi (cioè 5.000 euro netti) per poter lavorare senza partita Iva e, quindi, operare con ricevute a ritenuta d’acconto, poiché viene considerato un lavoratore saltuario.

Solo se supera quel limite, il lavoratore diventa venditore professionale a domicilio ed è tenuto a:

  • aprire la partita Iva;
  • fatturare le proprie prestazioni applicando l’Iva;
  • tenere le scritture contabili.

Una volta aperta la partita Iva, dovrà applicare l’imposta sulle prestazioni professionali anche se non raggiunge il citato reddito annuo.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA