Lo stop della Cassazione ai bonus edilizi in acconto


Le operazioni fatturate in acconto sono da considerarsi inesistenti perché la fruizione dei bonus edilizi è legata all’esecuzione completa delle opere.
Con una recente sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione [1] è stato disposto il blocco sul portale delle Entrate di tutti i crediti d’imposta per gli interventi edilizi, sia che siano nella disponibilità della società che di certi cessionari, inerenti a una corposa indagine per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato. In sostanza gli imputati sono ritenuti responsabili di aver emesso fatture per operazioni non svolte per poter godere dei bonus edilizi disposti dallo Stato.
Secondo quanto annunciato dai giudici di legittimità devono essere ritenute operazioni inesistenti tutte le fatture emesse in acconto rispetto alla concreta esecuzione delle opere. La scelta della Cassazione si basa su quanto disposto dal decreto antifrode 157/21, che impone l’adempimento dell’opera come necessario per tutti i bonus edilizi (non solo per il Superbonus 110%). Questo perché, se l’obiettivo è quello di monetizzare il credito senza aspettare la fine del cantiere, è necessario che lo stato di avanzamento dei lavori sia attestato da un tecnico, così come previsto dal decreto antifrode, considerato che nel Sal non possono essere incluse le lavorazioni non ancora eseguite, anche se già fatturate e pagate.
Le operazioni fatturate in acconto sono da considerarsi inesistenti perché, come dispone il vincolo normativo, la fruizione dei bonus fiscali per gli interventi edilizi è legata all’esecuzione completa delle opere senza possibilità di deroga. Per questo la Corte di Cassazione ha dato l’ok per il congelamento dei crediti in questione sulla piattaforma delle Entrate.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti, il decreto antifrode dispone che il tecnico che emette lo stato di avanzamento dei lavori ha il compito di attestare l’avvenuta esecuzione di una parte di lavori agevolabili, in aggiunta alla congruità delle spese dichiarate. Per fare ciò, il Sal è lo strumento capace di riassumere tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento della compilazione del documento. Per questo motivo non può e non deve essere rilasciato il visto di conformità sulle cessioni dei crediti quando le lavorazioni non sono ancora state eseguite, considerato che le fatture in acconto non sono concesse.
note
[1] Corte Cass. sent. n. 42012/22