Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Indagini senza denuncia

26 Marzo 2023 | Autore:
Indagini senza denuncia

In quali casi la Procura della Repubblica può aprire la fase delle indagini preliminari senza che nessuno abbia segnalato un reato?

I reati si dividono in due grandi categorie: quelli procedibili d’ufficio, per cui chiunque può sporgere denuncia alle autorità, e quelli procedibili a querela di parte, la cui segnalazione è riservata solamente alle vittime. Ad esempio, chi ha assistito a un episodio di spaccio di droga avvenuto in strada può andare dalla polizia e sporgere denuncia. Quanto appena detto non significa, però, che le forze dell’ordine non possano attivarsi autonomamente per investigare sui crimini che hanno appreso direttamente, senza alcuna segnalazione. È proprio in queste ipotesi che si parla di indagini senza denuncia.

Non c’è scritto da nessuna parte, infatti, che gli inquirenti non possano dare avvio a un’indagine senza che nessuno si sia lamentato. Facciamo un esempio. Il proprietario di un appartamento ha affittato il suo immobile appositamente per sfruttare la prostituzione delle donne che vi abitano. I vicini, per timore di ritorsioni, non dicono nulla. Se la polizia venisse a saperlo, potrebbe (anzi, dovrebbe) avviare un’indagine, in quanto le forze dell’ordine, in presenza di reati procedibili d’ufficio, hanno l’obbligo di attivarsi autonomamente. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funzionano le indagini senza denuncia.

In cosa consiste la denuncia?

La denuncia non è altro che una segnalazione di un fatto che presenta i connotati dell’illecito. In ambito penale, la denuncia è la segnalazione di un comportamento che parrebbe essere un reato.

È il caso di chi segnala alla polizia un “cavo volante” che da un’abitazione al traliccio delle rete elettrica pubblica, oppure un episodio di spaccio avvenuto nel bel mezzo della strada.

Come si fa una denuncia?

La denuncia non deve rispettare forme particolari, potendo pertanto essere sporta anche verbalmente, cioè recandosi presso un qualsiasi presidio delle forze dell’ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) e raccontando l’avvenuto.

In alternativa, è possibile mettere nero su bianco il proprio esposto per poi consegnarlo direttamente alle autorità competenti.

Quando si può denunciare un reato?

Non si possono denunciare tutti i reati ma solamente quelli procedibili d’ufficio, così come anticipato in apertura.

I reati procedibili d’ufficio sono proprio quelli per i quali le autorità possono avviare le indagini a prescindere da come abbiano avuto notizia del fatto, cioè tramite denuncia di altre persone oppure mediante conoscenza diretta del crimine a cui la polizia giudiziaria ha assistito.

Sono procedibili d’ufficio tutti i reati più gravi, come ad esempio la rapina, lo spaccio e l’omicidio. In ipotesi del genere chiunque può segnalare il reato alle forze dell’ordine, anche persone diverse dalle vittime.

Sono invece procedibili a querela di parte i reati (in genere meno gravi) per i quali solo la persona offesa può fare segnalazione. È il caso delle percosse, delle lesioni personali lievi o del furto semplice.

Sono perseguibili a querela anche reati più gravi (come la violenza sessuale e lo stalking) per i quali la legge ha comunque ritenuto di far scegliere alla vittima se procedere o meno.

Cosa sono le indagini senza denuncia?

Le indagini senza denuncia sono le investigazioni che la polizia compie senza che nessuno abbia segnalato la notizia di reato, la quale è stata appresa in via autonoma dalle forze dell’ordine.

La legge dice infatti che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa [1].

È sempre la legge a stabilire che la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per le indagini [2].

Ad esempio, se una pattuglia dei carabinieri si accorge che un ladro sta uscendo furtivamente da un’abitazione, potrà procedere al suo arresto e poi svolgere tutte le investigazioni utili.

Se la polizia scopre in rete alcuni siti pedopornografici, potrà sicuramente indagare più a fondo e poi chiedere il rinvio a giudizio dei responsabili.

Insomma: le indagini senza denuncia riguardano tutti quei reati procedibili d’ufficio di cui le forze dell’ordine hanno avuto conoscenza attraverso la propria attività di monitoraggio e repressione dell’attività criminale.

Come si svolgono le indagini senza denuncia?

Lo svolgimento delle indagini senza denuncia è esattamente lo stesso di quelle che nascono, invece, da una segnalazione fatta da un privato cittadino.

Acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero incarica la polizia giudiziaria di effettuare tutte le investigazioni necessarie per verificare la fondatezza del presunto crimine.

Le forze dell’ordine provvederanno pertanto a sentire persone informate sui fatti, ad acquisire documenti, registrazioni e filmati, a incaricare periti affinché preparino relazioni tecniche.

In linea di massima, le indagini non possono durare più di un anno (così a seguito della riforma Cartabia). Al loro termine, il pubblico ministero deve prendere una decisione:

  • chiedere l’archiviazione, se dalle attività svolte non sono emersi chiari profili di responsabilità in capo all’indagato, oppure se ci sono altri motivi che non consentono di procedere (ad esempio, l’intervenuta prescrizione del reato, la mancata identificazione del denunciato rimasto ignoto, la remissione di querela, ecc.);
  • chiedere il rinvio a giudizio, se invece dalle investigazioni svolte è emersa, a parere del pubblico ministero, la responsabilità penale dell’indagato.

Le indagini senza denuncia riguardano tutti quei reati procedibili d’ufficio di cui le forze dell’ordine hanno avuto conoscenza attraverso la propria attività di monitoraggio e repressione dell’attività criminale

note

[1] Art. 330 cod. proc. pen.

[2] Art. 55 cod. proc. pen.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA