Adesso è più facile rinunciare ai permessi della legge 104


Sarà d’ora in poi possibile, seguendo una semplice procedura online sul sito nell’Inps, rinunciare in parte o totalmente ai permessi legati alla legge 104/1992.
Da oggi, il lavoratore che beneficia dei permessi concessi in virtù della legge 104/1992 per disabili con certificazione dell’handicap potrà godere di una nuova funzionalità messa a disposizione dall’Inps sul proprio sito.
In un recente messaggio [1], l’istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato la creazione di una nuova funzionalità del servizio denominata «rinuncia ai benefici» che consente agli utenti di comunicare la volontà di rinunciare ai permessi della legge 104/1992 originariamente richiesti, per la totalità o la parzialità di essi, tramite una procedura online, semplificando e velocizzando in questo modo la comunicazione.
La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:
- giorni di permesso mensile per assistere un familiare disabile;
- giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi richiesti dal lavoratore per sé stesso;
- prolungamento del congedo parentale e riposi orari a essi alternativi.
La funzionalità può essere utilizzata solo per domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia, così che il periodo richiesto nella domanda originaria copra il mese in cui viene presentata la comunicazione di variazione (in tutto o in parte). Nell’ipotesi in cui il periodo richiesto nella domanda della comunicazione sia già trascorso o non ancora iniziato, all’utente non sarà possibile comunicare la rinuncia tramite la nuova funzionalità.
Come si effettua la comunicazione? Per utilizzare la nuova funzionalità sarà sufficiente andare sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio «Prestazioni a sostegno del reddito – Domande», selezionando tra i servizi Disabilità > Permessi Legge 104/1992, la voce di menu «Comunicazione di variazione».
Una volta selezionata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, bisognerà indicare anche la data di rinuncia ai benefici e la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella domanda originaria.
note
[1] Inps mess. n. 404/2022