Somma irrisoria offerta agli agenti per evitare la multa: non c’è reato di corruzione di pubblico ufficiale.
Corrompere sì il pubblico ufficiale, ma farlo bene: la Cassazione [1] ha infatti escluso la sussistenza del reato di corruzione nel caso di un motociclista che aveva offerto, a due agenti, la somma complessiva di 5 Euro affinché questi non gli elevassero la contravvenzione (il sequestro amministrativo del mezzo) perché sprovvisto di assicurazione.
Secondo i giudici, un’offerta di 2,5 euro per ciascuno dei due poliziotti è irrisoria. Essa è quindi inidonea a determinare, in questi ultimi, un turbamento psichico tale da impedire la comminazione della sanzione.
L’istigazione alla corruzione [2] ricorre solo nel caso vi sia un’offerta “seria”, che abbia una sua potenzialità corruttiva.
Tale potenzialità va commisurata all’offerta, alle condizioni dell’offerente, alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l’episodio.
Diversamente, così come il furto di un chiodo arrugginito, non si ha alcun illecito.
Al massimo – suggeriscono i giudici – si può configurare il reato di oltraggio, per l’implicita offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale destinatario dell’offerta.
note
[1] Cass. sent. n. 3176/2012.
[2] Art. 322 c.p.
Articolo molto interessante. Lo stesso principio da Voi chiarito in tema di istigazione alla corruzione si riallaccia agli orientamenti giurisprudenziali validi anche per la corruzione, per la cui punibilità deve verificarsi un sinallagma “serio”, cioè proporzionato nelle entità delle prestazioni che i soggetti si dovrebbero scambiare. Non riesco però a capire quale sia il reato di oltraggio eventualmente applicabile. Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 c.p. è stato abrogato nel 1999, e non riterrei gli altri reati di oltraggio successivamente elencati nel codice applicabili. Si potrebbe parlare di ingiuria, più correttamente? Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti, Filippo Lombardi.