La nuova convivenza fa perdere il mantenimento?


L’ex coniuge divorziato che crea una nuova famiglia, ma senza risposarsi, può continuare a percepire l’assegno divorzile? Secondo la Cassazione, almeno in parte sì: rimane la componente compensativa.
Qualche anno fa hai divorziato dalla tua ex moglie e da quel momento le hai sempre pagato l’assegno nella misura concordata tra voi due o in quella stabilita dal giudice. Poi però sei venuto a sapere che lei ha intrapreso una relazione stabile con un nuovo compagno, e adesso loro due vivono insieme, pur non essendosi sposati. Stando così le cose, non ti sembra giusto dover continuare a pagare ancora l’assegno di divorzio; pensi che i presupposti per riconoscerle quel beneficio economico periodico siano venuti meno, e così ti domandi: la nuova convivenza fa perdere il mantenimento?
Indice
Assegno di divorzio: spetta ancora in caso di nuova convivenza?
Fino a qualche tempo fa la giurisprudenza assolutamente prevalente diceva di sì, e cioè che il mantenimento si perde in caso di nuova convivenza, perché constatava che la creazione di una nuova famiglia di fatto «esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale» [1], e ciò significa che l’ex coniuge è definitivamente sciolto dall’obbligo di versare l’assegno divorzile.
Poi la Cassazione ha cambiato idea o, come si dice tecnicamente, ha mutato orientamento: la svolta è avvenuta a novembre 2021 con una sentenza delle Sezioni Unite [2], alla quale le pronunce successive si sono ormai adeguate [3].
Ne è prova una recentissima ordinanza della Suprema Corte [4], che in un caso del genere, contrariamente all’opinione dei giudici di merito, ha riconosciuto il diritto dell’ex moglie, che viveva con un nuovo convivente, a continuare a percepire l’assegno divorzile dall’ex marito «in funzione compensativa». In questa espressione sta la chiave della risposta: compensativa di cosa?
La funzione compensativa dell’assegno divorzile
Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro e tornare ad una sentenza di qualche anno fa, emessa nel 2018, sempre dalle Sezioni Unite della Cassazione [5], che, ravvisando una sorta di «solidarietà post coniugale» che deve continuare a sussistere anche nelle coppie ormai definitivamente divise, avevano affermato una «natura composita» dell’assegno divorzile, caratterizzato da una triplice funzione: «assistenziale, e, in pari misura, compensativa e perequativa».
La componente assistenziale e quella perequativa non creano grossi problemi interpretativi: la prima, infatti, riguarda lo stato di bisogno economico dell’ex coniuge “debole” o comunque meno abbiente, e la seconda concerne il riequilbrio di questa disparità, o sproporzione, che si colma proprio grazie al pagamento dell’assegno di mantenimento o divorzile.
La parte compensativa dell’assegno divorzile, invece, riguarda il riconoscimento del contributo economico dato, nel corso degli anni di matrimonio, alla vita in comune da parte dell’ex coniuge, e perciò, se viene considerata in tale prospettiva, non muta in caso di nuova convivenza di fatto: rimane inalterata e dunque è dovuta anche in futuro a prescindere dal variare delle circostanze.
D’altronde la legge prevede che l’ex coniuge perde irrimediabilmente il diritto all’assegno di divorzio se si risposa, perché in tal caso ai suoi bisogni economici deve provvedere il nuovo coniuge: ma lascia aperta la questione delle convivenze di fatto, proprio quelle di cui ci stiamo occupando, e che – quando il legame è stabile, non occasionale – potrebbero comunque portare alla creazione di una vera e propria famiglia. Questa lacuna legislativa adesso è stata colmata dalla giurisprudenza con l’orientamento che ti stiamo esponendo: una posizione che a prima vista sembra strana ma che invece, una volta colte le ragioni di fondamento, ha un sua sua spiegazione logica (anche se non del tutto persuasiva).
Assegno divorzile: come cambia in caso di nuova convivenza di fatto
Eccoci allora arrivati dritti al punto: secondo l’attuale impostazione della Cassazione, l’ex coniuge, se è privo di mezzi economici adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi (non dunque per pigrizia o cattiva volontà, bensì, ad esempio, per l’età avanzata o per il cattivo stato di salute, che precludono la possibilità di trovare un lavoro), potrà mantenere il diritto a percepire l’assegno se prova di aver fornito un contributo rilevante alla vita familiare e alla realizzazione del patrimonio comune e di quello personale dell’altro coniuge, cioè di colui che adesso è – e rimane – tenuto a versare l’assegno.
In questo consiste la funzione compensativa dell’assegno divorzile, e dunque del diritto a continuare a percepire il mantenimento dall’ex coniuge nonostante la nuova convivenza nel frattempo intrapresa dal beneficiario con un nuovo partner.
Assegno divorzile: quando può essere ridotto a causa della nuova convivenza
Quanto abbiamo detto comporta che, a seconda dei casi, l’importo dell’assegno potrà essere «rimodulato», cioè ridotto, se chi lo versa ne chiede la revisione e dimostra che le circostanze sono mutate nel corso del tempo (anche e proprio a causa della nuova convivenza intrapresa dal beneficiario, magari con un partner ricco), ma non completamente eliminato: la «componente compensativa» resta e permane intatta, e questo fa sì che almeno quella parte di mantenimento debba continuare ad essere riconosciuta. Le altre componenti, invece, cioè quella assistenziale e quella perequativa, possono venire meno in ragione della nuova convivenza instaurata.
Chi si oppone al taglio dell’assegno di cui sta beneficiando, invece, per conservarlo deve dimostrare di aver fornito un apporto effettivo alla vita familiare, e ciò può essere avvenuto anche rinunciando al proprio lavoro e carriera per dedicarsi alla famiglia e così favorire l’arricchimento dell’ex coniuge, cioè di colui che ora deve pagare il mantenimento per compensare quei sacrifici. E così si realizza in concreto e in modo perdurante quella solidarietà post-matrimoniale che è il principio base del ragionamento espresso dalla Cassazione.
Approfondimenti
- Se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il mantenimento?;
- Nuova convivenza: fa perdere il mantenimento?;
- All’ex moglie che convive spetta il mantenimento?;
- Nuova convivenza: spetta ancora l’assegno divorzile.
note
[1] Cass. sent. n. 6855/2015 e n. 17195/2011.
[2] Cass. S.U. sent. n. 32198/2021.
[3] Cass. ord. n. 14256/2022.
[4] Cass. ord. n. 33365 del 16.11.2022.
[5] Cass. S.U. sent. n. 18287/2018