Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Manutenzione tubo scarico fognario: a chi spetta?

26 Novembre 2022
Manutenzione tubo scarico fognario: a chi spetta?

Di fronte casa mia c’è un muro sopra il quale vi è un edificio abitativo. Da questo muro scorre una tubazione che nella parte finale termina con un tubo probabilmente in cemento-amianto senza manutenzione e in stato di deperimento, mentre nella parte superiore è in PVC. Vorrei chiedervi se questo tubo (probabilmente di scarico fognario) sia una responsabilità del Comune oppure del privato che possiede l’unità abitativa.

Per determinare su chi gravi la responsabilità della tubazione occorrerebbe avere certezza della sua funzione e della sua esatta provenienza. Ad ogni buon conto, a parere dello scrivente, la manutenzione della tubazione, almeno per il tratto che qui interessa, è di competenza del Comune, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, il servizio fognario (e, più in generale, quello idrico) è sempre pubblico. In secondo luogo, nel caso di specie, il tratto insiste su una strada pubblica, il che renderebbe molto difficile, per il singolo privato, intervenire per riparare un guasto oppure per occuparsi della manutenzione.

Immaginando quindi che si tratti di conduttura fognaria comunale, a essere diffidato dovrà essere l’ente locale, al quale dovrà ovviamente essere segnalata anche la presenza del manufatto in amianto.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 15/06/2022, n.19281), il Comune, in qualità di custode, ha l’obbligo di vigilare sulla rete fognaria e, nel caso di guasti con conseguenti danni all’altrui proprietà, dovrà rispondere del risarcimento dei danni salvo dimostrare il caso fortuito, e cioè che il pregiudizio è stato prodotto da un evento imprevedibile ed eccezionale (come una calamità naturale, ad esempio).

La medesima sentenza della Suprema Corte ha peraltro precisato come la responsabilità del Comune, e il relativo obbligo di custodia, sussiste solo fino al punto in cui la fognatura privata si innesta in quella pubblica. È stata quindi rigettata la tesi per la quale gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrino nella sfera di controllo dell’ente pubblico.

Pertanto, qualora la tubazione fosse opera del privato, il quale ha così favorito l’innesto della sua rete in quella pubblica, allora l’eventuale responsabilità della cattiva manutenzione sarebbe da attribuirsi al privato e non al Comune.

Trasportando questi principi all’interno del caso di specie, è possibile affermare che se la tubazione che si vede a occhio nudo è stata realizzata dal privato per immetterla nella rete fognaria, allora di quel tratto sarebbe responsabile il privato e non il Comune. Al contrario, se quel tratto era già predisposto dal Comune, cosicché il privato che abita al di sopra del muro ha innestato la sua rete più in alto, allora il tubo in questione sarebbe pubblico.

È però difficile stabilire, nella fattispecie, chi possa aver realizzato il tratto in questione; essendo il servizio fognario comunale, si presume che la responsabilità sia pubblica, salvo smentita da parte del Comune, il quale dovrebbe dimostrare che il manufatto è stato realizzato appositamente dal privato per favorire il suo innesto nella rete pubblica, innesto che evidentemente non poteva avvenire a monte ed è stato così realizzato a valle (cioè, sulla strada).

Va peraltro segnalato un orientamento della giurisprudenza più severo nei confronti della Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2016, ha stabilito esattamente il contrario di quanto detto sinora, e cioè che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, che, come custode, risponde ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (in questo senso anche Cass., sent. del 19.03.2009, n. 6665).

Insomma, secondo questa tesi, anche se l’innesto fosse ad opera del privato, sul Comune graverebbe comunque l’obbligo di custodia.

Tanto precisato, il consiglio è di inviare una formale comunicazione/diffida scritta al Comune e alla polizia municipale, tramite pec, raccomandata a/r oppure deposito a mani presso l’ufficio del protocollo, invitando l’ente a effettuare il prima possibile un sopralluogo con il proprio personale (vigili o dipendenti dell’ufficio tecnico), affinché si prenda contezza della situazione e si identifichi il materiale di cui è composta la parte terminale (molto probabilmente si tratterà di amianto, essendo stato in passato molto utilizzato per questo tipo di interventi).

La stessa comunicazione/diffida potrà, eventualmente, essere inoltrata anche ad altri due enti competenti come l’Asl e l’Arpa.

Qualora nessuno dovesse attivarsi, si potrà inviare un’ulteriore diffida al Comune specificando che, nel caso di omesso intervento entro i successivi trenta giorni, si procederà con la denuncia per il reato di omissione/rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.).

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 1657 del 16 gennaio 2020), risponde di questo reato il sindaco che, a fronte di reiterate segnalazioni, omette di assumere qualunque iniziativa diretta ad imporre al proprietario di un’area lo smaltimento di lastre di amianto accatastate alla rinfusa ed all’aperto su di un terreno.

Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2020, n 6326; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3518), “quando si tratta di un ente pubblico, istituzionalmente preposto alla gestione di un bene pubblico, non è sufficiente aver genericamente preso misure per evitare il verificarsi dell’evento, né aver adottato le misure richieste dalla diligenza media del buon padre di famiglia in quanto le stesse devono essere commisurate al ruolo di garanzia e di tutela che un ente pubblico deve avere nei confronti di beni e diritti la cui rilevanza è presidiata a livello costituzionale quali l’ambiente e la salute pubblica.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube