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Le norme che aiutano il creditore a recuperare le somme

26 Gennaio 2015 | Autore:
Le norme che aiutano il creditore a recuperare le somme

Anagrafe tributaria e dei conti correnti, pignoramento dell’automobile e della casa inserita nel fondo patrimoniale, revocatoria e pignoramento del conto corrente: tutti gli strumenti per il recupero dei crediti.

Dopo aver fatto una rassegna sulle norme che aiutano il debitore a non pagare (leggi: “Le norme che aiutano il debitore a non pagare”) daremo ora uno sguardo alle garanzie predisposte dall’ordinamento in favore dei creditori per il recupero delle somme a cui hanno diritto.

Dette disposizioni sono state, di recente, interessate da una profonda e innovativa riforma, capace di garantire un’immediata individuazione dei beni del debitore, senza doversi più perdere nei meandri di un’infinita caccia al tesoro, così come avveniva in passato. In particolare, ci riferiamo all’istituzione degli archivi telematici che – prima consultabili solo dal fisco – ora lo sono da chiunque abbia necessità di portare in esecuzione un provvedimento del giudice.

Il problema del recupero credito resta sempre il margine di rischio che esso comporta, l’impossibilità di riuscita in caso di soggetti nullatenenti e, soprattutto, i costi che il creditore va ad affrontare, sia in termini di spese legali (l’avvocato) che di tasse (il cosiddetto contributo unificato si paga anche nel caso di pignoramento). 

In questo articolo cercheremo di individuare gli strumenti su cui il creditore può contare per recuperare i propri crediti quando il debitore non paga spontaneamente e l’esecuzione forzata si presenta rischiosa.

IL DEBITORE DEVE “AUTODENUNCIARSI”

La legge di Stabilità per il 2013 [1] ha introdotto importanti modifiche al Codice di procedura civile, al fine di agevolare e rendere più efficaci le procedure di pignoramento (in particolare, il pignoramento presso terzi [2]). Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, oppure difficili da liquidare, l’ufficiale giudiziario è tenuto ad invitare il debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili, fornendo esatta indicazione dei luoghi o delle persone presso cui tali beni si trovano. In pratica, se anche il pignoramento mobiliare, effettuato presso il domicilio del debitore, dovesse dare esiti negativi, il debitore sarebbe comunque costretto ad autodenunciarsi, ossia a dichiarare all’ufficiale eventuali ulteriori beni pignorabili di cui egli sia titolare: un conto corrente, uno stipendio, una pensione, una casa, un credito vantato nei confronti di un proprio cliente, ecc.

In questo modo, il primo pignoramento potrebbe essere utilizzato come testa d’ariete per “sapere di più” dallo stesso debitore. Il quale viene comunque informato della rilevanza penale di eventuali dichiarazioni false o reticenti.

In ogni caso, l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili, oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare i creditori procedenti, su richiesta di uno di essi, può rivolgere la propria richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Se il debitore è un imprenditore commerciale, lo stesso ufficiale giudiziario, su istanza del creditore procedente, può anche incaricare un commercialista o un avvocato o un notaio affinché possa individuare, attraverso l’esame dei libri contabili o le informazioni assunte presso gli uffici finanziari competenti, i beni ed crediti pignorabili.

TUTTI I BENI IN CHIARO CON L’ANAGRAFE TRIBUTARIA E DEI CONTI

Tra le innovazioni apportate dall’ultima riforma della giustizia [3], vi è anche la previsione del nuovo articolo 492-bis del Codice di procedura civile, il quale istituisce la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare“. In base a tale norma – che però non è ancora operativa, perché manca il decreto attuativo – il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, attraverso l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, nonché all’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei conti correnti, e al pubblico registro automobilistico (PRA). La relativa istanza, però, oltre alle generalità complete delle parti e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, deve anche indicare la procura alle liti per il difensore, che quindi diviene soggetto necessario per l’avvio della relativa procedura. Di tanto abbiamo parlato, in modo descrittivo, nell’articolo “Pignoramenti: ora si fanno dal computer” e, con un occhio alla procedura, negli articoli: “Pignoramento: come si fa la nuova ricerca telematica dei beni del debitore” e “Esecuzione forzata: la nuova ricerca telematica dei beni da pignorare”, a cui rinviamo.

PIGNORARE L’AUTO NON È STATO MAI COSÌ FACILE

Grazie alla ricerca telematica dei beni del debitore, l’ufficiale giudiziario oggi non è più costretto a cercare, fisicamente, l’auto del debitore da pignorare, ma può farlo comodamente dal computer, collegandosi al PRA e iscrivendo il pignoramento sempre per via telematica, quasi si trattasse di una nuova forma di “fermo auto privato”. Intrapresa tale procedura, il debitore ha l’obbligo di consegnare il mezzo, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento, all’istituto vendite giudiziarie. In difetto, scatta il prelievo forzoso da parte della polizia (sulla procedura leggi: “Nuovo pignoramento auto: obbligo di consegna entro 10 giorni”).

OGNI ATTO È REVOCABILE

 Qualsiasi atto compia il debitore al fine di spogliarsi dei propri beni – per es.: costituzione di un fondo patrimoniale, istituzione di un trust, donazione dei beni ai figli o ad estranei, vendita della casa, ecc. – può essere revocato dal creditore entro cinque anni dalla formalizzazione della cessione. Si tratta della cosiddetta “azione revocatoria” che può essere esperita fruttuosamente tutte le volte in cui il debitore abbia agito con l’intento di sottrarre ai propri creditori le garanzie di soddisfazione: si pensi al caso in cui un soggetto ceda la casa ai propri figli, rimanendo titolare solo di un piccolo fondo rurale, di scarso valore.

IPOTECA E PIGNORAMENTO AUTO ANCHE PER UN CREDITO MINIMO

Non esistono limiti minimi di credito sotto i quali al creditore sia precluso iscrivere un’ipoteca o procedere al pignoramento dell’auto del debitore. In astratto, dunque, se ciò non risultasse poco conveniente economicamente, si potrebbe sempre iscrivere ipoteca sulla casa e iniziare il relativo pignoramento immobiliare anche per un credito di 100 euro (i limiti sono imposti solo per i pignoramenti di Equitalia: leggi a riguardo “Debiti con Equitalia e pignoramento della casa: tutte le ipotesi”).

CONTI CORRENTI A RAGGI X

Con la predetta consultazione dell’Anagrafe tributaria, oggi il creditore può venire facilmente a conoscenza, non solo di eventuali redditi di lavoro dipendente o di pensioni di cui sia titolare il debitore (da pignorare, comunque, nei limiti di 1/5), ma anche dei suoi conti correnti. Scompare la necessità, dunque, di doversi affidare a costose agenzie investigative.

IL CONTO CORRENTE CON LA PENSIONE O LO STIPENDIO SI PIGNORA CON I NUOVI LIMITI

Il limite che la legge impone al pignoramento della pensione o dello stipendio (ossia nella misura massima di un quinto) non opera più dopo che tali somme siano state dal debitore versate sul proprio conto corrente. Da quel momento, infatti, detti proventi possono essere pignoranti con l’applicazione di nuovi limiti (leggi “I nuovi limiti di pignoramento del conto corrente“). E ciò perché, una volta confluite in banca, le somme si confondono coi risparmi e vengono considerate un tutt’uno. Il creditore, in tal modo, conoscendo dove è collocato il conto (grazie all’anagrafe dei conti correnti), non opterà più per il pignoramento tradizionale presso il datore di lavoro o l’INPS (nel cui caso dovrebbe accontentarsi solo del 20% mensile), ma si recherà direttamente in banca dove troverà più conveniente bloccare le somme del debitore.

CONDOMINI ASSICURATI DAL FONDO PATRIMONIALE

Se il creditore è il condominio, a cui il proprietario dell’appartamento non ha pagato gli oneri mensili, a questi è possibile pignorare l’immobile nonostante sia stato inserito nel fondo patrimoniale: le spese condominiali, infatti, ineriscono a un bene considerato essenziale (la “casa”, appunto) e, pertanto, i relativi creditori potranno sempre rivalersi iscrivendo ipoteca e pignorando l’immobile nonostante la costituzione del fondo. A riguardo leggi: “Pignorabile la casa del fondo patrimoniale per oneri condominiali e legali”.

PIGNORAMENTO DELLA CASA SENZA PRIMA REVOCATORIA

Il bene immobile (o mobile registrato, come l’auto o la moto) che sia stato donato a qualcuno, oppure immesso in un fondo patrimoniale, o in un trust, o infine nel cosiddetto “vincolo di destinazione” ora può essere ben pignorato dai creditori del donante (o del disponente) senza dover prima procedere con l’azione revocatoria. In pratica, non sarà più necessario fornire la prova che il debitore abbia posto l’atto di disposizione con la consapevolezza di ledere gli interessi del creditore e che non vi siano altri beni utilmente pignorabili: l’immobile sarà ugualmente aggredibile in via automatica e per legge entro 1 anno dall’atto stesso. Per poter disporre di questa nuova facoltà, introdotta con una riforma del 2015, è necessario che il creditore abbia trascritto il pignoramento nei pubblici registri immobiliari nel termine di un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole (e cioè l’atto di donazione o istitutivo del vincolo di destinazione) sia stato a sua volta trascritto (per maggiori informazioni leggi “Pignoramento della casa senza prima revocatoria”).


note

[1] L. n. 228 del 2012, in vigore il 1° gennaio 2013.

[2] Ai sensi dell’art. 492 cod. proc. civ.

[3] D.L. 132/2014 (convertito dalla legge 10 novembre 2014, n.162).

Autore immagine: 123rf com


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1 Commento

  1. “Scompare la necessità, dunque, di doversi affidare a costose agenzie investigative” siamo poi così sicuri che, in termini di costi, di risultati e di tempo, queste agenzie investigative siano così sconvenienti?

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