Pignoramento ed esecuzione forzata, assegni postdatati, ricerca dei beni del debitore, fallimento, fondo patrimoniale e vendite all’asta: tutti gli ostacoli per il creditore.
Dopo aver visto le norme che aiutano il creditore a recuperare le somme a cui ha diritto (leggi: “Le norme che aiutano il creditore a recuperare le somme”), ci occuperemo ora del caso inverso, ossia di tutte le falle del nostro ordinamento che consentono, in un modo o nell’altro, ai debitori di farla franca.
È un luogo comune che la legge aiuta sempre chi non vuole pagare e si sente sempre dire che è più facile, per un avvocato, difendere un debitore che un creditore. Ma è davvero così? In parte si; ma questo, spesso, è solo l’effetto di norme che, almeno sulla carta, sono giuste e condivisibili, ma che, nella pratica, diventano il vero cancro dell’economia e del sistema giudiziario; se si esclude, infatti, il (comunque rilevante) problema dei “tempi” necessari per l’emissione di un provvedimento da parte del tribunale, alla fine ciò che è più difficile non è tanto ottenere il riconoscimento di un proprio diritto, ma piuttosto raggiungere la sua concreta attuazione e, quindi, l’utilità materiale perseguita. Sicché il vero punto debole della catena sembrerebbe essere, in verità, proprio la fase successiva all’attività giurisdizionale: quella dell’esecuzione forzata, con tutto il suo apparato burocratico, il problema delle notifiche, i tempi per eseguire un ordine del giudice (si pensi allo sfratto) o per identificare i beni del debitore, tempi che spesso danno a quest’ultimo la possibilità di prendere, in tutta tranquillità, le contromisure e così dissuadere il creditore dal proseguire con le proprie azioni. Si pensi, poi, anche ai limiti posti dalla legge e dal rispetto della privacy per effettuare l’accesso nei luoghi non di pertinenza del debitore.
Si comprende allora come la crisi economica che colpisce un soggetto, sia essa colpevole o incolpevole, finisca inevitabilmente per estendersi automaticamente ai suoi creditori come una macchia d’olio. Ed ecco perché le numerose riforme della giustizia hanno sempre tentato di mettere mano un po’ alla procedura, nel tentativo di tagliare i tempi morti del processo (una “giustizia giusta” è anche una giustizia “veloce”), un po’ alle tecniche di pignoramento e, segnatamente, alla fase della ricerca dei beni del debitore, per evitare il classico gioco della “moscacieca” da parte di ufficiale giudiziario e del creditore.
Il punto di partenza di questa analisi potrebbe essere individuato in quell’antico brocardo latino che esprimeva nelle parole “nemo ad impossibilia tenuetur” il concetto secondo cui nessuno può essere costretto a fare qualcosa che, per lui, è impossibile: ivi compreso il pagare un creditore se non ha i soldi per farlo.
Il vero problema, però, non è tanto giustificare la crisi incolpevole del debitore, quanto piuttosto la verifica di quei casi in cui l’assenza di risorse è un puro artificio, formalmente compiuto in rispetto della legge, al solo fine di far apparire ai terzi una situazione, in realtà, differente. Chi è stato licenziato da una società a responsabilità limitata, e non è riuscito poi a recuperare il proprio credito, ne sa qualcosa quando vede l’imprenditore riaprire sotto diverso nome e condurre una vita agiata.
In questo articolo cercheremo, dunque, di individuare alcuni degli aspetti che, secondo noi, sono i punti più critici del recupero crediti e che finiscono per riversarsi, di fatto, in un sostegno a favore del debitore.
Indice
- 1 CHI NON PAGA I DEBITI NON VA (QUASI MAI) IN GALERA
- 2 NON ESISTE UN REGISTRO PUBBLICO DEI CATTIVI PAGATORI
- 3 I BENI DI FAMIGLIA SI VINCOLANO NEL FONDO PATRIMONIALE
- 4 ANCHE SE PIGNORATA LA CASA NON GARANTISCE LA SODDISFAZIONE
- 5 DIFFICILE FALLIRE
- 6 IL CONTO CORRENTE PUÒ SEMPRE ESSERE LASCIATO A SECCO
- 7 LA PENSIONE SOTTO IL MINIMO VITALE È INTOCCABILE
CHI NON PAGA I DEBITI NON VA (QUASI MAI) IN GALERA
Inutile nascondersi dietro un dito: il vero problema dell’uomo, sin dalla sua nascita, è la libertà. Chi ne viene privato farebbe qualsiasi cosa pur di riconquistarla. Finanche andare incontro alla morte, come la storia ci ha insegnato. Viceversa, laddove non v’è pericolo di perdere questa libertà, qualsiasi conseguenza, anche la più dannosa, degrada in secondo piano. Ed è qui l’aspetto saliente del recupero crediti: il mancato adempimento di un contratto o di qualsiasi altra obbligazione resta e resterà sempre confinato nell’ambito civilistico e mai penale. Detto in termini semplici, chi non paga i creditori non va in galera.
Esistono eccezioni a questa regola. È, per esempio, l’ipotesi in cui il debitore sia un imprenditore commerciale e nei suoi confronti sopraggiunga una sentenza di fallimento: qualora il tribunale accerti che l’insolvenza sia stata volontaria, potrebbe subentrare il reato di bancarotta fraudolenta.
Una seconda eccezione interviene nel caso di chi emetta un assegno “a vuoto”, ossia senza la relativa copertura in banca, e ciò nonostante, mentendo al creditore, faccia invece intendere di avere la disponibilità economia per coprirlo. In tali casi, la giurisprudenza ha ritenuto che possano ricorrere gli estremi della truffa (leggi “Assegni postdatati e scoperti: è truffa” e “Assegno scoperto ma il traente non lo sa: scatta la truffa”) o della insolvenza fraudolenta (leggi “Chi non paga i debiti andrà in carcere”).
Salvo questi e rarissimi altri esempi, il codice civile si esprime in modo estremamente chiaro [1]: chi contrae un debito ne risponde (solo) con il proprio patrimonio (presente e futuro) e giammai con la propria libertà personale.
Ciò vale anche se l’obbligazione discende da un precedente reato (si pensi al caso di chi commette lesioni nei confronti di un altro soggetto e sia poi tenuto a risarcirgli il danno subìto), da un illecito amministrativo (per esempio, il mancato pagamento di una multa) o fiscale (l’omessa regolarizzazione di un’imposta o la morosità nei confronti di in una cartella esattoriale: leggi a riguardo l’approfondimento: “Che succede se Equitalia non trova beni da pignorare?”).
Da qui la fin ovvia conseguenza che chi non ha nulla da perdere, ossia non ha un “patrimonio presente”, non può subire ulteriori conseguenze giuridiche nel caso di mancato pagamento dei debiti. Il cosiddetto nullatenente non ha “nulla” da temere proprio perché “nulla” ha.
Ovviamente, ed almeno in linea teorica, il creditore potrebbe rimanere sempre “in agguato”, in attesa che il debitore esca dalla propria condizione di povertà. Infatti, basterebbe una lettera di intimazione al pagamento per interrompere, periodicamente, la prescrizione e farla ricominciare da capo. In questo modo, sarebbe possibile minacciare l’esercizio del proprio diritto di credito (con l’esecuzione forzata) vita natural durante ed anche dopo la morte, sugli eredi del debitore, sempre che questi accettino l’eredità o l’accettino con beneficio di inventario.
NON ESISTE UN REGISTRO PUBBLICO DEI CATTIVI PAGATORI
Salvo nel caso in cui il debitore sia stato protestato, non vi è modo di sapere in anticipo se una persona abbia avuto, in passato, trascorsi di “cattivo pagatore” e, pertanto, verosimilmente, sia inaffidabile.
Il certificato dei protesti – che chiunque può chiedere presso la Camera di commercio – resta comunque un valido sistema per capire chi si ha davanti. Ma non dimentichiamo che un protesto può essere sempre cancellato a determinate condizioni (leggi: “Se non pago un assegno: protesto, cancellazione, pignoramento”).
Ci sarebbero poi, i registri delle Centrali Rischi private (la Crif è la più conosciuta) e quella pubblica della Banca d’Italia. Ma, oltre al fatto che l’accesso è garantito, quasi sempre, solo agli intermediari di credito, anche in tali casi, dopo il decorso di tempi prestabiliti, la cancellazione avviene in via automatica (leggi: “Per quanto tempo segnalati in Crif”).
Non va meglio a chi cerca informazioni in tribunali, spulciando nei registri delle cancellerie relative alla sezione dell’esecuzione forzata: a parte l’enormità dei dati da consultare (si dovrebbe fare, in teoria, una ricerca per ogni tribunale d’Italia e per ogni anno), il semplice rinvenimento di una causa non dice un granché della specifica vicenda, col rischio di ritenere “colpevole” chi, poi, di fatto non lo è.
Detto in buona sostanza, non c’è modo di sapere, in modo veloce e automatizzato, se una persona in passato ha già lasciato a mani vuote altri creditori o meno. Il che si risolve in una forma di scetticismo reciproco che, quando non porta a una contrazione degli scambi (per il timore di rimanere fregati), comunque li limita fortemente, imponendo il rilascio di garanzie o di pagamenti anticipati.
I BENI DI FAMIGLIA SI VINCOLANO NEL FONDO PATRIMONIALE
Chi svolge attività economiche rischiose (si pensi a una ditta individuale, con confusione, quindi, del patrimonio imprenditoriale con quello personale) o, comunque, ha il “vizietto” di non pagare i propri debiti, ha sempre la possibilità di costituire un fondo patrimoniale, una sorta di campana di vetro entro cui conservare i propri beni immobili, mobili registrati (per esempio auto) e titoli di credito. Detti beni non saranno più pignorabili da alcun creditore (con eccezione solo di quelli le cui obbligazioni sono sorte per far fronte ad esigenze essenziali della famiglia). Con la conseguenza che, pur essendo in possesso di uno o più immobili, anche di rilevante valore, il debitore risulterà di fatto non aggredibile (si legga la guida completa sul Fondo patrimoniale). In verità, uno strumento nato solo per assicurare la sopravvivenza della famiglia e la conservazione del tetto domestico è stato snaturato ed utilizzato per sottrarre le garanzie ai creditori.
Simile nella finalità (ma non nella struttura) al fondo patrimoniale è anche il trust, che consiste in una sorta di intestazione dell’immobile a un soggetto terzo, col compito di amministrarlo fino a una determinata scadenza.
Ovviamente, anche il fondo patrimoniale e il trust presentano lati deboli: la sua costituzione, infatti, deve essere avvenuta prima della nascita del debito. Diversamente, il creditore ha cinque anni di tempo per chiederne la revoca (con la cosiddetta azione revocatoria). Tuttavia, l’esercizio di un’azione revocatoria hai i suoi tempi e costi, finendo per risolversi, comunque, in un ulteriore ostacolo per il creditore.
ANCHE SE PIGNORATA LA CASA NON GARANTISCE LA SODDISFAZIONE
Spesso si crede che l’esistenza di un’ipoteca sulla casa o anche l’istanza di pignoramento sia la fine per il debitore. E invece non è sempre così. Al di là dei lunghi tempi delle procedure esecutive immobiliari e dei costi che essi comportano (divenendo antieconomiche in caso di crediti minimi), affinché il creditore possa soddisfarsi sul ricavato dell’asta è necessario che l’immobile venga venduto. Dunque, salva l’ipotesi di richiesta di assegnazione diretta, se nessun offerente si fa avanti, la procedura, dopo diversi tentativi, viene definitivamente chiusa. Questo è l’effetto di una riforma entrata in vigore quest’anno che obbliga il giudice ad estinguere il procedimento esecutivo tutte le volte in cui “non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”. Di tanto avevamo parlato nell’articolo: “Novità pignoramento casa: se non si vende all’asta l’esecuzione termina”.
DIFFICILE FALLIRE
Quando si è un imprenditore, il più grave rischio che si possa correre è quello di una istanza di fallimento depositata dai propri creditori. Anche in questo caso, però, non è così facile affondare. Anzi: recenti riforme hanno ridotto notevolmente la platea delle aziende fallibili, innalzando le cosiddette soglie di fallibilità. In pratica, la legge ha fissato dei requisiti in presenza dei quali l’istanza di fallimento può essere accettata. Risultato: se il datore di lavoro non paga i propri dipendenti, i conti dell’azienda sono in ross, non vi sono altri beni pignorabili e, nello stesso tempo, l’impresa è “sotto la soglia” di fallibilità, non vi saranno altri facili modi per recuperare i crediti dei dipendenti.
Affinché l’azienda possa fallire è necessario che siano presenti tutte le seguenti condizioni:
- 1. l’impresa deve aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- 2. l’impresa deve aver realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro;
- 3. l’impresa deve avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
- 4. infine, è necessario che a chiedere il fallimento siano uno o più creditori i cui crediti (singolarmente o sommati tra loro) superino 30.000 euro. Per esempio, se a chiedere il fallimento sono venti creditori che avanzano 1.000 euro a testa, il fallimento non verrà mai concesso (si arriva, infatti, solo a 20.000 euro).
Si comprende bene come un’azienda di grandi dimensioni che, in presenza di una grave difficoltà economica, diminuisca notevolmente la propria attività (sino a portarla quasi a “zero”), trasferendo magari i propri beni ad altre attività, e riesca per tre anni di seguito a tenere “a bada” i propri creditori, nel caso di un’istanza di fallimento riuscirà facilmente a rientrare nei primi tre parametri dimensionali.
Non in ultimo, chi fallisce può sempre ricominciare. È un principio giusto, ma che a volte viene utilizzato dagli imprenditori per resettare i propri debiti e ricominciare da capo. L’assenza di conseguenze particolarmente pregiudizievoli, nel caso di società di capitali (per esempio, la S.r.l.) fa sì che la carta del fallimento venga affrontata oggi con leggerezza e una certa spregiudicatezza.
IL CONTO CORRENTE PUÒ SEMPRE ESSERE LASCIATO A SECCO
Un conto corrente vuoto ha poco da essere pignorato. Ecco perché chi ha grossi debiti non lascia mai forti consistenze in banca. Nessuno, peraltro, glielo impone. Stesso risultato può ottenere chi abbia una apertura di credito e lasci il conto corrente “in rosso” ma pur sempre nei limiti del fido: anche in questo caso, gli eventuali versamenti, volti a ripristinare l’apertura di credito, non sono pignorabili.
A riguardo, in un precedente articolo assai letto abbiamo indicati i 5 trucchi utilizzati dal debitore per “tutelare il conto corrente dal pignoramento”, a cui vi rinviamo per maggiori chiarimenti.
LA PENSIONE SOTTO IL MINIMO VITALE È INTOCCABILE
Se la pensione è inferiore a 525,89 euro non può essere toccata: è questa la soglia che, in difetto di previsione legislativa, la giurisprudenza ha individuato come quel minimo vitale impignorabile per garantire la sopravvivenza (a riguardo, leggi: “Pensione: pignorabile solo 1/5 dell’importo che supera 525,89 euro”).
Se da un lato, infatti, esiste una norma costituzionale che sancisce il diritto dei pensionati di godere di mezzi adeguati alle loro esigenze [2], tale norma – ha precisato la stessa Corte Costituzionale [3] – non è tale da comportare quale inevitabile conseguenza l’impignorabilità assoluta della pensione, ma soltanto quella di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi a un criterio di solidarietà sociale; l’individuazione in concreto dell’ammontare della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, rientra nel potere discrezionale del legislatore.
Da ciò deriva che deve considerarsi assolutamente impignorabile la sola parte della pensione (o indennità o altri assegni di quiescenza), necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Perdurando il vuoto legislativo in ordine alla misura della pensione (o indennità equivalente), necessaria ad assicurare i predetti mezzi al pensionato, essa viene generalmente demandata alla valutazione di fatto del giudice di merito ( che di norma la riconosce in misura corrispondente alla pensione sociale minima) ed è ritenuta assolutamente impignorabile, mentre la residua parte è impignorabile nei limiti del quinto [4].
note
[1] Art. 2740 cod. civ.
[2] Art. 38 Cost.
[3] C. Cost. sent. n. 506/02.
[4] Trib. di Padova, 18.2.14.
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Quindi in pratica la nullatenenza equivale all’immunità civile. Mica cotica come si usa dire. Fuori dall’Italia godono di questo privilegio solo i capi di stato di paesi sotto dittatura.
Salve .ho una domanda :
nel caso un debitore RISULTI ANCORA SPOSATO, ANCHE SE IN ATTESE DI SENTENZA DI DIVORZIO ,PUO ESSERE PIGNOTRATA LA CASA DEL COGNIUGE CHE IN EFFETTI NON CONVIVE PIU CON IL DEBITORE ?