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Accertamento fiscale: quando è nullo

29 Novembre 2022 | Autore:
Accertamento fiscale: quando è nullo

Gli Ermellini confermano l’orientamento secondo cui è nullo l’accertamento fiscale sottoscritto da un delegato che va oltre i limiti di valore della delega.

La Corte di Cassazione [1] si è recentemente trovata ad affrontare il tema della nullità dell’accertamento fiscale firmato da un soggetto autorizzato ad accertare un valore massimo inferiore a quello oggetto della causa. Nello specifico, la questione riguarda l’emissione di due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativi ai periodi di imposta degli anni 2009 e 2010, per i quali l’ufficio impositore aveva ricostruito il reddito di impresa di una s.a.s., imputandolo in capo ai soci pro quota. I giudici di legittimità hanno confermato che l’atto impositivo emesso e notificato dall’ufficio andava oltre il limite di valore per il quale il funzionario delegato era stato autorizzato dal direttore, rendendo così nulli gli avvisi di accertamento.

In primo grado, il giudice aveva accolto la richiesta che faceva riferimento alla verifica dell’assenza di una firma valida sugli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti della società (oltreché della socia accomandante e del socio accomandatario), verificando l’assenza di una delega valida per il funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo. Il giudice di appello, in secondo grado, aveva poi confermato la decisione di primo grado. Il caso approda quindi in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamenta l’errore dei due giudici, i quali non avevano ritenuto valida la sottoscrizione degli avvisi di accertamento effettuata dal capo ufficio controlli, il quale era stato delegato direttamente dal Direttore dell’ufficio territoriale dell’Agenzia fino a un valore massimo di 250mila euro. La richiesta dell’ufficio impositore è quella di vedersi riconoscere la regolare delega rilasciata che, secondo le Entrate, autorizzava il funzionario ad emettere gli accertamenti per un valore massimo di 250mila euro. Ma era davvero così?
Secondo la giurisprudenza «In tema di accertamento tributario [2] gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012».

Come ricordato dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza, nell’ipotesi in cui la prova dell’esistenza della delega e del suo corretto esercizio non è assolta dall’amministrazione finanziaria, l’avviso di accertamento è nullo. La domanda, dunque, è: nel caso concreto la delega era corretta per l’attività svolta?

La risposta è no. Gli Ermellini nella pronuncia hanno confermato il buon operato sia del giudice di secondo grado che di primo, i quali avevano riconosciuto l’erronea delega. Per questo motivo, la Cassazione respinge i motivi di doglianza avanzati dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando l’invalidità della sottoscrizione rilasciata dal capo ufficio controlli, perché la delega delimitava per valore lo scaglione relativamente al quale veniva attribuita la facoltà dei differenti funzionari di poter firmare gli avvisi di accertamento. Nello specifico, il limite imposto all’amministrazione finanziaria (indicato nella delega stessa in maniera chiara) non era stato rispettato, considerato che gli importi intimati negli avvisi di accertamento superavano la competenza del delegato.

Pertanto, conferma la Corte, l’atto impositivo emesso dall’ufficio è nullo, non essendo stato rispettato dal sottoscrittore il contenuto delle delega di firma emessa dal capo dell’ufficio in via generale.


note

[1] Corte Cass. Ord. n. 32386/2022 del 03 novembre 2022

[2] Ai sensi dell’art. 42, c. 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973


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