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Cessione quinto stipendio: per l’usura conta anche l’assicurazione sulla vita

1 Gennaio 2015 | Autore:
Cessione quinto stipendio: per l’usura conta anche l’assicurazione sulla vita

Possibile il ricorso all’art. 700: il “periculum in mora” consisterebbe nel fatto che la decurtazione del quinto dello stipendio non consentirebbe al correntista di far fronte alle basilari esigenze della vita.

Per verificare se il finanziamento erogato dalla banca, a seguito della cosiddetta “cessione del quinto dello stipendio”, sfori o meno il tetto dell’usura è necessario considerare ogni spesa addebitata al cliente: ivi compreso il contratto di assicurazione sulla vita che, in questi casi, viene imposto all’atto del prestito. A dirlo è stato il Tribunale di Padova con una recente ordinanza [1].

La prassi del contratto di assicurazione

Di norma, quando il consumatore sottoscrive una cessione del quinto, l’Istituto di credito, per garantirsi dal rischio di mancata restituzione dell’intero finanziamento – rischio normalmente collegato o alla perdita del lavoro da parte del cliente (che, ovviamente, impedirebbe la cessione anche del quinto) o alla morte di quest’ultimo – impone anche la sottoscrizione di una polizza assicurativa per:

– il rischio vita,

– e/o rischio impiego.

La prima serve a tutelare la banca dal caso in cui il lavoratore o il pensionato deceda prima della restituzione dell’intero prestito; la seconda per il caso di licenziamento (a riguardo leggi l’approfondimento in “Cos’è la cessione del quinto dello stipendio”).

Il costo dell’assicurazione va sommato a quello degli interessi

Secondo la sentenza in commento, l’assicurazione sulla vita a garanzia della cessione dello stipendio va conteggiata nella determinazione del tasso-soglia usurario previsto dalla legge [2].

Le spese di assicurazione fanno parte dei costi obbligatori dell’esercizio del credito, in quanto la banca deve avere (per legge) garanzia contro i rischi di eventi che impediscano il recupero delle somme versate al suo debitore; fanno dunque parte di quell’ampio elenco di voci [3] (commissioni, remunerazioni e spese, escluse imposte e tasse) che, secondo la giurisprudenza, vanno calcolate agli interessi per verificare il superamento della soglia dell’usura. Né rileva il fatto che le istruzioni della Banca d’Italia escludano le spese assicurative dal conteggio del Tegm: secondo, infatti, quanto più volte detto dalla Cassazione, tali istruzioni non hanno carattere vincolante per i giudici.

Il ricorso all’articolo 700

In tali casi, il correntista, per difendersi immediatamente e smettere di pagare (almeno in via provvisoria) gli interessi esosi, potrebbe chiedere al tribunale (così com’è avvenuto nel caso in commento) un provvedimento d’urgenza (il famoso “articolo 700” del codice di procedura civile), volto ad ottenere l’immediata sospensione delle rate residue del finanziamento sospettato di essere usurario.

Per poter accedere a tale procedura speciale, il cittadino dovrebbe comunque dimostrare due presupposti:

1 – il grave danno che subirebbe se la tutela del giudice non interviene immediatamente: tale potrebbe essere il fatto che la decurtazione del quinto dello stipendio non consente al ricorrente di far fronte alle basilari esigenze della vita;

2 – che il diritto fatto valere è già evidente sulla base di una semplice analisi sommaria della vicenda.


note

[1] Trib. Padova, ord. del 14.03.2014.

[2] L. 108/96.

[3] Indicato dall’art. 2 L. 108/96.

Autore immagine: 123rf com


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