Illegittimo spiare il lavoratore tramite pedinamenti per verificare se adempie correttamente alle proprie mansioni.
Sempre più difficile licenziare un lavoratore improduttivo: la Cassazione, infatti, ha appena stabilito [1] che il datore di lavoro non può utilizzare, come prova per licenziare il dipendente scansafatiche, i pedinamenti eseguiti da un investigatore privato.
Il caso. Un lavoratore era stato delegato a raggiungere la clientela con visite fuori dall’azienda. Tuttavia era risultato che lo stesso, durante i suoi giri, “se la prendesse comoda”. Così il datore di lavoro lo ha fatto pedinare e, in base a quanto emerso, lo ha licenziato.
I giudici hanno però annullato il licenziamento, specificando che il controllo occulto da parte del datore di lavoro (tramite pedinamenti) è legittimo solo per verificare eventuali illeciti del dipendente contro il patrimonio dell’azienda (per esempio, qualora il lavoratore si macchi di furto).
Quando invece il dipendente venga controllato di nascosto solo per verificare il corretto adempimento del contratto di lavoro (per esempio, l’efficienza del suo operato), i risultati non possono essere usati per motivare il licenziamento disciplinare.
note
[1] Cass. sent. 1423/12.