Gli immobili diversi da quelli accatastati A/6 e D/10 sono soggetti a tassazione ICI, a meno che il contribuente non impugni la classificazione catastale e ottenga la variazione di classamento dell’immobile.
Solo i fabbricati rurali accatastati come A/6 per le abitazioni e D/10 per i cespiti strumentali alle attività agricole possono usufruire dell’esenzione ICI. Negli altri casi, il proprietario è obbligato a pagare l’imposta sull’immobile. L’unico modo per il contribuente di evitare la tassazione è impugnare il classamento dell’immobile [1] e ottenerne la variazione.
Lo ha precisato la Commissione Tributaria di Matera [2], che ha escluso la possibilità per il giudice di stabilire se l’immobile risulti effettivamente rurale o meno. Il magistrato, al contrario, deve solo prendere atto della avvenuta classificazione, senza poter giudicare se il tributo è dovuto o meno.
In termini molto semplici, il contribuente-proprietario non deve impugnare l’irrogazione dell’imposta – perché ritenuta illegittima – ma, a monte, il provvedimento di classificazione dell’immobile.
note
[1] Ciò grazie all’art. 23, comma 1 bis, del D.L. 207/2008, convertito con modifiche dalla L. 14/2009, che ha applicato retroattivamente un orientamento già formatosi nella giurisprudenza.
[2] Comm. Trib. Matera, sent. 6.02.2012.