Cambia la compensazione dei debiti degli avvocati


La Manovra vuole aumentare il limite di spesa massimo entro cui effettuare la compensazione e cancellare il riferimento ai dipendenti.
Ebbene sì: anche gli avvocati possono avere dei debiti con il Fisco. Debiti magari legati alle molte prestazioni erogate e non ancora pagate dal cliente, che spesso e volentieri deve essere inseguito per corrispondere al professionista quanto dovuto. Debiti magari legati alle ingenti somme che l’avvocato deve sostenere, e che, in periodi di magra, non riesce a pagare. Insomma, come per tutti gli altri professionisti, anche chi si occupa di legge tutti i giorni può essere in debito con il Fisco.
Per gli avvocati, però, c’è una possibilità in più di saldare quanto dovuto alle Entrate: eseguire prestazioni di gratuito patrocinio. In sostanza, i legali possono scambiare i crediti maturati con l’assistenza legale gratuita in favore di parti non abbienti che non possono altrimenti permettersi una difesa, con le pendenze verso Fisco e Inps.
E fino a qui, nulla di nuovo. La novità sta nel fatto che con l’art. 50 del disegno della Legge di bilancio 2023, il Governo ha previsto l’aumento della compensazione dei debiti degli avvocati, cancellando la restrizione, fino ad oggi vigente, sui contributi previdenziali dei soli dipendenti.
La bozza della Manovra, che va molto in aiuto di autonomi e professionisti, ha stabilito di elevare il limite di spesa massimo entro cui si può effettuare la compensazione, spostandolo da 10 milioni a 40 milioni di euro annui dal 2023. Secondo quanto previsto, i nuovi oneri dovrebbero essere coperti con l’utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia di cui al Dpr 11/02.
Scompare, nel disegno di legge, il riferimento ai «dipendenti» che fino ad oggi era contenuto nella legge di bilancio 2015 e che comportava la possibilità di compensare i crediti maturati con i contributi previdenziali solamente degli addetti dello studio.
In questo modo, i crediti non ancora saldati al professionista potranno cancellare i suoi debiti per «ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto oltre al pagamento dei contributi, mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati (Cpa). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro». Con le modifiche così apportate al testo di legge verrebbero soppressi il terzo e il quarto periodo dell’art. 1. c.778 della legge 208/2015 che disciplina la materia.