Non ha diritto al risarcimento del danno chi cade sul ghiaccio o sulla neve in pieno giorno e in condizioni di perfetta visibilità.
La responsabilità oggettiva [1], che spetta al proprietario di una strada per i danni arrecati ai passanti dalla cattiva manutenzione del suolo, sussiste solo quando l’elemento impervio che ha determinato la caduta possa qualificarsi come insidia o trabocchetto.
Applicando tale consolidato principio, il Tribunale di Monza [2] ha escluso la risarcibilità del danno subito da una passante che, alle 9 di mattina, era scivolata sul ghiaccio.
Perché infatti ci possa essere responsabilità per il proprietario della strada è necessario che ricorrano due presupposti:
– un’alterazione della cosa tale da configurare l’insidia o il trabocchetto
– l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione.
Tali condizioni, secondo il giudice, non erano sussistenti nel caso di specie.
note
[1] Art. 2051 c.c. che configura la cosiddetta responsabilità per cose in custodia.
[2] Trib. Monza, sent. dell’8 febbraio 2012.
Non è possibile recuperare gli estremi della sentenza?
Abbiamo ricevuto la sentenza al momento della redazione dell’articolo. Oggi potrebbe fare richiesta al tribunale.
buongiorno,
siamo in causa con un centro commerciale dove, di sera, non si vedeva nulla e mi amadre è rovinosamente scivolata sul ghiaccio, non segnalato, nè isolato da cartelli, recinzioni etc…
domanda: non avendo foto del luogo ( al momento tutto avevo in mente tranne di far foto) c’è possibilità che venga cmq accettata la richiesta di danni?
La documentazione fotografica sarebbe stata di certo opportuna. Al contrario, la prova testimoniale è valutata “secondo il prudente apprezzamento del giudice” che, in questo caso, proprio perciò, sarà più libero.