Alcoltest: avviso di farsi assistere da un avvocato non verbalizzato


L’invito della polizia, durante le operazioni di verifica dell’alcol nel sangue, può essere dimostrato anche con la prova testimoniale se non è stato riportato per iscritto nel verbale.
Che, prima di sottoporsi all’alcoltest, l’agente di polizia debba invitare l’automobilista a farsi assistere da un avvocato affinché partecipi alle operazioni è circostanza nota e pacifica. La stessa giurisprudenza ha detto che la verifica fatta in assenza del detto avvertimento deve intendersi nulla e, con essa, anche l’eventuale successiva sanzione. Il dubbio però si è posto in merito alle modalità con cui debba procedersi a tale invito. In caso cioè di alcoltest, l’avviso di farsi assistere da un avvocato, se non verbalizzato, deve ritenersi ugualmente valido? Può cioè la dichiarazione orale supplire quella scritta?
La domanda è stata di recente sottoposta alla Cassazione penale la quale ha fornito un interessante chiarimento [1]. Ripercorriamo i termini della questione.
Indice
Alcoltest e obbligatorietà dell’avviso a farsi assistere da un avvocato
Come noto, ove si debba effettuare un accertamento urgente sul tasso alcolemico del conducente, è necessario che la polizia fornisca a quest’ultimo un avviso con cui gli comunichi la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tanto in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 114 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale: tale avviso è funzionale all’effettività della difesa e la sua omissione integra una nullità generale.
La polizia non è però tenuta ad attendere l’arrivo del legale, spese se distante. Perciò è interesse del trasgressore cercare un difensore che sia, oltre che reperibile, anche facilmente rintracciabile e possa, in breve tempo, raggiungere il luogo dell’accertamento.
Avviso verbale a farsi assistere da un avvocato
Secondo la Corte, la richiesta da parte dell’agente di polizia all’automobilista di effettuare l’alcooltest e, con essa, l’invito a nominare un difensore di fiducia affinché assista alla prova può essere eseguita anche verbalmente senza necessità di alcuna verbalizzazione scritta.
Nessuna norma, infatti, prevede che l’avviso di farsi assistere dall’avvocato debba necessariamente esser conferito per iscritto.
È dunque sufficiente che l’avviso venga fornito in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e cioè a consentire al destinatario di comprendere appieno il significato dell’avviso e, quindi, l’esatta portata della facoltà difensiva a esso correlata.
Quindi un avviso espresso in forma verbale piuttosto che scritta, purché in termini chiari e inequivocabili, è assolutamente valido.
Prova dell’avviso a farsi assistere da un avvocato
Sorge però il dubbio di come dimostrare che effettivamente l’agente accertatore abbia adempiuto a tale obbligo in assenza di alcun richiamo nel verbale. Quale deve essere quindi la prova?
Ebbene, al di là del fatto che le dichiarazioni dell’agente fanno piena prova in quanto questi è considerato un pubblico ufficiale (sicché la sua deposizione in tribunale potrebbe supplire alla lacuna del verbale), la Cassazione [2] ha sempre riconosciuto validità alla testimonianza di un eventuale collega con lui presente.
Ne deriva – sostiene la Corte – che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta a esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ove non risultante dal verbale, può legittimamente essere fornita mediante la deposizione dell’agente operante.
In ogni caso, il giudice è tenuto a verificare l’attendibilità della testimonianza degli agenti di polizia in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione.
La vicenda
Nel caso di specie un automobilista, fermato dalla polizia e invitato a fare l’alcoltest, aveva contestato le operazioni in quanto l’avviso di farsi assistere da un legale non risultava da alcun atto scritto redatto dalla polizia giudiziaria, ma soltanto nella deposizione dell’operante, il quale aveva riferito in dibattimento, che l’automobilista avesse risposto negativamente alla domanda se volesse farsi assistere da un difensore.
Secondo il ricorrente la deposizione dell’operante sul punto sarebbe stata inutilizzabile.
La Cassazione ha però rigettato il ricorso. Difatti, dalla testimonianza dell’agente operante era emerso che era stato effettivamente richiesto all’imputato se necessitasse dell’assistenza del difensore e che questi aveva più volte risposto negativamente.
I precedenti contrari
L’orientamento appena espresso è, al momento, quello maggioritario. Ma esiste anche una diversa interpretazione [2], secondo cui la prova dell’avviso a farsi assistere da un avvocato può essere data solo dal verbale contestuale alle operazioni di verifica dell’alcol nel sangue. La verbalizzazione non può essere sostituita né con atti di successiva compilazione – pena la perdita della funzione di garanzia del verbale di accertamento urgente – né con la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria.
note
[1] Cass. pen. sent. n. 45909/22.
[2] Cass. pen. n. 18349/2021.
[3] Cass. ord. n. 34337/2020.