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Frequentare gli stessi posti dell’ex è reato?

7 Dicembre 2022 | Autore:
Frequentare gli stessi posti dell’ex è reato?

Continuare a farsi vedere nei luoghi abitualmente frequentati dall’ex partner anche dopo la fine della relazione integra il reato di stalking?

È difficile arrendersi all’amore, anche quando non corrisposto. È per questa ragione che spesso si insiste nel corteggiamento anche se la persona desiderata non ne vuole sapere o, addirittura, è infastidita dalle attenzioni ricevute. In genere, situazioni come queste sono irrilevanti da un punto di vista giuridico. Le cose però potrebbero cambiare se il risultato di questi comportamenti è quello di creare un profondo stato di disagio. Di ciò ha dovuto tener conto la Cassazione nello stabilire se frequentare gli stessi posti dell’ex è reato.

Il caso riguardava un uomo che, non arresosi alla fine della relazione sentimentale, continuava a farsi vedere nei luoghi abitualmente bazzicati dalla ex compagna, anche quando questa era altrove; chi era presente, però, raccontava alla donna delle “visite” che periodicamente l’uomo soleva fare in quei posti. Una condotta del genere è legale oppure integra il delitto di stalking? In altre parole, frequentare gli stessi posti dell’ex è reato?

Seguire l’ex è reato?

Seguire una persona non è reato, a meno che il pedinamento non sia così insistente da arrecare disturbo al soggetto seguito o addirittura da indurgli un grave stato di ansia: nel primo caso scatterebbe il reato di molestia, nel secondo quello di stalking.

Molestie e stalking: qual è la differenza?

Il reato di molestia scatta ogni volta che si importuna una persona in un luogo pubblico o aperto al pubblico [1].

Si pensi all’uomo che segue insistentemente una donna, oppure a chi si metta a fotografare e filmare le persone in pubblico, senza consenso e creando disagio nei soggetti ripresi. Anche il catcalling è una forma di molestia.

Lo stalking, invece, presuppone che la condotta molesta (o minacciosa) si ripeta nel tempo, non essendo sufficiente un singolo episodio oppure più episodi ma verificatisi a molta distanza tra loro [2].

Inoltre, per aversi stalking è fondamentale che la vittima patisca una di queste conseguenze:

  • un perdurante e grave stato d’ansia o di paura;
  • il timore per la propria o per l’altrui incolumità (ad esempio, per quella dei familiari);
  • l’alterazione delle proprie abitudini di vita.

Un’altra rilevante differenza è che, mentre lo stalking è punito (quasi sempre) a querela di parte, da presentarsi entro sei mesi dall’ultimo atto persecutorio, le molestie sono procedibili d’ufficio, nel senso che chiunque può sporgere denuncia, anche persona diversa dalla vittima.

Frequentare gli stessi luoghi dell’ex è reato?

In linea di massima, non c’è niente di male a frequentare gli stessi posti dell’ex, anche se la relazione si è oramai interrotta.

Ciò potrebbe avvenire per diverse ragioni, ad esempio perché erano luoghi frequentati anche prima che il rapporto sentimentale cominciasse, oppure più semplicemente perché si ha desiderio di incontrare nuovamente l’ex nella speranza di ricucire la relazione.

Secondo la Cassazione [3], però, se tale condotta è motivata dal desiderio di perseguitare l’altra persona, allora può scattare il reato di stalking, tanto più se il pedinamento si unisce ad altre azioni, come ad esempio le continue chiamate telefoniche e i messaggi minacciosi rivolti non solo alla vittima ma anche ai suoi familiari.

Peraltro, la Cassazione ha precisato come sia irrilevante il fatto che, durante gli appostamenti e le visite nei luoghi abitualmente frequentati, la vittima non fosse presente fisicamente.

Secondo la Suprema Corte, infatti, integra il delitto di stalking il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti.

È altresì reato porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l’autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l’impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di frequentare un determinato luogo.

Insomma: anche se la vittima non assiste direttamente agli appostamenti, ma questi le vengono comunque riferiti da chi è presente, si integra ugualmente il reato di stalking in quanto il disegno criminale del responsabile è quello di rendere la vita impossibile alla vittima, facendole sapere, anche in modo indiretto, di essere sotto osservazione, braccata come se fosse una preda.

È quindi reato frequentare gli stessi posti dell’ex, se l’intento è quello di perseguitare la vittima inducendole un grave stato d’ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, obbligandola ad esempio a non recarsi più in quei luoghi.


È reato frequentare gli stessi posti dell’ex, se l’intento è quello di perseguitare la vittima inducendole un grave stato d’ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, obbligandola ad esempio a non recarsi più in quei luoghi.

note

[1] Art. 660 cod. pen.

[2] Art. 612-bis cod. pen.

[3] Cass., sent. n. 44366 del 22 novembre 2022.

Autore immagine: depositphotos.com


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