Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Incidente per siepe spartitraffico troppo alta: chi ne risponde?

8 Dicembre 2022 | Autore:
Incidente per siepe spartitraffico troppo alta: chi ne risponde?

I dipendenti comunali possono essere condannati per omicidio colposo se il sinistro è favorito dalla cattiva manutenzione del verde stradale?

Chi causa un sinistro mentre è alla guida del proprio veicolo risponde di tutte le conseguenze che ne derivano, sia civili che penali. Ad esempio, chi investe un pedone mentre attraversa le strisce dovrà non solo risarcire i danni ma anche affrontare un processo penale per il reato di lesioni (o perfino di omicidio, in caso di decesso). Ma cosa succede se il sinistro non è dovuto alla negligenza o all’imprudenza del conducente? Chi risponde dell’incidente causato dalla siepe spartitraffico troppo alta?

A questa domanda ha dovuto rispondere la Corte di Cassazione [1] nell’affrontare il caso di un motociclista investito e ucciso da un automobilista che non aveva rispettato l’incrocio per via della vegetazione che ostruiva la visuale del semaforo. Dal proprio canto, la vittima non era riuscita a evitare lo scontro per via della siepe, anch’essa incolta, che separava le corsie. In un’ipotesi del genere, i dipendenti comunali che si sarebbero dovuti occupare della manutenzione del verde stradale rispondono di omicidio colposo? Chi è responsabile se l’incidente è favorito dalla siepe spartitraffico troppo alta? Vediamo cosa ha stabilito la Cassazione.

Cos’è la siepe spartitraffico?

Il Codice della strada definisce lo “spartitraffico” come la «parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari» [2].

La siepe spartitraffico è quindi la vegetazione che separa due carreggiate a senso unico, con lo scopo di dividere il flusso di veicoli che marciano in senso opposto o anche di tenere divisa la marcia di veicoli di diversa natura (autoveicoli, biciclette, ecc.) che procedono nella stessa direzione.

Per fare un esempio che davvero tutti possano comprendere, la siepe spartitraffico è quella che si trova in autostrada e che divide una carreggiata dall’altra.

In questi casi, scopo della siepe spartitraffico è anche quello di impedire che i conducenti possano essere abbagliati dalle luci delle vetture provenienti dal senso di marcia opposto.

Siepi e piantagioni in strada: cosa dice la legge?

La legge [3] impone ai proprietari confinanti di:

  • mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
  • tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità.

Questo obbligo sussiste anche in caso di calamità naturali che possano danneggiare la vegetazione comportandone un’invasione della sede stradale.

Secondo la legge, qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa cadano in strada alberi piantati in terreni laterali o rami di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Chi viene meno agli obblighi di ben manutenere gli alberi e le piante di sua proprietà è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro, oltre che con l’obbligo di ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi.

Stesso obbligo riguarda, ovviamente, gli enti proprietari o gestori della strada, quando la vegetazione non è privata ma pubblica.

Ad esempio, il Comune dovrà avere cura degli alberi e delle piante che possono nascondere la segnaletica stradale oppure non rendere visibili alcuni tratti di strada.

Siepe spartitraffico troppo alta: chi è responsabile del sinistro?

Cosa succede se un incidente è favorito dal fatto che la vegetazione, non adeguatamente curata, ha coperto la visibilità in alcuni punti cruciali del tratto stradale?

Ad esempio, chi è responsabile della morte del motociclista che è stato investito in un incrocio dal conducente di un’automobile che afferma di non aver visto il semaforo perché coperto dagli alberi?

A questa domanda ha dovuto rispondere la Corte di Cassazione con la sentenza citata in apertura. Il caso riguardava due dipendenti comunali condannati in primo e in secondo grado per il reato di omicidio colposo in quanto, non avendo correttamente tagliato i rami degli alberi e la siepe spartitraffico (alta due metri a fronte dei normali 50 centimetri!) che coprivano la visuale, avevano causato la morte del soggetto investito.

In pratica, si addebitava agli imputati di avere omesso di provvedere, quali dipendenti comunali responsabili dei servizi di vigilanza e controllo del verde pubblico, alla manutenzione delle siepi dell’incrocio ove era avvenuto l’incidente.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso formulato dagli avvocati, ha innanzitutto stabilito che la responsabilità penale in capo ai dipendenti comunali che si occupano del verde pubblico nelle strade può sorgere solamente se la condotta omissiva sia causa effettiva dell’incidente.

Nel caso di specie, invece, l’omessa manutenzione della siepe non avrebbe inciso sulla verificazione del sinistro perché, in ogni caso, il motociclista non si era fermato sulla linea di demarcazione, dalla quale era invece evidente l’intera visibilità dell’incrocio.

Inoltre, «la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso» [4].

Nel caso di specie, a parere della Cassazione, i dipendenti comunali, per quanto negligenti nel proprio lavoro, non avevano causato né contribuito a causare il sinistro mortale, in quanto lo stesso si sarebbe evitato se il motociclista non avesse oltrepassato incautamente l’incrocio.

Affermare, come avevano fatto i giudici di primo e di secondo grado, che una migliore cura della vegetazione presente all’incrocio avrebbe consentito ai conducenti dei veicoli contrapposti di avere una “chance in più” per evitare l’incidente si pone in palese contrasto con le riferite circostanze di fatto, secondo cui il motociclista aveva affrontato l’incrocio a velocità elevata e senza rallentare, come invece avrebbe dovuto in prossimità dell’impianto semaforico.

In altri termini, i giudici di merito non hanno chiarito se la manutenzione della siepe (e, dunque, la visibilità dell’auto da parte della vittima) avrebbe, con alto grado di probabilità logica, scongiurato l’evento dannoso, pure in presenza dei comportamenti posti in essere da entrambi i conducenti.

Verde stradale non curato: chi è responsabile dell’incidente?

Insomma, il principio è il seguente: le persone addette alla manutenzione del verde stradale non sono responsabili del sinistro, se questo si sarebbe ragionevolmente verificato anche in presenza di una migliore condizione della visibilità della segnaletica coperta dalla vegetazione.


Le persone addette alla manutenzione del verde stradale non sono responsabili del sinistro, se questo si sarebbe ragionevolmente verificato anche in presenza di una migliore condizione della visibilità della segnaletica coperta dalla vegetazione

note

[1] Cass., sent. n. 46087 del 6 dicembre 2022.

[2] Art. 3 Cod. str.

[3] Art. 29 Cod. str.

[4] Cass., sent. n. 21554 del 5 maggio 2021.

Autore immagine: depositphotos.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube