Gite scolastiche: se l’alunno si fa male in albergo, risarcisce anche la scuola


La scuola sceglie un hotel inidoneo e insicuro per gli alunni: se uno di questi si fa male, essa deve risarcirlo.
La scuola deve risarcire lo studente spericolato che, nel corso della gita scolastica, si sia fatto male in hotel, se la struttura alberghiera prescelta dall’Istituto è risultata inidonea e non sicura.
La Cassazione [1] ha riconosciuto il risarcimento del danno a un ragazzo che si era sporto da un solaio di un albergo privo di parapetto ed era poi caduto.
Con l’iscrizione a scuola e l’ammissione a una gita, si crea un vero e proprio contratto tra lo studente e l’Istituto, con l’obbligo, per quest’ultimo, di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo.
La scuola può esonerarsi dalla responsabilità solo se prova che l’evento lesivo era imprevedibile e non evitabile. Ma secondo i giudici, l’aver prescelto un albergo privo delle normali regole di sicurezza non costituisce un fatto imprevedibile.
La scuola infatti si deve sempre rapportare alle circostanze concrete e, in base ad esse, adottare ogni misura idonea a scongiurare il pericolo per i giovani.
note
[1] Cass. sent. n. 1769 del 8 febbraio 2012.