L’Inps mi ha richiesto di pagare contributi previdenziali che non ho versato anni fa. In più, la somma è maggiorata con l’applicazione di sanzioni che arrivano fino al 70% circa dell’importo dei contributi omessi. È corretto il calcolo delle sanzioni?
La legge (cioè l’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000) stabilisce che chi non provvede al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali (in caso di evasione, cioè di mancata registrazione o denuncia all’ente previdenziale dell’esistenza di una posizione lavorativa) è obbligato anche:
- al pagamento di una sanzione civile pari al 30% di quanto non versato per ogni anno successivo al mancato pagamento, con un limite massimo dell’importo della sanzione che non può superare il 60% dell’importo dei contributi non versati.
Questo vuol dire che per ogni anno successivo all’omesso versamento è dovuta una sanzione pari al 30% di quanto non è stato versato, ma che questa sanzione non può in ogni caso superare il 60% dell’importo dei contributi non versati.
Raggiunto il limite massimo dell’importo della sanzione da pagare (raggiunto cioè il 60% dell’importo dei contributi non versati, cioè dopo due anni dall’omesso pagamento) se il contribuente non ha ancora versato quanto dovuto, la legge (cioè il comma 9 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000) prevede che sull’importo complessivo del debito contributivo si applicano interessi al tasso stabilito dall’articolo 30 del decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Nel corso del tempo questo tasso di interesse è stato:
- del 3,50% dal 15/05/2017 al 14/05/2018;
- del 3,01% dal 15/05/2018 al 30/06/2019;
- del 2,68% dal 01/07/2019 ad oggi.
Pertanto, nel suo caso, la sanzione complessivamente irrogata è:
- al 60% la sanzione civile massima irrogabile in base all’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000;
- il resto dell’importo dovrebbero essere gli interessi maturati (ai tassi indicati sopra previsti dalla legge) sul suo debito contributivo una volta che la sanzione civile aveva raggiunto il suo massimo (pari al 60% dell’importo contributivo evaso).
Verifichi pertanto l’indicazione dell’applicazione degli interessi.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte