Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Sentenza 9 febbraio 2016, n. 2544
Presidente Curzio, Relatore Arienzo
Data udienza 15 dicembre 2015
SENTENZA
sul ricorso 26681-2013 proposto da:
REGIONE ABRUZZO (OMISSIS), in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 685/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 9/05/2013, depositata il 25/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ARIENZO Rosa;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di l’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Abruzzo confermando la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva dichiarato il diritto di (OMISSIS) alla perequazione della retribuzione individuale di anzianita’ a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma della Legge Regionale Abruzzo n. 16 del 2008, articolo 1 e Legge Regionale Abruzzo n. 6 del 2005, articolo 43 ed Legge Regionale Abruzzo n. 118 del 1998, articolo 1 fino all’abrogazione sopravvenuta per effetto della Legge Regionale Abruzzo n. 24 del 2011, con condanna della Regione a corrispondergli le differenze retributive maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore delle citate leggi regionali. La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, ricostruito il quadro normativo di riferimento e precisato che il meccanismo perequativo di cui alla Legge Regionale n. 118 del 1999, come modificata dalla Legge Regionale n. 6 del 2005, era stato esteso per effetto della Legge Regionale n.16 del 2008 a tutti i dipendenti regionali aventi medesimo inquadramento in ruolo e qualifica in qualunque modo vi avessero avuto accesso, riteneva riferibile l’operativita’ del predetto meccanismo perequativo non gia’ all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli regionali del dipendente proveniente dall’esterno che godeva di una piu’ elevata retribuzione di anzianita’ in relazione alla quale doveva attuarsi la perequazione.
Avverso questa sentenza la Regione Abruzzo ricorre in cassazione sulla base di tre censure, cui resiste, con controricorso, il (OMISSIS), che illustra le proprie difese con memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, la Regione ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale Abruzzo n. 6 del 2005, articolo 43 come modificato dalla Legge Regionale Abruzzo n. 16 del 2008, articolo 1, comma 2 alla luce degli articoli 36 e 117 Cost. e rileva che l’impianto della normativa regionale, su cui si fonda l’impugnata sentenza, risulta in violazione della riserva di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale, nonche’ del parametro regolatore di cui all’articolo 36 Cost. Chiede pertanto che sia disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia sollevata la questione di legittimita’ costituzionale delle citate norme previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione. Con il secondo motivo di ricorso la Regione Abruzzo denunzia, poi, violazione e/o falsa applicazione della Legge Regionale Abruzzo n. 6 del 2005, articolo 43 come modificato dalla Legge Regionale Abruzzo n. 16 del 2008, articolo 1, comma 2, criticando la sentenza impugnata per aver legittimato, con la sua interpretazione, un non previsto allineamento dinamico verso l’alto della voce retributiva. Con il terzo motivo, deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto corretta la condanna generica pronunciata dal giudice di primo grado sebbene fosse stata chiesta una condanna specifica, cosi’ restando irrisolto ogni problema connesso alla quantificazione delle somme chieste.
Tanto premesso rileva il Collegio che questa Corte, nel decidere una controversia identica alla presente, ha rilevato, in maniera assorbente, che “la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal Tribunale di Teramo della questione di legittimita’ costituzionale della Legge Regionale Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 43 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Legge Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dalla Legge Regionale Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16, articolo 1, comma 2, (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in riferimento all’articolo 117 Cost., comma 2, lettera l), della Costituzione e dal momento che la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientrerebbe nella materia dell’ordinamento civile che appartiene alla potesta’ legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della predetta Legge Regionale Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 1, comma 2, come sostituito dalla Legge Regionale Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16, articolo 1, comma 2, nella parte in cui introduce nella Legge Regionale Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118, articolo 1 il comma 2 bis (Riconoscimento agli effetti economici della anzianita’ di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla Legge n. 144 del 1989 al personale ex Legge n. 285 del 1977). Tanto perche’ la citata Legge Regionale n. 6 del 2005, articolo 43 nel disciplinare la retribuzione individuale di anzianita’ dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone un incremento allorche’ ricorrano le condizioni previste e, quindi, eccede dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservata alla potesta’ legislativa esclusiva dello Stato.” (cfr Cass. 15.12.2014 n. 26320).
Nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la parte controricorrente eccepisce l’inammissibilita’ e/o improcedibilita’ dell’impugnazione proposta sul rilievo che la Regione, che aveva proposto ricorso notificato in data 8-12.11.2013, non si era avveduta della avvenuta notificazione della sentenza presso l’avvocatura distrettuale dello stato in (OMISSIS), presso la quale era domiciliata ope legis, non menzionando nel ricorso per cassazione l’avvenuta notificazione e non producendo la relativa relata nei termini previsti dall’articolo 369 c.p.c., comma 1, come sarebbe desumibile anche dalla circostanza che nell’elenco dei documenti depositati unitamente al ricorso si fa menzione solo della copia conforme all’originale della sentenza impugnata e dallo stesso tenore del ricorso in cui si fa richiamo al deposito della sentenza di gravame e non anche alla sua notifica.
E’ stata ritenuta da questa Corte la piena ragionevolezza della imposizione da parte del legislatore di regole rigide a chi intende instaurare il processo per cassazione, che, dopo la fase introduttiva, retta dalle poche regole sulla procedibilita’, si svolge tutto in maniera officiosa ed e’ stato osservato che tra queste regole v’e’, appunto, quella che assegna al ricorrente l’onere di depositare in termine la sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa v’e’ stata, fermo restando che, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestivita’ o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilita’ precede quello dell’eventuale inammissibilita’ (cfr. Cass., s. u., ord. 16.4.2009 n. 9004, e, in senso conforme, Cass. 15.10.2015 n. 20883).
Nella specie, risulta dagli atti che la copia conforme dell’originale della sentenza impugnata depositata nei termini di cui all’articolo 369 c.p.c. era corredata della relazione di notificazione, sicche’ deve essere disattesa la doglianza, fondata sul dato formalistico della mancata specifica menzione della stessa nell’elenco dei documenti prodotti, essendo la indicazione della “copia conforme all’originale della sentenza impugnata” all’evidenza riferita anche all’annessa relata, la cui produzione trova riscontro all’esame diretto della produzione della parte ricorrente, che ha provveduto alla tempestiva notificazione del ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla data della avvenuta notificazione della sentenza impugnata.
Respinta l’eccezione sollevata dal controricorrente, consegue alle osservazioni svolte che, per effetto della declaratoria d’incostituzionalita’ della Legge Regionale Abruzzo n. 6 del 2005, articolo 43 come sostituito dalla Legge Regionale Abruzzo 2008 n. 16, articolo 1, comma 2, della nella parte in cui introduce nella Legge Regionale Abruzzo 13 ottobre 1998, n. 118, articolo 1, il comma 2 bis – su cui si fonda la domanda del dipendente – il ricorso per cassazione deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2 e la domanda originaria deve essere rigettata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale in uno all’orientamento espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere sussistenti le ragioni di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2, per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui all’originario ricorso. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.