Barbecue nel parco condominiale: si può fare?


Sono amministratore di un condominio di 36 villette con parco piscina. Su richiesta di qualche condomino, ho fatto realizzare all’interno del parco un barbecue in muratura di circa 1,20 di larghezza. Posso farlo, visto che è una miglioria e sto rispettando le distanze o serve un’approvazione assembleare?
Secondo la legge, l’amministratore di condominio si occupa della gestione dell’edificio, riscuotendo le quote dai condòmini, pagando le bollette, sottoscrivendo i contratti per le utenze (corrente, gas, ecc.) rappresentando il condominio nei confronti dei terzi (ad esempio, nelle cause giudiziarie) e, più in generale, occupandosi della manutenzione del fabbricato.
Nello specifico, la legge (art. 1130, nn. 3 e 4, cod. civ.) attribuisce all’amministratore il dovere di compiere autonomamente la manutenzione ordinaria, mentre per quella straordinaria provvede a seguito di deliberazione dell’assemblea, a meno che non si tratti di interventi particolarmente urgenti, come possono esserlo ad esempio il crollo improvviso di una parte dell’edificio o la rottura di una tubazione che rischia di far allagare l’androne.
In pratica, quindi, l’amministratore decide autonomamente se i lavori condominiali rientrano nell’ordinaria manutenzione oppure in quella straordinaria, ma in quest’ultimo caso solo se c’è una particolare urgenza che non permette di attendere la deliberazione dell’assemblea.
Tanto premesso, a sommesso parere dello scrivente, l’opera in questione necessiterebbe del consenso assembleare, atteso che essa non rientra né tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni né tra i lavori urgenti che l’art. 1135 cod. civ. consente all’amministratore di intraprendere senza la previa autorizzazione del consesso.
È pur vero che l’art. 1102 cod. civ. permette a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, apportando a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa: la norma, però, si applica ai proprietari, cioè ai condòmini, non all’amministratore.
Ad esempio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2957 del 7 febbraio 2018, ha sancito il diritto del singolo condomino ad apportare dei miglioramenti agli spazi verdi comuni condominiali, con piante e fiori.
Nemmeno la realizzazione di un barbecue in muratura rientra tra i lavori di ordinaria manutenzione (riparazione o sostituzione di impianti guasti, ecc.).
Alla luce di ciò, a parere di chi scrive, l’opera andrebbe autorizzata dall’assemblea, anche con delibera di ratifica (tribunale di Roma, sentenza del 17 marzo 2020, n. 5260).
Sarà pertanto possibile convocare il consesso per chiedere che i lavori, già eseguiti, siano accettati dall’adunanza, così da non aver alcun problema con l’opera. L’assemblea dovrà votare con la maggioranza prescritta dalla legge per lo specifico intervento realizzato.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva