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L’Antitrust non si ferma: aziende energetiche nei guai

30 Dicembre 2022 | Autore:
L’Antitrust non si ferma: aziende energetiche nei guai

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie.

In questi ultimi mesi, l’azienda che ti fornisce l’energia ti ha comunicato una modifica unilaterale del tuo contratto (che non era in scadenza) aumentando il prezzo? Fai attenzione, perché potrebbero aver commesso un illecito.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre scorso nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cosiddetto Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. Lo comunica la stessa Antitrust.

Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Nella nota si ricorda che il Consiglio di Stato, con l’ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato alle modifiche ai contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti.

L’Autorità ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza, sottolinea la nota.

Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza. Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.

In riferimento alle società Hera e A2A, l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.



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