Cass. pen., sez. V, ud. 18 ottobre 2022 (dep. 16 dicembre 2022), n. 47765
Presidente Palla – Relatore Catena
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica aveva condannato a pena di giustizia D.B. per i reati di cui agli artt. 699,582 e 585 c.p., in (OMISSIS) il (OMISSIS) , dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione al reato di cui all’art. 699 c.p., in quanto estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena.
2. D.B. ricorre, in data 30/08/2021, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Stefano Caroli, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 582 e 585 c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), quanto alla mancanza di certificazione medica attestante una condizione di malattia, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di un semplice bruciore agli occhi;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 131 bis c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), non avendo la motivazione sul punto considerati i presupposti applicativi della norma, pur avendo definito il contesto in cui si era consumato il reato come “privo di pericoli”, ed avendo, in ogni caso, omesso di considerare le dichiarazioni della persona offesa;
2.3 violazione di legge, in riferimento all’art. 62 bis c.p., ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’incensuratezza della ricorrente e della sua condotta processuale.
Considerato in diritto
Il ricorso di D.B. è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, va considerato che l’assenza di certificazione medica non consente, nel caso di specie, di escludere la sussistenza delle lesioni cagionate al C. , che era stato colpito dall’imputata con uno spray urticante a base di capsicum, attingendolo agli occhi.
Il C. , infatti, come risulta espressamente dalla sentenza di primo grado, aveva momentaneamente perso la vista e solo in seguito, dopo aver fatto una doccia, l’aveva recuperata, essendo, peraltro, stato costretto a portare gli occhiali scuri per la perdurante irritazione.
Tale versione, corroborata dai testi presenti al fatto e non messa in discussione dalla difesa, consente, pur in assenza di un certificato medico, non essendosi il C. recato al pronto soccorso, di individuare la presenza di un’alterazione della funzionalità dell’organo, ancorché transitoria, consistente nella perdita della vista e nel permanere dell’irritazione, il che, senza alcun dubbio, ha comportato una perdita di funzionalità dell’organo con compromissione temporanea dello stesso ed un conseguente, ancorché rapido, processo riabilitativo (Sez. 1, n. 31008 del 25/09/2020, Burgio Gioacchino Emanuele, Rv. 279795; Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Gattuso Maria Teresa, Rv. 276930).
Non vi è dubbio, infatti, che il reato di lesioni personali possa essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l’assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l’attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088).
Quanto alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., la motivazione della Corte di merito ha considerato la gratuità del gesto, in un contesto in cui la D. non si era affatto trovata in pericolo – posto che l’intervento del C. , che si era limitato a portare fuori della camera di albergo le valigie dell’imputata, era stato causato dalla condotta della predetta, che si rifiutava di lasciare la camera dell’albergo -, unitamente alla potenzialità lesiva dello spray urticante utilizzato, relativamente al quale il capo di imputazione precisa che la bomboletta era priva dei requisiti di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 103; trattasi di motivazione nient’affatto illogica e, come tale, incensurabile in questa sede processuale.
Parimenti logica ed inattaccabile risulta la motivazione della Corte di merito in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che il fatto – come descritto – non risulta affatto di minima offensività e che l’imputata, all’epoca dei fatti, aveva trentatre anni, per cui la deduzione della giovane età risulta del tutto generica in riferimento alla sproporzione ed alla gratuità del gesto.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.