Lo sai che? Licenziamento del dipendente in malattia non reperibile in casa
Lo sai che? Pubblicato il 13 gennaio 2015
> Lo sai che? Pubblicato il 13 gennaio 2015
Giustificato motivo soggettivo e preavviso di licenziamento per il lavoratore che non consente i controlli al datore di lavoro sulla patologia dichiarata all’azienda.
All’indomani dello scandalo dei vigili urbani della Capitale, assenti a capodanno per fantomatiche influenze stagionali, anche la Cassazione si occupa di “malati immaginari” e di assenze ingiustificate dal lavoro. Secondo la Corte, lede il rapporto di fiducia il lavoratore che, nonostante abbia dichiarato all’azienda di essere in malattia, non si fa trovare a casa nella fascia di reperibilità, per permettere i controlli di routine. E così, il licenziamento è più che legittimo (necessario però il preavviso).
A dirlo è stata questa mattina la Cassazione, con una sentenza resa nota poche ore fa [1]. Nel caso di specie, peraltro, al lavoratore era stato contestato anche l’aver fatto utilizzare l’auto aziendale alla propria moglie: l’uso abnorme del fringe benefit, unito al fatto dell’irreperibilità, ha fatto scattare il giustificato motivo soggettivo per il licenziamento.
L’infermità lamentata dal lavoratore può anche essere vera – dice la Corte – ma il problema è che se il malato non si fa trovare in casa negli orari di reperibilità, la malattia non può essere verificata.
Tale condotta integra infatti un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza [2], che indubbiamente sussistono anche nel periodo di malattia, durante il quale il rapporto di lavoro risulta soltanto sospeso e dunque resta vigente.
note
[1] Cass. sent. n. 344/15.
[2] Ex articoli 2014 e 2110 cod. civ.
Autore immagine: 123rf com
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