N. R.G. 8970/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Benazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8970/2019 promossa da:
BERENICE (C.F. …………….), con il patrocinio dell’avv. XX. (pec ………..) e dell’avv XY (pec ……………) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambe In Verona
A TTRICE
contro
TULLIA (C.F. …………….), con il patrocinio dell’avv. ZZ. (pec ………..) elettivamente domiciliata in Verona presso il difensore avv. ZZ
CONVENUTA
Conclusioni per l’attore: parte attrice precisava le conclusioni come da memoria ex
art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. conclusioni che di seguito si riportano:
“nel merito:
– previo accertamento della natura diffamatoria delle espressioni pronunciate dalla convenuta TULLIA nei confronti della sig.ra BERENICE, sempre in assenza di quest’ultima;
– previo accertamento della rilevanza penale degli stessi fatti, sempre diffamatori, riferibili al 21 ottobre 2017;
– previo accertamento del danno da reato spettante in capo alla parte attrice, nonché di quello consistente nel turbamento d’animo e peggioramento delle condizioni di vita della medesima in conseguenza delle condotte contestate;
condannarsi la convenuta TULLIA, al risarcimento danni in favore di parte attrice, e quanto a:
– € 2.659,36, per danno patrimoniale per la rifusione delle spese legali sostenute nel corso del procedimento penale (doc. 11 parte attrice);
– € 7.000,00, per danni non patrimoniali da pregiudizio morale ed esistenziale, originatisi autonomamente in capo alla parte attrice sig.ra BERENICE in conseguenza dei fatti di cui all’atto di citazione, nonché in conseguenza del comportamento processuale tenuto in sede penale da parte della convenuta, ovvero per le maggiori o minori somme che saranno ritenute distintamente congrue dal Giudice;
– oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla data dell’evento al saldo effettivo. In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sui capitoli da 1.15) a 1.22), di cui alla memoria ex art. 183 c.6 n.2 c.p.c., da intendersi qui per integralmente richiamati e trascritti, indicandosi a testi CORNELIO e avvocato BB..
Con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Si chiede la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e di replica.”Conclusioni per il convenuto: parte convenuta precisava le conclusioni come da memoria ex art 183, co. 6, n. 1, c.p.c., conclusioni che di seguito si trascrivono: “IN VIA PREGIUDIZIALE:
accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione avversario per le ragioni in fatto ed in diritto espo-ste in narrativa e in ragione del combinato disposto degli articoli 164, comma 4, c.p.c. e 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
accertare e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti della sig.ra TULLIA, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
IN OGNI CASO:
spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
con riserva di ulteriormente argomentare e dedurre nei modi e nei termini di legge di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.”
Fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra BERENICE conveniva in giudizio la sig.ra TULLIA per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertata la concotta diffamatoria perpetratasi nel corso del tempo a carico della sig.ra BERENICE, e con particolare riguardo all’episodio del 21 ottobre 2017, condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte attrice, nella misura di euro 10.000,00, ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2059 c.c. e 185 c.p., o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra TULLIA, rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione avversario per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa e in ragione del combinato disposto degli articoli 164, comma 4, c.p.c. e 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c.; nel merito, in via principale: accertare e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande formulate nei confronti della sig.ra TULLIA, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa; in ogni caso: spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. Venivano concessi i termini ex art 183 VI comma cpc per il deposito di memorie.
Con provvedimento del 12.07.2021, venivano ammessi i mezzi istruttori. All’udienza del 17.01.2022, veniva esperito il tentativo di conciliazione delle parti con esito negativo e si teneva l’interrogatorio formale della sig.ra BERENICE. Veniva quindi escusso il teste di parte attrice Sig. CORNELIO.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.4.2022, tenutasi con le modalità di cui agli artt. 221, co. 4, l. 77/2020, 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020, il Got dava atto che le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate e, previa concessione dei termini ex art 190 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Nel merito
La configurazione dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, in termini di reciproca autonomia e separatezza, è del tutto coerente con la diversità delle regole ispiratrici dell’accertamento probatorio delle due distinte responsabilità; le regole probatorie che presiedono all’accertamento dell’illecito penale sono distinte da quelle che governano l’accertamento di un illecito civile aquiliano.
Nel giudizio civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, con la conseguenza di dover porre a base della decisione sulla responsabilità civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceve il supporto logico sulla base degli elementi di prova.
In ragione della diversità tra la funzione sanzionatoria dell’illecito penale e quella riparatoria dell’illecito civile, il Giudice civile può essere chiamato a valutare un fatto storico del quale sia stata esclusa la rilevanza penale. Ciò costituisce una conseguenza della diversità che intercorre tra le regole processuali, soprattutto probatorie, che connotano il processo civile e quelle che connotano il processo penale. Il giudizio che si svolge davanti al Giudice civile è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello che si è eventualmente già svolto davanti al Giudice penale. Il Giudice civile è infatti chiamato a condurre un’indagine processuale e sostanziale del tutto autonoma, volta non a discernere con funzione cognitiva il reato e la sua imputabilità, ma attinente alla diversa dimensione del fatto come presupposto del diritto al risarcimento del danno. Rispetto al merito della domanda introduttiva si evidenzia quanto segue: la domanda di parte attrice trae origine da un evento avvenuto nell’anno 2017, quando la sig.ra TULLIA, dopo aver avuto notizia che l’ex marito era in attesa di un figlio dalla sig.ra BERENICE, alla presenza di terzi facenti parte del nucleo famigliare, avrebbe affermato frasi ritenute dalla sig.ra BERENICE diffamatorie. Quest’ultima promuoveva pertanto un’azione penale querelando la sig.ra TULLIA. Prima dell’apertura del dibattimento, il difensore dell’imputata offriva a titolo di risarcimento per il danno subito dalla parte offesa la somma di € 300,00 poi elevata ad € 400,00, rilevando come le frasi diffamatorie siano state pronunciate in un contesto famigliare, nel corso di una lite tra ex coniugi e invocava l’applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 274/2000 per avvenuto risarcimento del danno. Il PM riteneva congrua l’offerta, mentre il difensore della parte offesa dichiarava che la somma offerta era insufficiente a risarcire il danno subito e affermava di trattenerla a titolo di acconto insistendo per l’apertura del dibattimento. Il Giudice penale, nonostante l’opposizione della parte offesa, riteneva congrua l’offerta di € 400,00 a risarcimento del danno, tenuto conto del reato contestato e del danno morale conseguente “le frasi diffamatorie sono state pronunciate in un ristretto contesto famigliare, nel corso di una lite tra ex coniugi e appaiono espressione di uno sfogo, seppur deprecabile in un momento di rabbia, da parte della ex moglie, nei confronti dell’ex marito che aveva intrapreso una relazione con un’altra donna.”. Pertanto il Giudice di Pace penale, parendo l’attività risarcitoria posta in essere idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, dichiarava di non doversi procedere per essere il reato estinto ex art. 35 D.Lgs 274/2000 avendo la sig.ra TULLIA proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato.
Questo Giudicante ritiene che le parole pronunciate dalla sig.ra TULLIA debbano essere contestualizzate e valutate in rapporto allo spazio temporale nel quale sono state rese, ovvero nel momento in cui la sig.ra TULLIA si stava separando dal marito CORNELIO e aveva appreso la notizia di un nuovo figlio del sig. CORNELIO con la sig.ra BERENICE. In tema di ingiuria e diffamazione l’idoneità a ledere l’onore e il rispetto di un individuo tramite l’utilizzo di espressioni volgari deve essere valutata in rapporto alla personalità dell’offesa e dell’offensore nonché al contesto nel quale dette espressioni siano state pronunciate. Le espressioni che la sig.ra TULLIA ha pronunciato nei confronti della sig.ra BERENICE vengono lette come uno sfogo di una moglie “tradita”, di cui la stessa comunque si è fatta carico offrendo la somma di € 400,00 in sede penale. Il danno non patrimoniale richiesto da parte attrice nel proprio atto introduttivo, identificato come il patimento d’animo che la stessa avrebbe sofferto in ragione delle affermazioni rese dalla sig.ra TULLIA, non è stato dimostrato. Il danno, conseguenza di un fatto illecito, deve
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comunque essere provato. La sig.ra BERENICE avrebbe infatti dovuto allegare documentazione attestante lo stato di salute psichico di cui pretendeva il risarcimento. Le prove orali richieste dall’attrice su capitoli di prova relativi allo stato d’animo della stessa e al suo patimento, sono state ritenute inammissibili perché formulate in maniera valutativa e generica e non demandabili ad un testimone ma eventualmente da provarsi con consulenza medica. Oltretutto il testimone indicato era il sig. CORNELIO (ex coniuge della sig.ra TULLIA e compagno della sig.ra BERENICE) che comunque non sarebbe stato ritenuto attendibile relativamente alle circostanze espresse in maniera valutativa, considerato il rapporto conflittuale con l’ex coniuge.
Il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato non nella lesione del diritto inviolabile ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché, la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. 31537/18).
Nel caso di specie nessuna prova è stata raggiunta in tal senso e pertanto la domanda di parte attrice relativa alla richiesta danni conseguenti al fatto denunciato viene rigettata. Non trova accoglimento nemmeno la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali sopportate dalla sig.ra BERENICE avanti il Giudice di Pace penale. Tali spese, se e quanto dovute, dovevano essere oggetto di eventuale liquidazione da parte del Giudice penale.
Le spese di lite del presente giudizio vengono comunque compensate tra le parti considerando i fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione
disattesa e respinta nella causa RG 8970/2020, – Rigetta le domande di parte attrice;
– Compensa tra le parti le spese di lite.
Verona, 15 ottobre 2022
Il Got
dott. Cristina Benazzi