Che rischia l’amministratore che non convoca l’assemblea per l’approvazione del bilancio?
In un condominio, l’amministratore non ha indetto l’assemblea per più annualità, senza così che i condomini potessero vedere e approvare i relativi bilanci. Ora però ha inviato le convocazioni e vorrebbe, in un’unica seduta, sanare l’arretrato. Può farlo? Si possono approvare più bilanci in una sola assemblea e cosa succede se l’amministratore non redige il consuntivo e il conseguente piano di riparto? Ecco cosa prevede, a riguardo, la legge.
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Che succede se l’amministratore non fa il bilancio
L’amministratore è tenuto a convocare, almeno una volta all’anno, l’assemblea di condominio per farle approvare il bilancio consuntivo e il piano di riparto delle spese.
Se l’amministratore non convoca tempestivamente l’assemblea condominiale per l’approvazione del consuntivo ordinario è passibile di revoca a norma dell’articolo 1129, comma 12, del Codice civile. Difatti, per legge, costituisce grave irregolarità l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale.
Questo significa che l’assemblea può disporne la revoca per giusta causa in qualsiasi momento (quindi ancor prima della chiusura dell’anno) e che, in difetto di una maggioranza, anche il singolo condomino può agire contro di lui in tribunale affinché sia il giudice a rimuoverlo dall’incarico. Il giudice non potrà mai individuare il nome di un suo sostituto, lasciando tale compito all’assemblea. Solo se quest’ultima non vi provvede, sarà di nuovo il tribunale a individuare un professionista ad hoc.
Se l’amministratore non fa il bilancio si possono riscuotere le quote condominiali?
Un altro punto dolente è se l’amministratore che non abbia redatto il bilancio o che, pur avendolo redatto, non lo abbia sottoposto all’assemblea possa poi procedere a riscuotere le quote dai condomini. La risposta data dalla giurisprudenza è affermativa: bisogna pagare il condominio anche in assenza di una delibera di approvazione del bilancio. L’unica differenza sta nel fatto che l’eventuale decreto ingiuntivo che verrà emesso nei confronti dei condomini morosi non potrà essere «provvisoriamente esecutivo»: significa che il debitore non dovrà pagare già il giorno dopo la notifica del decreto ma avrà 40 giorni di tempo per farlo.
È possibile approvare in un’unica assemblea più bilanci del condominio?
Stando così le cose, è ben possibile che l’amministratore convochi un’unica assemblea per l’approvazione dei bilanci degli anni precedenti.
I singoli condomini possono così tutelarsi:
- chiedere preventivamente all’amministratore la visione della documentazione condominiale (fatture, ricevute e altro) in modo da arrivare in assemblea preparati e conoscere i conti della gestione;
- valutare se procedere (o meno) con l’approvazione dei rendiconti e dei riparti;
- chiedere una revisione contabile a norma dell’articolo 1130-bis, primo comma, del Codice civile. La legge infatti consente all’assemblea condominiale, in qualsiasi momento e per più annualità, di nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. In tale caso la deliberazione è assunta a maggioranza (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti).
- valutare successivamente anche una eventuale impugnazione dell’assemblea entro i 30 giorni successivi alla delibera per i presenti astenuti o dissenzienti o successivi alla comunicazione del verbale di assemblea per gli assenti.