No al risarcimento per ritardo del treno dovuto all’eccezionale afflusso di passeggeri


No al risarcimento del danno da ritardo del treno se causato da un’eccezionale afflusso di passeggeri.
Non è dovuto alcun risarcimento al viaggiatore che lamenti un danno per via del ritardo del treno se ciò è stato determinato da un eccezionale afflusso di persone sul treno.
Il Tribunale di Prato [1] ha rigettato, sulla base di tale motivazione, il ricorso di un utente di Trenitalia il quale era arrivato a destinazione con oltre due ore di ritardo. A causa del disservizio, il malcapitato non era riuscito ad assistere alla partita di campionato dell’anno, per la quale aveva già pagato profumatamente.
I giudici non gli hanno neanche riconosciuto il diritto al rimborso del biglietto di viaggio. Ciò sulla base di due motivazioni:
– il passeggero non aveva un posto a sedere “prenotato”
– il ritardo, dovuto all’eccessivo affollamento del treno – e quindi per consentire ai numerosi passeggeri le manovre di carico e scarico – non costituisce causa imputabile all’azienda di trasporto.
note
[1] Trib. Prato, sent. 18.11.2011 n. 1304.