Condominio: amministratore può chiedere compenso extra?


L’amministratore ha diritto agli straordinari? Che succede se l’assemblea conferisce incarico senza prevedere l’onorario? È possibile lavorare gratuitamente?
L’amministratore di condominio ha diritto a esser retribuito per il proprio lavoro, esattamente come ogni altro professionista. Tanto è stabilito direttamente dalla legge, laddove si afferma che, già al momento del conferimento dell’incarico, l’assemblea deve approvare anche l’onorario, a pena di nullità della designazione stessa. A tal proposito, l’amministratore può chiedere un compenso extra?
Mettiamo il caso che l’amministratore, nell’esecuzione del proprio mandato, sia chiamato a svolgere alcune attività straordinarie inizialmente non previste, come ad esempio convocare numerose volte l’assemblea per deliberare l’approvazione di alcuni lavori urgenti. In ipotesi del genere, l’amministratore può chiedere un supplemento all’onorario inizialmente chiesto? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza.
Indice
L’amministratore di condominio ha diritto al compenso?
L’amministratore condominiale ha diritto al compenso. Per la precisione, al momento della nomina l’assemblea deve approvare tanto l’incarico quanto l’onorario chiesto per esercitare il mandato.
In effetti, il compenso dell’amministratore è elemento fondamentale della deliberazione, tant’è vero che la legge sanziona con la nullità la nomina in cui non sia previsto anche l’importo che il condominio dovrà pagare a titolo di competenze.
Per la precisione la legge dice che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» [1].
Questa disposizione è stata prevista per impedire che, al termine del proprio mandato, l’amministratore possa presentare un conto salato a cui il condominio non può adempiere.
L’amministratore ha diritto al rimborso delle spese?
Ragionamento a parte va fatto per il rimborso delle spese anticipate nell’interesse del condominio: in questa ipotesi l’amministratore ha sempre diritto alla restituzione delle somme versate, purché dimostri le anticipazioni fatte per conto della compagine.
Per approfondire ulteriormente questo tema, si rinvia alla lettura dell’articolo dal titolo Rimborso spese amministratore di condominio: come funziona?
L’amministratore può chiedere un compenso straordinario?
L’amministratore può chiedere un compenso extra rispetto a quello inizialmente prospettato, purché questo sia già stato messo in preventivo al momento del conferimento dell’incarico, ad esempio prevedendo un aumento dell’“onorario base” in percentuale rispetto all’attività straordinaria svolta.
Secondo la giurisprudenza [2], quindi, l’unico caso in cui è ammesso che un amministratore di condominio riceva compensi extra è quello in cui la maggiore retribuzione per l’attività di straordinaria amministrazione sia riportata nel preventivo analitico approvato unitamente alla nomina.
L’amministratore di condominio ha quindi diritto al compenso aggiuntivo se non è preteso in maniera unilaterale ma è oggetto di delibera da parte dell’assemblea; non è dovuta alcuna maggiore retribuzione rispetto al compenso fissato in assenza di apposita delibera condominiale in merito.
In alternativa, l’amministratore potrebbe ottenere un maggior compenso rispetto a quello preventivato solamente nell’ipotesi in cui l’assemblea, con successiva deliberazione, decida di acconsentire alla sua richiesta.
Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dedicato al compenso dell’amministratore di condominio per i lavori straordinari.
L’amministratore può lavorare gratuitamente?
Soprattutto nei condomini minimi in cui si decide di affidare la gestione dell’edificio a uno dei proprietari, può accadere che l’assemblea non stabilisca alcun compenso per l’attività dell’amministratore.
Ebbene, l’amministratore di condominio può lavorare gratis solamente se tale condizione sia accettata e sia stabilita all’interno della delibera con cui viene conferito l’incarico, ovvero in una successiva con cui si sancisce che il compenso pattuito inizialmente sia revocato, d’accordo con l’amministratore stesso.
L’amministratore può quindi lavorare gratuitamente purché risulti all’interno delle delibere; se così non fosse, si incorrerebbe nella nullità della nomina di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.
Peraltro, che l’amministratore possa svolgere la sua attività in maniera disinteressata si evince anche dalle norme sul contratto di mandato, applicabili anche per l’incarico condominiale: la legge stabilisce infatti che il mandato possa anche essere gratuito, con ciò avallando la possibilità che anche l’amministratore (il quale altro non è che un mandatario) possa fare lo stesso.
note
[1] Art. 1129 cod. civ.
[2] Trib. Milano, sent. n. 159 dell’11 gennaio 2023.
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