Fotocopia dell’originale di un testamento: è valida?


La copia di un testamento deve essere scritta a mano: non è possibile utilizzare la fotocopiatrice.
Un nostro lettore è in possesso della fotocopia del testamento del padre. Non sa però dove sia stato da questi custodito l’originale. Ci chiede pertanto se, in caso di decesso del genitore, qualora non si dovesse trovare l’originale, la fotocopia dell’originale del testamento sarebbe valida.
Il caso a cui accenna il lettore è quello del cosiddetto «testamento olografo», quello cioè redatto direttamente dal testatore senza la presenza del notaio. Partiamo proprio da tale aspetto per giungere alla soluzione della questione legale.
Indice
Testamento olografo: come si fa
Per fare un testamento ci si può recare dal notaio e farsi assistere da questi. In tal caso si parla di testamento pubblico. Il notaio redige e custodisce il testamento, preoccupandosi della sua pubblicazione non appena viene a conoscenza della morte del testatore.
In alternativa, chiunque può redigere testamento da solo, senza bisogno di testimoni o di pubblici ufficiali. È il cosiddetto testamento olografo. Affinché però esso sia valido è necessario che sia scritto, per intero, direttamente dalla mano del testatore, senza il supporto di terzi o di mezzi meccanici (non è quindi valido un testamento redatto al computer, poi stampato e firmato). Il testamento olografo, per essere valido, deve essere datato e firmato.
Il testamento olografo può essere custodito dal testatore o da questi affidato a terzi, anche a un notaio.
Copia del testamento olografo
Per fare una copia del testamento olografo non c’è altro modo che riscriverlo da capo, su foglio di carta, così come era stato fatto con l’originale. In altri termini, il testatore deve redigere un secondo testamento dal contenuto completamente identico al primo. Anche il secondo quindi deve presentare i caratteri dell’autografia (deve cioè essere scritto integralmente a mano), deve essere datato e firmato.
La minima differenza tra il secondo e il primo testamento fa sì che quest’ultimo venga revocato da quello successivo che dunque prevarrà sul precedente.
Che valore ha la fotocopia di un testamento originale?
La fotocopia di un testamento non ha alcun valore legale, neanche se effettuata dallo stesso testatore e da questi firmata in originale (ossia con una firma a penna sulla fotocopia stessa per attestarne l’identità all’originale).
Chi è in possesso di una fotocopia di un testamento è in possesso di carta straccia. Non può quindi farla valere dinanzi ad alcun tribunale. Del resto, è diritto del testatore, in qualsiasi momento, distruggere il proprio testamento. Ma non per questo deve preoccuparsi di distruggere anche eventuali fotocopie lasciate a terzi o da questi stessi custodite.
Anche se non si riesce più a trovare l’originale del testamento olografo non è possibile attribuire alla copia alcun valore sostitutivo dell’originale stesso.
Quanto sopra è stato confermato anche dalla stessa Cassazione [1] secondo cui l’irreperibilità di un testamento olografo, di cui si prova l’esistenza solo attraverso una sua fotocopia, non può essere sanata. Dunque è come se il testamento fosse stato distrutto. Con la conseguenza che l’eredità verrà divisa secondo le regole previste dal codice civile in assenza di testamento.
Testamento con carta copiativa: che valore ha
Quanto appena detto per la fotocopia vale anche per il testamento scritto con carta copiativa. La copia realizzata in tal modo, in quanto non costituisce originale, non ha alcun valore legale. Chi ne è in possesso non può quindi farla valere dinanzi al giudice, ben potendo l’originale essere stato distrutto dal testatore.
Il testamento olografo deve essere depositato da un notaio?
Il testamento olografo può essere custodito direttamente dal testatore o da questi affidato a parenti, amici o estranei. Non è necessario quindi che sia depositato presso un notaio. È possibile consegnare l’originale del testamento – o una copia scritta a mano dal testatore – anche agli stessi soggetti citati nel documento, ossia agli eredi.
note
[1] Cass. ord. n. 22191/2020.