Quanto durano le indagini di un processo penale?


Dopo quanto tempo si viene a sapere se una persona verrà processata e condannata penalmente?
Hai presentato una querela o una denuncia contro una persona ma, da quel giorno, non hai più avuto alcuna notizia in merito all’esito della stessa. Temi che la tua segnalazione sia stata archiviata, che colui contro cui vuoi agire non subisca alcun procedimento penale e che la faccia franca. Non è così, o meglio non è detta l’ultima parola. Devi infatti sapere che, in tutto questo tempo, il Pubblico Ministero incaricato del procedimento ha un termine per raccogliere le prove e decidere se sussistono gli indizi di colpevolezza per chiedere il rinvio a giudizio dell’imputato. Dunque, prima di darti per vinto, devi prima sapere quanto durano le indagini preliminari di un processo penale. Perché solo se questo termine è scaduto allora potrebbe essere che il “sospettato” non venga processato. Ma, anche in questo caso, se ne hai fatto espressa richiesta nella denuncia o querela, tu o il tuo avvocato dovreste aver ricevuto l’avviso di archiviazione delle indagini contro cui fare opposizione.
Prima di conoscere quanto durano le indagini preliminari devi sapere che le stesse sono state oggetto di una recente riforma del processo penale (forse la conoscerai con il nome di “Riforma Cartabia”). Un tempo, le indagini di tutti i procedimenti penali duravano sei mesi che, nei casi più complicati, potevano essere prolungate di altri sei mesi, per arrivare a durare non più di un anno. Se, dopo un anno dal deposito della denuncia-querela, non avevi avuto più alcuna notizia dell’esito del procedimento era probabile che l’indagato fosse stato ritenuto innocente e, contro di lui, la Procura non avrebbe più agito.
Oggi però le cose stanno diversamente e, come vedremo a breve, la legge ha fissato un diverso termine per le indagini preliminari a seconda della natura del reato.
Le novità sono in vigore dal 30 dicembre 2022
Indice
Nuovi termini per le indagini preliminari
Come anticipato, la riforma Cartabia ha cambiato i termini di durata delle indagini preliminari:
- 6 mesi per i reati minori, quelli cioè considerati semplici come le contravvenzioni;
- 1 anno per i delitti;
- 1 anno e 6 mesi per i delitti più gravi.
Può essere autorizzata una proroga per una sola volta e per un tempo non superiore a 6 mesi.
Il Pm deve poi esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione entro 3 mesi (9 mesi per i reati più gravi).
A questo punto vorrai sapere quali sono i reati meno gravi ossia le contravvenzioni che, come anticipato, prevedono un termine di durata delle indagini preliminari di massimo 6 mesi (prorogabili, come visto, per massimo altri 6 mesi).
I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale. In particolare:
- i delitti sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa;
- le contravvenzioni sono quei reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda.
Esempi di delitti sono il sequestro di persona, l’omicidio, la rapina a mano armata, la minaccia, ecc.
Esempi di contravvenzioni sono la somministrazione di alcolici a minori, l’inquinamento ambientale al di sotto di determinate soglie.
Udienza preliminare e predibattimentale
È cambiata anche la regola di giudizio nell’udienza preliminare: il Gup deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Modificata anche la citazione diretta a giudizio: aumenta il numero dei reati per cui è prevista e debutta l’udienza predibattimentale. Anche qui, il giudice pronuncia non luogo a procedere se non c’è ragionevole previsione di condanna.
Riti alternativi: rito abbreviato e patteggiamento
Con la riforma Cartabia si amplia la possibilità di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria: basterà che si realizzi un’economia processuale rispetto ai tempi del dibattimento.
Se la sentenza non viene impugnata, la pena si riduce ulteriormente di un sesto.
Nel patteggiamento l’accordo tra imputato e pubblico ministero può estendersi anche alla confisca facoltativa.