Come decurtare interessi e sanzioni dalle cartelle esattoriali


Come ottenere lo sgravio parziale di una cartella esattoriale in parte prescritta senza pagare.
In questo articolo ti spiegherò un valido e astuto metodo per ottenere la decurtazione di interessi e sanzioni dalle cartelle esattoriali senza pagare alcuna somma allo Stato. Non si tratta di un escamotage o di un artificio ma di un vero e proprio diritto previsto dal nostro ordinamento. Ma procediamo con ordine.
Innanzitutto, devi sapere che tutte le imposte dovute allo Stato si prescrivono in 10 anni. Non è facile quindi raggiungere questo obiettivo, tanto più che spesso l’Agente per la riscossione esattoriale – ossia Agenzia Entrate Riscossione – invia, di tanto in tanto, una intimazione di pagamento che interrompe il suddetto termine di prescrizione.
Ciò nonostante è possibile, prima del decimo anno, ottenere lo sgravio parziale di una cartella esattoriale ottenendo così uno sconto sull’importo da versare.
Questo succede per via di un meccanismo – chiarito di recente dalla stessa Cassazione [1] – in forza del quale i termini di prescrizione degli importi riscossi con la cartella si calcolano in modo autonomo, in base cioè alla loro natura. E siccome con la cartella esattoriale vengono richiesti pagamenti tra loro spesso eterogenei è ben possibile che alcuni dei debiti siano caduti in prescrizione ed altri no.
Per comprendere meglio come ottenere lo sgravio parziale di una cartella esattoriale ricorriamo ad un esempio. Immaginiamo che un contribuente riceva un accertamento fiscale per non aver versato l’Irpef. Lo Stato procede così al recupero delle somme dovute, sommando alla sorte capitale anche le sanzioni per la violazione tributaria e gli interessi calcolati dalla data in cui doveva avvenire il pagamento a quella in cui viene notificato l’accertamento.
Il contribuente però non paga neanche al ricevimento dell’accertamento, sicché l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo il proprio credito e delega l’Esattore alla riscossione delle somme. Così il contribuente riceve la cartella di pagamento.
A questo punto però è bene sapere che:
- le imposte dovute allo Stato, come l’Irpef, l’Iva, l’Irap, l’imposta di registro o di bollo, l’imposta ipotecaria e catastale si prescrivono in 10 anni;
- gli interessi e le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni.
Leggi la guida sui termini di prescrizione delle cartelle esattoriali.
Dopo 5 anni dalla notifica della cartella, si prescrivono quindi le sanzioni e gli interessi ma non anche la sorte capitale ossia l’imposta dovuta all’Erario.
Dunque il contribuente, se in tale arco di tempo non ha ricevuto alcuna intimazione di pagamento che abbia interrotto i termini di prescrizione, può chiedere uno sgravio parziale della cartella, pari all’importo dovuto a titolo di sanzioni e interessi in quanto ormai prescritti e non dovuti.
Difatti, come chiarito dalla Cassazione, se nella stessa cartella viene richiesto il pagamento di imposte erariali – che si prescrivono dopo 10 anni – nonché di interessi e sanzioni – che si prescrivono tutti in 5 anni – è possibile, a partire dal sesto anno, pretendere la riduzione della cartella per un importo corrispondente appunto alle sanzioni e interessi in quanto non più dovuti.
Non è una riduzione automatica però: spetta al contribuente richiederla o, in caso di pignoramento, pegno o ipoteca, fare opposizione all’esecuzione forzata e chiedere al giudice lo scomputo di tali somme.
La richiesta può essere fatta con una istanza in autotutela da presentare all’Ente titolare del credito, ossia l’Agenzia delle Entrate, mettendo in conoscenza Agenzia Entrate Riscossione. La domanda si presenta con Pec o con raccomandata a/r.
Non è dovuta risposta e non sono previsti a maggior ragione termini perentori per la risposta stessa.
In tal caso, il contribuente non potrebbe di certo presentare opposizione contro la cartella, in quanto i relativi termini sono ormai decaduti (60 giorni dalla notifica della cartella). Egli quindi deve attendere la successiva mossa dell’Esattore come:
- il rinnovo della notifica della cartella con ciò che si chiama «intimazione di pagamento»;
- un pignoramento;
- un’ipoteca;
- un fermo auto.
Contro tali atti il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni e, in quella sede, chiedere lo scomputo, dalle somme riscosse, degli interessi e delle sanzioni che sono caduti in prescrizione.
note
[1] Cass. sent. n. 2044/23 del 24.01.2023.