REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Sentenza n. 1854/2022 pubblicata il 22/12/2022
La Corte d’appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Michele Ancona
dott. Vittorio Gaeta
avv. Luigi Carmine Chiarelli
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere
Giudice Ausiliario Relatore
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. /2019 promossa da: XXXXXX
contro
YYYYY
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero…. /2019 del 22.03.2019 il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da…… con atto di citazione notificato il 19.11.2015, nei confronti del Condominio di ……a Bari, annullava l’intero deliberato approvato in seconda convocazione il 19/10/2015 dall’assemblea del condominio di a….. Bari; condannava il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali che liquidava in € 4.272,00, di cui Euro 272,00 per spese, oltre R.S.G, IVA e Cap come per legge, che distraeva in favore dei procuratori costituiti, anticipatari ex art. 93 c.p.c..
Con atto di citazione notificato il 6.5.2019 proponeva appello il condominio di ….., chiedendo alla Corte di riformare integralmente la sentenza n. /2019 resa dal Tribunale di Bari nella parte in cui dispone l’annullamento dell’intero deliberato assunto in seconda convocazione il 19.10.2015 dall’assemblea del Condominio di …..– Bari, e condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2019, depositata lo stesso giorno, si costituiva ….., chiedendo: 1) in rito di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per violazione del disposto normativo di cui all’art.342 -primo comma- c.p.c. 3.000,00 con ogni incombente di legge; 2) nel merito, di :rigettare l’appello perché infondato in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge; 3) di condannare l’appellante al pagamento di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti perché anticipatari.
Appellante
Appellata
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’appello è, ad avviso della Corte ammissibile ma infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in materia di spese.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame avanzata dall’appellata.
La presunta violazione dell’art. 342 c.p.c. non appare sussistere poiché nell’appello risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza impugnata e dalla lettura dell’atto è possibile conseguire con immediatezza quale sia la parte del provvedimento che si vuole sia modificata, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la richiesta, il risultato finale che si intende ottenere tramite il gravame.
E’ ormai consolidato l’orientamento secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrati le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formule sacramentali, o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero al trascrizione totale o parziale della sentenza impugnata, tenendo conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (V. per tutte, Cass. n. 13535/18 che fa seguito a Cass. S.U. n. 27199/17).
Nel merito l’appello non ha pregio.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio che è nulla – e perciò è impugnabile anche dai condomini che vi hanno partecipato – la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di riunione ed esso è assolutamente incerto (Cass. n. 14461 del 22.12.1999).
Nel caso di specie ricorre questa seconda ipotesi.
Chi ha convocato l’assemblea del 18-19.10.2015 sceglieva di individuare due diversi luoghi in cui tenere la prima e la seconda convocazione dell’adunanza. La cosa è quantomeno inconsueta. Nell’avviso recapitato alla …..mentre il primo luogo era chiaramente indicato, non così il secondo, diverso dal primo. Anche questa particolarità della convocazione induce a ritenere che l’avviso non contenesse un semplice errore materiale di facile individuazione e che dallo stesso emergesse, con chiarezza, come assume l’appellante, il luogo della seconda convocazione. Il delegato della ….., leggendo l’avviso, avrebbe dovuto ricorrere a delle intuizioni e non è detto che le stesse siano scontate.
Legittimo era anche supporre, come appare questi aver fatto, che l’indicazione di un diverso indirizzo fosse un refuso e che l’assemblea dovesse tenersi anche in seconda convocazione nello stesso luogo correttamente indicato per il primo. Il fatto che altri condomini abbiano partecipato all’assemblea nel luogo giusto non è significativo. Ben hanno potuto chiedere o avere anche altre informazioni o essersi resi conto dell’errore e messo rimedio parlando tra di loro. I condomini presenti erano solo quattro.
L’incertezza restava oggettiva ed, l’assenza della o di un suo delegato, induceva ragionevolmente a verificare con più attenzione la regolarità della convocazione e a soprassedere dal prendere recisioni, riconvocando l’assise in altra anche prossima data.
La decisione del Tribunale merita pertanto conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato, con applicazione dello scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 stante il valore dichiarato dall’appellante e compensi tra medi e minimi, in considerazione dell’unica questione trattata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Ne va disposta la chiesta distrazione.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal condominio di…..a Bari, con atto di citazione notificato il 6.5.2019, nei confronti di ……, avverso la sentenza n. /2019 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l’appello;
2) Condanna l’appellante in favore dell’appellata alle spese e competenze di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre R.S.G. iva e cap come per legge. Ne dispone la chiesta distrazione in favore degli avv.ti…… , dichiaratisi anticipatari;
3) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 15.12.2022.
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
Il Presidente Dott. Michele ANCONA