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Se il figlio perde il lavoro deve essere mantenuto dai genitori?

26 Gennaio 2023 | Autore:
Se il figlio perde il lavoro deve essere mantenuto dai genitori?

In caso di licenziamento, il padre e la madre sono tenuti a versare gli alimenti al figlio maggiorenne?

I genitori devono sempre mantenere i figli minorenni. Quando però questi diventano maggiorenni, il mantenimento è subordinato all’incapacità economica ossia all’impossibilità di mantenersi da soli. Per cui il figlio che trova un lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dal padre e dalla madre. Ma che succede se questi, dopo poco tempo, dovesse essere licenziato? Se il figlio perde il lavoro deve essere mantenuto dai genitori? La questione è stata chiarita più volte dalla giurisprudenza. 

Sul punto la Cassazione si è espressa ripetutamente chiarendo quando si perde il diritto al mantenimento. Procediamo con ordine. 

Quando il figlio perde il mantenimento 

Come anticipato, il diritto al mantenimento permane anche dopo la maggiore età a patto però che il figlio prosegua gli studi con profitto o che, in caso contrario, si attivi subito per cercare un lavoro.

Il figlio non può rimanere per sempre a carico del padre e della madre. Ragion per cui, qualora non abbia intenzione di proseguire le scuole dell’obbligo o abbia terminato l’università, non può addebitare la colpa per la propria inoccupazione alla crisi del mercato e alle difficoltà collegate territorio. Questo significa che, dopo un certo periodo di inattività, gli può essere negato il mantenimento. 

In ogni caso, sostiene la Cassazione, il diritto al mantenimento cessa, al più tardi, al compimento di 30/35 anni d’età (a seconda del percorso di studi intrapreso). Dopo tale soglia, infatti, si presume che la disoccupazione dipenda da una colposa inerzia.

Un’ulteriore ipotesi in cui il figlio perde il diritto agli alimenti è quando trova un’occupazione: non necessariamente a tempo indeterminato e full time, purché gli consenta di rendersi autonomo dai genitori e di mantenersi da solo.

Cosa succede se il figlio perde il posto di lavoro?

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza [1], ha stabilito che non ha diritto all’assegno di mantenimento il figlio maggiorenne che, a un certo punto, resta senza lavoro. Ai fini dell’esclusione del contributo mensile è sufficiente che, in passato, abbia espletato attività lavorativa, anche per pochissimo tempo. 

In buona sostanza, secondo la giurisprudenza, una volta perso il diritto al mantenimento questo non resuscita più, neanche in caso di gravi difficoltà economiche o di giovane età del beneficiario.

Ipotizziamo il caso di una coppia di coniugi che divorzi. Il padre viene condannato a versare il mantenimento in favore del figlio che vive con la madre. Quest’ultimo però trova un lavoro che gli consente di mantenersi da solo. Il padre così procede in tribunale per chiedere la cancellazione dell’obbligo degli alimenti. Per inciso: il padre non potrebbe mai, autonomamente, interrompere il versamento del contributo mensile se prima non adisce il giudice affinché revochi la precedente sentenza che aveva decretato tale obbligo a suo carico. Solo il magistrato può infatti stabilire se sussiste o meno l’indipendenza economica del figlio. A tal fine quindi il genitore tenuto agli alimenti deve, per il tramite del proprio avvocato, promuovere un ulteriore giudizio di revisione delle condizioni di separazione o divorzio.

Torniamo all’esempio precedente. Il figlio, dopo essere assunto, viene presto licenziato. Il datore di lavoro si accorge di aver fatto un errore nell’acquisire la nuova figura e quindi gli intima un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il figlio, che ormai ha perso il mantenimento, bussa alle porte del padre per chiedere che questi torni a mantenerlo. Il padre, però, ha ormai ottenuto la sentenza di revisione degli obblighi alimentari e si rifiuta. Chi ha ragione?

Perde il mantenimento il figlio che viene licenziato o si dimette

Se è intuitivo pensare che il figlio che perde il lavoro per propria volontà – come nel caso di dimissioni – non ha più diritto al mantenimento, è meno immediata la conclusione nel caso invece di licenziamento. 

Ma, come anticipato, secondo la Cassazione, anche il licenziamento intervenuto dopo poco tempo non fa più rivivere il diritto agli alimenti.  

Nella pronuncia in commento è stato infatti chiarito che «il diritto del coniuge divorziato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore».

In altre parole, la sentenza sancisce che se un figlio maggiorenne ha già lavorato in passato e dimostrato di avere una certa indipendenza economica, non ha più diritto al mantenimento da parte dei genitori, anche se successivamente perde il lavoro. 

La perdita – volontaria o meno – dell’attività lavorativa non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento in materia di diritto al mantenimento per i figli maggiorenni e stabilisce che l’indipendenza economica raggiunta in passato rappresenta un criterio decisivo per l’esclusione del contributo mensile.

È importante notare che questa sentenza non riguarda l’obbligazione alimentare, che è fondata su presupposti diversi e che può essere azionata direttamente dal figlio e non dal genitore convivente. Il diritto agli alimenti – che sussiste solo in caso di oggettiva impossibilità di procurarsi di che vivere (il che avviene quando la persona è gravemente disabile o anziana e malata) riguarda solo lo stretto indispensabile per la sopravvivenza (vitto e alloggio) mentre il mantenimento copre anche i bisogni della vita di relazione e quelli voluttuari, in proporzione alle capacità economiche dei genitori.


note

[1] Cass. ord. n. 2344/23 del 25.01.2023


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