Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Come posso sciogliere un contratto?

30 Gennaio 2023 | Autore:
Come posso sciogliere un contratto?

Come recedere da un contratto senza pagare penale: tutte le ipotesi. 

Quante volte hai firmato un contratto sull’onda dell’entusiasmo o perché convinto dalla controparte e dopo te ne sei pentito. Magari hai trovato offerte più convenienti oppure non sei più soddisfatto della prestazione ricevuta. In quei momenti avrai pensato: come posso sciogliere un contratto?

I latini dicevano «pacta sunt servanda» ossia “i patti devono essere rispettati”. Che senso avrebbe sottoscrivere un contratto, ed impegnarsi ad osservarlo, se poi ciascuna parte può, in qualsiasi momento, recedere liberamente da esso? Ecco perché, di norma, una volta firmato un accordo non è più possibile svincolarsi. Esistono però delle eccezioni. La più evidente è quella dei contratti con prestazioni continuate nel tempo: ad esempio una fornitura di energia elettrica, un rapporto di lavoro, un abbonamento a un servizio televisivo. In tali ipotesi non si può certo pretendere che una persona si obblighi a vita.

Vediamo allora come poter sciogliere un contratto: quali sono le ipotesi concesse dall’ordinamento. 

Il diritto di recesso o ripensamento

Nelle vendite a distanza o comunque fuori dai tradizionali negozi (si pensi agli acquisti su internet, per televendite o tramite corrispondenza), la parte che sottoscrive il contratto per esigenze personali o familiari – il cosiddetto “consumatore” – può sempre recedere dal contratto entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento del bene o del servizio. È ciò che la legge chiama diritto di recesso o ripensamento. 

Il diritto di recesso deve essere esercitato con una comunicazione inviata al venditore con raccomandata. Conta la data di spedizione della lettera e non quella di ricevimento da parte del destinatario. La comunicazione può essere fatta anche con fax a condizione che sia seguita, nelle successive 48 ore, dalla lettera raccomandata.

Il diritto di recesso spetta anche se il prodotto è stato spacchettato, quindi aperto e utilizzato.

Quando non spetta il diritto di recesso

Il diritto di recesso non spetta per chi acquista in veste di “professionista” (ossia come lavoratore autonomo o imprenditore). Il che si evince dal fatto che vengono dati gli estremi della propria Partita Iva per il rilascio della fattura, anche al fine della detrazione del costo dalla dichiarazione dei redditi.

Il diritto di recesso non può essere mai limitato, neanche con una clausola contrattuale. Né può essere subordinato a penali, se non solo il costo di spedizione dell’oggetto ricevuto al venditore. 

Il diritto di recesso può essere escluso per le prestazioni di servizi già completamente forniti se l’esecuzione è iniziata con il consenso del consumatore. Si pensi alle offerte commerciali di compagnie telefoniche: nel corso della registrazione vocale, il promotore chiede l’accettazione al cliente dell’esecuzione immediata del contratto, prima ancora della spedizione delle condizioni generali, con rinuncia al diritto di recesso. In tali casi, quindi, il ripensamento non è possibile.

Un altro caso in cui non è possibile esercitare il diritto di recesso è nel caso di vendite di beni il cui prezzo è soggetto a fluttuazioni del mercato finanziario.

Ed ancora il recesso non può essere esercitato per quei beni che vengono personalizzati (come le t-shirt con delle stampe), che si deteriorano o scadono rapidamente (ad esempio l’acquisto di alimenti), o che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute (come l’acquisto di un rotolo di carta igienica).

La disdetta

I contratti a esecuzione continuativa, ossia ripetuta nel tempo – come gli abbonamenti, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le forniture di luce, acqua, gas, telefono, le adesioni a circoli, palestre, centri culturali, l’affitto o la locazione di locali commerciali, rapporti bancari, ecc. – possono essere interrotti in qualsiasi momento con una lettera raccomandata a/r senza il pagamento di penali.

È possibile che il recesso sia subordinato – dalla legge o dal contratto – al rispetto di un periodo di preavviso (come succede nella locazione o nel rapporto di lavoro). Allo stesso modo il contratto potrebbe prevedere una durata minima del rapporto, la cui violazione potrebbe implicare il pagamento di una penale.

Impossibilità sopravvenuta

Non tutti sono al corrente che i contratti a prestazioni continuative (di cui abbiamo parlato sopra) possono essere sciolti se sopravviene una impossibilità oggettiva che impedisce a una delle parti di godere della prestazione. Ma ciò solo a condizione che l’esecuzione del contratto non sia iniziata. Si pensi al caso di una persona che sottoscriva un abbonamento a una palestra ma il giorno precedente al primo allenamento fa un incidente stradale e non può più usufruire del centro sportivo. In tal caso egli ha diritto a recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta e quindi alla restituzione dei soldi.

Inadempimento della controparte

Uno dei classici motivi per cui si recede da un contratto è quando non si è soddisfatti della prestazione ricevuta. Si pensi a un corso di formazione di qualità scadente. 

Attenzione: il recesso per inadempimento è possibile solo quando l’inadempimento è oggettivo ossia la prestazione resa è diversa da quella promessa e ciò può essere dimostrato. Ci deve essere un obiettivo dislivello in termini di qualità o quantità rispetto a quanto concordato nel contratto. Non deve quindi trattarsi di una valutazione soggettiva del cliente che non si sente soddisfatto o che non riesce a conseguire gli effetti sperati inizialmente. 

In questo caso il recesso richiede una diffida alla controparte. Se questa non aderisce alla richiesta è possibile rivolgersi al giudice affinché dirima la controversia. 

Il recesso è possibile solo in caso di grave inadempimento. Per gli inadempimenti di piccolo valore è invece possibile richiedere solo la riduzione del corrispettivo.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube