L’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita va sottoscritto personalmente dalla parte e la firma va autenticata dal suo avvocato.
Chi deve firmare la negoziazione assistita?


Cos’è e come funziona l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita? La parte deve apporre personalmente la propria firma?
Per evitare un numero eccessivo di conteziosi la legge favorisce la conciliazione tra le parti imponendo loro di tentare di raggiungere un accordo bonario che possa definire la vicenda senza andare in giudizio. Gli strumenti principali impiegati per conseguire questo obiettivo sono due: la mediazione e la negoziazione assistita. Quest’ultima procedura si caratterizza per la presenza degli avvocati, i quali devono favorire la risoluzione della controversia. Con questo articolo ci concentreremo su una specifica questione: chi deve firmare la negoziazione assistita?
Una recente sentenza del Tribunale di Roma [1] ha risposto a questa domanda stabilendo qual è la condizione fondamentale affinché l’invito iniziale a partecipare alla conciliazione possa dirsi regolare a tutti gli effetti. Si tratta di una questione di non poco conto, visto che il mancato rispetto degli adempimenti prescritti dalla legge può essere causa di improcedibilità della domanda giudiziaria.
Indice
Cos’è la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita è una particolare procedura conciliativa caratterizzata dalla presenza necessaria degli avvocati.
A differenza della mediazione, infatti, non c’è nessun soggetto terzo e imparziale a prendere parte agli incontri: sono i rispettivi legali a dover non solo tentare la conciliazione ma anche a preparare l’eventuale verbale che, sancendo l’esito positivo della procedura, costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti.
La negoziazione assistita è obbligatoria?
La negoziazione assistita può essere facoltativa oppure obbligatoria; solo in quest’ultimo caso è prevista a condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
La negoziazione assistita è obbligatoria per:
- esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale;
- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione e dei casi in cui si agisce con ricorso per decreto ingiuntivo.
La negoziazione assistita è facoltativa in altre importanti materia, come ad esempio in tema di separazione e di divorzio.
Come si svolge la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita comincia con l’invito notificato dalla parte che avanza una certa pretesa all’altra. Fissata la data del primo incontro, esse cercheranno di trovare un accordo per scongiurare un’azione giudiziaria.
La negoziazione può terminare con esito positivo oppure negativo:
- nel primo caso, gli avvocati redigono una scrittura privata (cosiddetta “convenzione di negoziazione assistita”) contenente l’accordo raggiunto dalle parti e le sottoscrizioni di tutti. Tale verbale è a tutti gli effetti un titolo esecutivo, esattamente come un decreto o una sentenza, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, potrà essere intrapresa immediatamente l’esecuzione forzata;
- nella seconda ipotesi, invece, gli avvocati redigono un verbale negativo, oppure semplicemente lasciano decorrere i termini stabiliti dalla legge (la negoziazione non può superare i tre mesi, salvo proroga concordata tra le parti per un ulteriore mese).
La mancata risposta, entro trenta giorni, all’invito di negoziazione assistita equivale a rifiuto di partecipare.
Chi firma la negoziazione assistita?
Il Tribunale di Roma, con la sentenza citata in apertura, ha stabilito che l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita va sottoscritto personalmente dalla parte e la firma va autenticata dal suo avvocato.
La legge [2] infatti stabilisce che «L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio […] La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito»
Nel caso di specie, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere il recupero del credito vantato nei confronti del condominio a titolo di corrispettivo per i lavori di installazione e manutenzione dei contabilizzatori di calore.
L’attore aveva però spedito l’invito senza la sottoscrizione della parte e privo dell’autenticazione dell’avvocato. Da tanto è derivata l’improcedibilità dell’azione giudiziaria intrapresa.
Non ci sono dubbi, poi, che la convenzione di negoziazione assistita, ovverosia il verbale contenente l’accordo raggiunto dalle parti, debba essere sottoscritto da tutti, cioè sia personalmente dalle parti che dai rispettivi difensori.
note
[1] Trib. Roma, sent. n. 395 del 10 gennaio 2023.
[2] Art. 4, D.L. n. 132/2014
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Buongiorno,
è possibile leggere la sentenza citata nell’articolo?
Grazie
Avv. Antonello Introcaso