Marciapiede condominiale a uso pubblico: chi è responsabile?


Come funziona la responsabilità per il danno causato da cose in custodia? Chi risarcisce per la caduta sul marciapiedi privato?
Secondo la legge ognuno deve avere cura dei propri beni, affinché dagli stessi non possa derivare un danno agli altri. Ad esempio, se una tegola di casa si stacca e colpisce un’auto, il proprietario dell’abitazione dovrà risarcire; lo stesso dicasi per chi cade in strada e riporta delle lesioni: sarà possibile domandare i danni al proprietario del tratto incriminato. È proprio in questa cornice che si pone il seguente quesito: chi è responsabile del marciapiede condominiale a uso pubblico?
A tale domanda ha recentemente risposto la Corte d’Appello di Salerno [1], stabilendo un importante principio valevole per ogni tipo di bene che, pur essendo formalmente di proprietà privata, può però essere utilizzato da chiunque. Approfondiamo l’argomento.
Indice
Responsabilità da cose in custodia: cos’è e come funziona?
La legge parla di responsabilità per il “danno cagionato da cose in custodia” per riferirsi all’obbligo di pagare il risarcimento che grava sui soggetti che avrebbero dovuto vigilare sui beni che possedevano al momento del danno.
Per la legge [2], custode è il soggetto che avrebbe potuto/dovuto occuparsi della cosa, anche se non era di sua proprietà.
Ciò significa che il custode non è necessariamente il titolare formale del bene, ma chiunque esercita, anche solo per un breve periodo di tempo, una forma di controllo sullo stesso. Un esempio renderà tutto più chiaro.
Se Paolo prende in prestito la macchina di Matteo e, parcheggiandola in salita, dimentica di azionare il freno a mano, dovrà rispondere dei danni provocati dal veicolo che si è avviato schiantandosi contro una vetrina, in quanto in quel momento era lui il custode della vettura.
Lo stesso dicasi per gli animali. Chi porta a passeggio il cane di un amico è responsabile dell’eventuale morso che il quadrupede può dare a un passante.
Insomma: il rapporto di custodia presuppone l’effettivo potere sulla cosa e, quindi, non solo la sua disponibilità giuridica ma, insieme ad essa, la disponibilità materiale.
Cos’è il caso fortuito?
La responsabilità per il danno da cose in custodia è di tipo oggettivo: ciò significa che essa prescinde da un’eventuale negligenza del custode, il quale può scagionarsi solamente se prova il caso fortuito, cioè il verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile, come ad esempio una calamità naturale.
In altre parole, se una tegola dal tetto si stacca e ferisce un passante, l’unico modo per discolparsi sarà quello di provare che la tegola sia stata divelta da una tromba d’aria del tutto imprevista, mentre non ci si potrà scusare dicendo di aver regolarmente manutenuto il tetto.
Insomma, per andare esente da responsabilità il custode deve provare che si è verificato un evento ulteriore, imprevedibile e inevitabile, a cui non si poteva porre rimedio.
Marciapiede privato: chi è responsabile se è a uso pubblico?
Se un pedone cade nella buca presente sul tratto di strada privato ma soggetto al passaggio pubblico, chi dovrà risarcire i danni? Il proprietario oppure il Comune?
Secondo la Corte d’appello di Salerno citata in apertura, sull’ente pubblico grava l’obbligo di vigilare sulla corretta manutenzione del bene privato il quale sia esposto al pubblico passaggio.
Orbene, nonostante il Codice della strada imponga all’ente pubblico di esercitare anche sui tratti di strada privati i poteri di vigilanza finalizzati a garantire che la circolazione dei veicoli e dei pedoni avvenga in condizioni di sicurezza, tali poteri non escludono che la custodia sulla cosa sia giuridicamente e materialmente esercitata dal privato proprietario della strada, attribuendo all’ente pubblico una mera funzione di controllo sull’operato del privato.
Non sussiste quindi alcun obbligo del Comune di provvedere esso stesso alla manutenzione dei fondi privati, derivando piuttosto il dovere di:
- segnalare ai proprietari le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada;
- adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio;
- in ultima istanza, permanendo l’eventuale negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, chiudere la strada al traffico.
In sintesi, se il marciapiede o il tratto di strada è ad uso pubblico nonostante sia privato, il Comune potrà essere chiamato a risarcire il danno da caduta non in quanto custode, ma in qualità di ente che aveva il dovere di vigilare che il proprietario avesse curato adeguatamente la sua manutenzione.
Da tanto deriva che la responsabilità per il marciapiede condominiale a uso pubblico è attribuibile:
- al condominio, per non aver correttamente eseguito i lavori di manutenzione;
- al Comune, se ha omesso di vigilare sul tratto in questione, non accorgendosi che lo stesso poteva essere pericoloso per la circolazione.
Tuttavia, mentre il proprietario del marciapiede risponderà sempre dei danni, a meno che non dimostri il caso fortuito, il Comune potrà discolparsi semplicemente dimostrando di non essere stato negligente, ad esempio provando di aver segnalato al titolare del pericolo che poteva derivare dal marciapiede. Solo in capo al proprietario, quindi, si configura una forma di responsabilità oggettiva.
Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo Marciapiede privato a uso pubblico: multe e responsabilità.
note
[1] App. Salerno, sent. n. 34 del 16 gennaio 2023.
[2] Art. 2051 cod. civ.
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