Se lei rifiuta un lavoro ha diritto al mantenimento?


Non può continuare a mantenere il diritto all’assegno divorzile l’ex moglie che decide di rifiutare un’offerta di lavoro congrua e ben retribuita.
Perché se l’ex moglie rifiuta un lavoro ben pagato offerto dall’ex marito questi deve continuare a pagarle in mantenimento? Un motivo, a dire il vero, non c’è. Tanto che in una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1] è stato accolto il ricorso di un uomo che chiedeva la revoca dell’assegno di divorzio che ogni mese versava alla moglie, la quale nel frattempo si era “permessa” di rifiutare un lavoro.
In secondo grado il giudice aveva considerato irrilevante gli elementi fattuali sopraggiunti successivamente alla regolamentazione che le parti avevano pattuito in sede di divorzio, durante la quale era stato deciso l’ammontare dell’assegno di divorzio successivo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per i giudici di secondo grado era da considerarsi irrilevante il fatto che la donna avesse rifiutato una proposta lavorativa, non costituendo essa una causa giustificativa della revoca dell’assegno (essendo il reddito da lavoratrice inferiore a quello derivante dal mantenimento).
Per la Cassazione la Corte d’appello, ritenendo irrilevanti gli elementi apportati al processo da parte del ricorrente a sostegno della domanda di revisione dell’assegno, ha sbagliato. Da un lato perché le questioni della proposta di lavoro offerta alla moglie costituivano oggetto di contradditorio tra le parti fin dal primo grado. Dall’altro perché la Corte avrebbe comunque dovuto ponderare gli elementi proposti andando ad indagare sulla serietà e sulla esigibilità della proposta lavorativa in relazione alle condizioni personali dell’ex moglie, oltreché di incidenza concreta rispetto all’originario ammontare dell’assegno divorzile.
In altri termini, secondo la Cassazione «la valutazione che la Corte d’appello avrebbe dovuto compiere per escludere la rilevanza dell’offerta di un’occupazione lavorativa proveniente da una società assicuratrice avrebbe imposto al giudice di considerare la serietà/ stabilità di quel datore di lavoro e l’effettività e non aleatorietà del posto di lavoro, oltreché la confacenza dell’offerta alla formazione professionale della destinataria della proposta». Tutte valutazioni che la Corte ha completamente omesso respingendo la richiesta del marito.
Nello specifico, i giudici d’appello escludendo un esame della proposta lavorativa, si erano discostata dai principi già espressi dalle Sezioni Unite. Se emergesse che l’ex moglie, beneficiaria di un cospicuo assegno annuo, voleva sottrarsi a un’occasione di lavoro seria, reale e aderente alla propria condizione personale e idonea a garantirle un buon reddito, ne deriverebbe la violazione dei principi relativi ai doveri post coniugali, che «trovano fondamento nei principi di autodeterminazione e autoresponsabilità di entrambi gli ex coniugi».
Il secondo importante principio affermato dalla Cassazione durante la valutazione di questo caso, nello specifico esaminando i fatti probatori relativi alla nuova convivenza della donna, è quello secondo cui le testimonianze di parenti e amici prevalgono sulla relazione dell’investigatore privato circa la nuova convivenza di uno degli ex partner.
note
[1] Corte Cass. ord. n. 2684/ 2023 del 30/01/2023