Impugnazione verbale: quando scatta l’abuso del processo


Se si decide di impugnare un verbale sanzionatorio senza gli elementi utili a contestare l’accusa si rischia l’abuso del processo.
Se sei stato multato dalla Polizia locale che ti ha pizzicato mentre utilizzavi il cellulare in auto e stai pensando di impugnare la multa fai bene attenzione ad essere sicuro di avere in mano elementi utili, perché se non hai prove e il tuo testimone non è convincente potresti rischiare di dover pagare non solo la sanzione ma anche le spese di processo.
Un recente caso è approdato davanti alla prima sezione civile della Corte di Cassazione, la quale con un’ordinanza [1] ha riconosciuto l’abuso del processo in capo a un’automobilista che, davanti ai giudici, è stata incapace di sostenere la sua tesi che avrebbe dovuto contraddire i verbali di polizia di cui chiedeva l’annullamento. La Cassazione ha confermato la condanna a versare 1.100 euro al Comune per responsabilità processuale aggravata, respingendo le querele di falso proposte dall’automobilista contro i verbali impugnati. In sede di legittimità i giudici hanno invece riconosciuto l’elemento costitutivo della fattispecie ex art. 96, 3° c., c.p.c. relativo all’azione pretestuosa.
L’automobilista era stata sanzionata per aver utilizzato il telefono mentre si trovava alla guida e per non aver dato la precedenza a un pedone che si apprestava ad attraversare le strisce. La donna, sostenendo che le condotte descritte dai verbali di accertamento rilasciati dalla Polizia locale non fossero vere, aveva deciso di impugnare i verbali chiamando un testimone a confermare la propria versione dei fatti.
Davanti al giudice, però, il testimone aveva vacillato, non riuscendo ad avvalorare la tesi sostenuta dall’automobilista, dando informazioni generiche e poco precise incapaci di demolire la versione puntuale fornita dagli agenti nel loro verbale. Si trattava, per altro, di un testimone che nessuno dei presenti alla scena aveva visto al momento del fermo dell’auto.
Essendo potere del giudice di merito fare una valutazione sull’attendibilità dei testimoni e sulla credibilità delle loro dichiarazioni, spettava all’organo giudicante stabilire se la persona chiamata a testimoniare dall’automobilista fosse o meno credibile, e la risposta è stata un chiaro e secco no.
Vista l’inattendibilità del testimone e la debolezza della testimonianza la Cassazione configura l’abuso del processo, essendo il ricorso basato su argomentazioni inidonee ad incidere sul provvedimento impugnato. Per questo motivo l’automobilista dovrà pagare al Comune, oltre alle sanzioni disposte dai vigili, anche una somma pari alle spese processuali sostenute per un processo che poteva essere evitato.
note
[1] Corte Cass. ord. n. 207/2023 del 31.01.2023