Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Come impugnare una cartella esattoriale per debito prescritto

1 Febbraio 2023 | Autore:
Come impugnare una cartella esattoriale per debito prescritto

Prescrizione dei debiti con il fisco: come contestare e far annullare la cartella di pagamento. Tutti i mezzi che la legge riconosce al contribuente.  

La prescrizione è causa di estinzione di un debito. Sicché il debitore, decorso un certo termine durante il quale il creditore non ha intrapreso alcuna azione né sollecitato il pagamento, è completamente libero da ogni obbligo. Questo vale anche per i debiti con il fisco: anche imposte, tributi e relative cartelle esattoriali cadono in prescrizione. Vediamo allora, più nel dettaglio, come impugnare una cartella esattoriale per debito prescritto.

Dobbiamo innanzitutto premettere che le cartelle esattoriali sono gli atti notificati da un soggetto diverso rispetto all’ente titolare del credito (che potrebbe essere l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, la Regione, ecc.). Questo ente si chiama Agente per la Riscossione esattoriale a cui l’ente titolare del credito delega appunto il recupero del credito stesso. Viene anche chiamato Esattore per brevità. L’Esattore dei crediti dello Stato è Agenzia Entrate Riscossione. Gli enti locali (Regioni, Province, Comuni) delegano di solito la riscossione delle proprie entrate a società private con cui hanno stretto apposite convenzioni ma nulla esclude che possano avvalersi anch’essi di Agenzia Entrate Riscossione.

Per comprendere come impugnare una cartella esattoriale per debito prescritto dobbiamo però fare una premessa in merito alla procedura di riscossione forzata, perché è da questa che bisogna necessariamente partire.

Cos’è la cartella esattoriale?

La cartella esattoriale è un atto che preannuncia al debitore l’inizio dell’esecuzione forzata dandogli 60 giorni di tempo per pagare. Cosa rischia chi non paga la cartella esattoriale? Nient’altro che il pignoramento dei propri beni (a meno che ovviamente non si tratti di nullatenente). 

La cartella viene emessa dopo che l’ente titolare del credito ha redatto un proprio documento, chiamato ruolo: il ruolo serve per certificare ufficialmente il credito dello Stato, la Pubblica Amministrazione o qualsiasi altro ente pubblico. Il ruolo viene dichiarato esecutivo e poi trasmesso all’Esattore che notifica al debitore la cartella di pagamento chiedendogli di versare le somme in essa ingiunte. 

La procedura, come visto, non richiede l’intervento del giudice. Difatti la cartella stessa è già “titolo esecutivo” ossia un documento sufficiente a dar origine al pignoramento, non necessitando di una condanna giudiziale.

Dopo la notifica della cartella il debitore non riceve altri preavvisi di pagamento, salvo nel caso di ipoteca o fermo amministrativo dell’auto: in tali due ipotesi è necessario inviare un preavviso 30 giorni prima per dar la possibilità di estinguere il debito o chiedere la rateazione dello stesso.

La cartella esattoriale viene emessa non solo per l’omesso versamento di imposte e tasse ma anche di sanzioni amministrative (come le multe stradali), penali e tributarie. 

Cosa succede se non si paga la cartella esattoriale?

Come anticipato, dopo la notifica della cartella esattoriale, e sempre che questa non venga impugnata dal debitore, l’Agente per la riscossione esattoriale avvia due tipi di azioni:

  • azioni esecutive: ossia il pignoramento dei beni del debitore;
  • azioni cautelari: ossia l’ipoteca degli immobili del debitore e/o il fermo amministrativo dell’auto.
  • Entrambe queste procedure però incontrano dei limiti a tutela della dignità e sopravvivenza del debitore. Non è questa la sede per approfondire il discorso, tuttavia possiamo qui sinteticamente elencarli.

Quanto al pignoramento di stipendio e pensione accreditati in banca: è possibile bloccare i fondi già presenti sul conto solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale annualmente fissato dall’Inps; per le mensilità successive è possibile pignorare un decimo se l’assegno non supera 2.500 euro, un settimo se l’assegno non supera 5.000 euro, un quinto se l’assegno supera 5.000 euro.

Quanto al pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro vale il limite appena detto (1/10 di ogni singola mensilità per stipendi fino a 2.500 euro; 1/7 per stipendi fino a 5.000 euro oppure 1/5 per stipendi superiori a 5.000 euro); in ogni caso non si può bloccare l’ultimo stipendio.

Quanto al pignoramento della pensione presso l’Inps non è possibile il pignoramento se questa non supera 1.000 euro. In ogni caso, tutte le volte in cui la pensione è inferiore al minimo vitale (pari al doppio dell’assegno sociale) non può essere pignorata. Il fisco può pignorare solo l’eccedenza del minimo vitale secondo i limiti visti per lo stipendio (1/10 per pensioni fino a 2.500 euro; 1/7 per pensioni fino a 5.000 euro; 1/5 per pensioni superiori a 5.000 euro).

Quanto all’ipoteca sulla casa questa è possibile solo se il debito è superiore a 20.000 euro, anche se si tratta della prima casa.

Quanto al pignoramento immobiliare questo è possibile solo se il debito è superiore a 120.000 euro e sempre che il valore complessivo di tutto il patrimonio immobiliare del debitore superi 120.000 euro.

Non è comunque possibile pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore a condizione che sia adibito a civile abitazione, sia luogo di residenza del debitore e non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9. È il cosiddetto divieto di pignoramento della prima casa.

Quando si prescrive una cartella esattoriale?

La legge non fissa i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali. E, anche se qualche sentenza della Cassazione ha ritenuto che la prescrizione delle cartelle sia sempre di 5 anni, l’orientamento maggioritario sposa un’altra tesi. Secondo quest’ultima le cartelle seguono la prescrizione del tributo che in esse viene richiesto. Pertanto: 

  • si prescrivono in 10 anni le cartelle per imposte e tributi dovuti allo Stato, come Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, canone Rai, imposta catastale;
  • si prescrivono in 5 anni le cartelle per imposte e tributi dovuti alle Regioni, Province e Comuni come Tari, Imu, Tosap;
  • si prescrivono in 5 anni le cartelle per multe stradali, sanzioni amministrative, sanzioni penali e sanzioni collegate al mancato pagamento delle imposte;
  • si prescrivono in 5 anni le cartelle per contributi dovuti a Inps e Inail;
  • si prescrive in 3 anni il bollo auto.
  • La prescrizione inizia a decorrere da quando la cartella è stata ricevuta dal debitore. 

Cosa fare se si riceve una cartella esattoriale per debito prescritto?

Ci sono due ipotesi in cui è possibile verificare la prescrizione del debito. 

Il primo è quando la prescrizione si verifica prima della notifica della cartella: ossia quando, tra la data di notifica dell’accertamento al contribuente e quella della notifica della cartella, decorrono i termini di prescrizione. 

Si pensi a una persona che riceve una cartella per un bollo auto il cui avviso di accertamento era stato ricevuto sei anni prima. 

In tal caso la cartella è illegittima. Ma affinché il contribuente possa dirsi libero dal debito deve prima far annullare la cartella nei termini di legge. Quindi dovrà – attraverso un avvocato, un commercialista o un ragioniere – rivolgersi al giudice e chiedere l’annullamento della cartella prescritta.

I termini per il ricorso sono:

  • 30 giorni per le cartelle relative a sanzioni amministrative: competente è il giudice di pace;
  • 60 giorni per le cartelle relative a tributi: competente è la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • 40 giorni per le cartelle relative a contributi Inps e Inail: competente è il tribunale ordinario sezione lavoro e previdenza. 

La legge ammette una procedura semplificata, una sorta di ricorso in autotutela da presentare all’ente titolare del credito e all’Esattore. In tali casi viene richiesta la sospensione della cartella per intervenuta prescrizione. 

La richiesta di sospensione della cartella illegittima può essere avanzata dal contribuente stesso che deve rivolgersi però non all’Agente per la Riscossione ma all’Ente titolare del credito, per come indicato nella cartella. Si può usare una raccomandata o anche una pec.

Insieme all’istanza, il contribuente deve allegare le prove documentali di ciò che sostiene; quindi, ad esempio, copia dell’ordinanza di sospensiva della commissione tributaria o del modello F24/F23, per certificare l’avvenuto pagamento. 

Una volta inviata la domanda di sospensione della cartella, bisogna attendere la risposta dell’ente creditore. Se questo però non dovesse dare alcun riscontro entro 220 giorni (fa fede la data di spedizione), allora la cartella si considera annullata in automatico secondo la regola del cosiddetto “silenzio assenso”.

Sul punto leggi La sospensione della cartella di pagamento

Cosa fare se la prescrizione interviene dopo la notifica della cartella esattoriale?

Il secondo caso in cui si può far valere la prescrizione della cartella di pagamento è quando detta prescrizione si forma successivamente alla sua notifica, ossia quando l’esattore, dopo la spedizione della cartella, non effettua più alcuna azione nei confronti del contribuente, né gli notifica avvisi di pagamento.

Ricordiamo a riguardo che la prescrizione si interrompe anche con un semplice sollecito, in questo caso detto intimazione di pagamento. 

Ebbene, per legge la cartella di pagamento ormai prescritta non può più essere impugnata in quanto sono ormai decorsi i termini per la contestazione (ossia 60, 40 e 30 giorni, come visto sopra). Dunque, tutto ciò che può fare il contribuente in questi casi è attendere la notifica di un successivo atto da parte dell’Esattore e poi contestare quest’ultimo. Così, ad esempio, se dopo la notifica di una cartella per Iva dovessero passare 12 anni e solo al termine di questi l’Esattore dovesse avviare un pignoramento, il contribuente potrebbe contestare il pignoramento per intervenuta prescrizione dinanzi al giudice. 

Dunque non è possibile “ripulire” la posizione del contribuente risultante dall’estratto di ruolo per cartelle prescritte se queste non vengono rinnovate o se non inizia una procedura esecutiva o cautelare. 



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube